(Corriere della Sera) Nel corso della seduta del 19 maggio 2010, la Camera ha approvato le «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili». Il testo, che ora passa all’esame del Senato, rappresenta la sintesi di ben 14 proposte di legge sul medesimo argomento. Il testo unificato era stato approvato dalla Commissione Lavoro e dalla Commissione Bilancio che aveva richiesto delle correzioni relative alla copertura di spesa. È un primo punto di arrivo di istanze avanzate da anni da molte associazioni. Tuttavia il testo riserva qualche delusione, rispetto alle aspettative iniziali la cui prospettiva era riconoscere il lavoro di cura prestato a familiari disabili, quale titolo per il prepensionamento. Vediamo, quindi, i contenuti del testo ora all’esame del Senato.
DIPENDENTI PUBBLICI – Le agevolazioni sono molto diverse a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o privato. Per i dipendenti pubblici non è previsto propriamente il prepensionamento, ma un trattamento di maggior favore in caso di richiesta di «esonero anticipato dal servizio». L’esonero anticipato è una formula riservata ai dipendenti pubblici in forza dell’articolo 72 della Legge 133/2008 (peraltro vigente solo per gli anni 2009, 2010 e 2011) e poi regolamentato dalla Circolare 10/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica. La domanda di esonero va presentata dal dipendente entro il primo marzo di ciascun anno, a condizione che nell’anno di presentazione della domanda raggiunga il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e cioè – al momento – pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità. La durata massima dell’esonero è di 5 anni. Al termine di questo periodo il rapporto di lavoro si conclude se si è raggiunto il limite d’età, o l’anzianità contributiva, previsti dall’attuale normativa per andare in pensione Questo vale per tutti i lavoratori a prescindere all’assistenza a familiari con grave disabilità. Il nuovo testo introduce un beneficio rispetto alla retribuzione durante il periodo di esonero: nel caso dei lavoratori che assistono i familiari con handicap, il trattamento economico è pari al 70% della retribuzione complessiva percepita al momento dell’esonero, contro il 50% previsto negli altri casi. Questo beneficio, viene riconosciuto ai lavoratori che «si dedichino al lavoro di cura e di assistenza per i familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». (Fonte: Corriere della Sera, 21 maggio 2010)
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