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LA PENSIONE VOLONTARIA PER EX DIPENDENTI: COME, QUANDO, DOVE

Scritto da: Redazione Bloglavoro 23 Aprile 2010 – 15 Maggio 2010 - 14:31

I lavoratori dipendenti che interrompono l’attività, possono chiedere all’Inps l’autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo. Il decreto legislativo n.184 del 30 aprile 1997, entrato in vigore il 12 luglio dello stesso anno, ha cambiato la normativa riguardante la prosecuzione volontaria, ed ha esteso la disciplina già esistente ai lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza e alla gestione Separata (lavoratori parasubordinati).

I REQUISITI
L’autorizzazione si può ottenere quando siano stati versati:

  • cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca;
  • tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (per gli operai agricoli 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 contributi giornalieri per le donne ed i giovani; 65 contributi settimanali per coloro che sono occupati esclusivamente in lavorazioni effettuate in determinati periodi dell’anno di durata inferiore ai sei mesi; 156 contributi settimanali per i collaboratori domestici);
  • un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per chi versa il contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza cassa di categoria);
  • un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono – dal 1997 in poi – un lavoro a tempo parziale. I versamenti volontari hanno lo scopo di coprire le settimane che risultano scoperte (part-time verticale). L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto con il rapporto di lavoro in corso e non dopo la cessazione;
  • un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. L’autorizzazione è rilasciata con decorrenza successiva al termine o alla sospensione del lavoro.

Il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari può essere perfezionato anche mediante il cumulo dei contributi versati in diverse gestioni.

L’autorizzazione non può essere concessa quando, alla data della domanda, l’interessato:

  • svolge attività come lavoratore dipendente, iscritto all’Inps o ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inpdap, Inpgi ecc.) o è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) a carico del fondo lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza obbligatoria.
  • svolge attività come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro) iscritto all’Inps o libero professionista iscritto all’apposita Cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri ecc.) oppure è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) a carico di queste gestioni o casse di previdenza. Nelle attività di lavoro autonomo rientrano anche quelle svolte dai lavoratori parasubordinati.

I lavoratori iscritti alla gestione separata possono continuare a versare i contributi volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria solo nel caso in cui l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata rilasciata prima dell’inizio dell’obbligo assicurativo nella gestione separata (1° aprile 1996 o 30 giugno 1996).
Possono, inoltre, chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori con figli che si avvalgono:

  • dell’astensione facoltativa dal lavoro tra i tre e gli anni di vita del bambino;
  • dei permessi per allattamento;
  • dei periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni.

Gli interessati possono versare i contributi volontari per integrare la contribuzione figurativa prevista per questi periodi.

Eccezioni
Possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria:

  • i titolari dell’assegno di invalidità;
  • gli iscritti ai regimi assicurativi esteri.

Interruzioni o sospensioni
Dal 1° gennaio 1997, in alternativa alla prosecuzione volontaria, i lavoratori possono chiedere il riscatto, nella misura massima di tre anni, dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, successivi al 31 dicembre 1996.

LA DOMANDA
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria Sede Inps sull’apposito modulo O10/M, allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Inoltre, è necessario aggiungere la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l’anno di presentazione della domanda (su mod. O1/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all’anno precedente.
Per la presentazione della domanda, ci si può anche rivolgere agli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che offrono assistenza gratuita ai lavoratori.
Nel caso in cui si sia presentata una domanda di pensione ed essa venga respinta dall’Inps, questa viene automaticamente esaminata come domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

In particolare
I contributi volontari possono essere versati anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda (purché lo stesso periodo non sia già coperto da contributi obbligatori e figurativi).

QUANTO SI PAGA

L’importo del contributo volontario viene determinato applicando l’aliquota contributiva, prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria, alla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la data di presentazione della domanda.
L’importo minimo di retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi non può essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge anno per anno (per l’anno 2009 è pari a 183,10 euro).
Per chi è stato autorizzato prima dell’entrata in vigore del decreto, i contributi volontari sono calcolati in base alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.

La misura del contributo volontario è diversa secondo la data di rilascio dell’autorizzazione:

  • per chi è stato autorizzato entro il 31 dicembre 1995 si applica l’aliquota del 27,87% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
  • per chi è stato autorizzato dal 1° gennaio 1996 in poi, l’aliquota applicata è del 30,87%.

Se la retribuzione media settimanale supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (che per il 2009 è di 809,02 euro), si versa un 1% in più, da calcolare sulla quota eccedente.

Per i lavoratori domestici si applica l’aliquota del 12,9975% sulla retribuzione media settimanale imponibile se sono stati autorizzati entro il 1995; per i lavoratori autorizzati dal 1° gennaio 1996 si applica, invece, l’aliquota del 15,9975%.

Il pagamento dei contributi volontari è trimestrale, e deve essere effettuato, con i bollettini prestampati inviati dall’Inps, entro il:

  • 30 giugno per i contributi relativi al trimestre gennaio – marzo;
  • 30 settembre per il trimestre aprile – giugno;
  • 31 dicembre per il trimestre luglio – settembre;
  • 31 marzo per il trimestre ottobre – dicembre.

Il versamento
L’importo del contributo assegnato è vincolante. Il versamento di una somma inferiore provoca automaticamente la riduzione proporzionale del periodo assicurato. Se, invece, si versa più di quanto dovuto, l’Inps rimborsa la somma in eccedenza.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro le scadenze stabilite dalla legge. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati e vengono automaticamente respinti. L’assicurato, però, in alternativa alla restituzione, può chiedere che la somma sia utilizzata per coprire il trimestre successivo.

Esempio
Supponiamo ad esempio che l’assicurato effettui il versamento il 2 luglio, anziché il 30 giugno (con due giorni di ritardo): in questo caso può chiedere all’Inps che il periodo sia accreditato per il trimestre aprile-giugno (anziché gennaio-marzo). Il trimestre precedente, comunque, rimane scoperto.

L’Inps invia i carnet a casa degli assicurati. Se i bollettini non vengono ricevuti in tempo utile, è necessario richiederli alla propria sede prima della scadenza per il versamento, cosicché si possa versare il trimestre corrente entro il trimestre successivo a quello di ricevimento dei bollettini.

IL RICORSO
Se la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari viene respinta si può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

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