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Home / Contratti / ELENCHI NOMINATIVI BRACCIANTI 2009 PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CASSA AGRICOLA

ELENCHI NOMINATIVI BRACCIANTI 2009 PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CASSA AGRICOLA

Scritto da: Redazione Bloglavoro 9 Aprile 2010 – 9 Aprile 2010 - 10:23

Torniamo sulle modalità della disoccupazione agricola di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, per chiarire gli aspetti della cassa integrazione agricola per le aziende colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche, tali da avergli causato la perdita di giornate lavorative.
La circolare n° 42 del 26 marzo 2010 comunica alle aziende agricole, colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche, i requisiti e gli adempimenti necessari alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2009. Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell’anno precedente.

Di seguito il testo integrale della circolare e l’allegato per la presentazione della domanda:
circolare n° 42 del 26 marzo 2010
OGGETTO:

Art.  21,  comma  6  della  legge 23  luglio 1991,  n. 223,  sostituito dall’ art. 1, comma 65 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2009.

SOMMARIO:

Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2009.

1. Premessa

Con  le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e  n. 57 del 14 aprile 2009 , alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento, sono state illustrate le novità normative introdotte dall’art. 1,  comma 65, della legge n. 247/2007 e i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.

Si rammenta che  le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui alla norma citata, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e  ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

–    l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296;

–     alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;

–     le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2009

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n.102/04.

Nell’anno 2009, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

3. Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo  per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato (allegato 1).

La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 16 aprile 2010, per dar  modo alle sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 23 aprile 2010.

Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

4. Adempimenti delle sedi

In INTRANET – Servizi per l’Agricoltura – SUBORDINATI – è stata riattivata la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità) che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.

Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, cliccando sul campo ‘Info’, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda (verifica del decreto/delibera di Giunta Regionale  di calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 già inserito in procedura a cura delle Direzioni Regionali).

Per la  validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le sedi dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/06.

L’operatore prende in carico l’istanza  e procede all’ approvazione o reiezione della stessa cliccando sul pulsante ‘Salva e continua’.

Nel caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto” per completare l’esito dell’operazione.

Le istanze sono consultabili dall’opzione del Menù principale “Consultazione dichiarazione di calamita” da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.

Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite manualmente.

Le operazioni descritte devono essere completate entro il 23 aprile 2010.

Il Direttore Generale

Nori

Allegato 1 : scarica qui il modulo

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