Il disabile psichico può essere assunto a tempo determinato senza che sia necessario indicare nel contratto le ragioni che giustificano la scelta del rapporto a termine. La Cassazione, con la sentenza n. 13285 del 31 maggio scorso, ha annullato la decisione con cui la Corte d’appello di Potenza aveva condannato una società per azioni per aver eluso quanto previsto dal decreto legislativo 368/2001 in tema di rapporto a termine.
La norma generale, che recepisce la direttiva quadro 1999/70/Ce sui rapporti di lavoro a tempo determinato stabilisce, infatti, la possibilità di limitare la durata del contratto a patto che ci sia un atto scritto con l’indicazione delle ragioni, «tecniche, organizzative, produttive o sostitutive», che hanno indotto il datore a scegliere un rapporto con una durata predeterminata.
Obbligo che, se non rispettato, comporta la nullità del termine indicato. Il decreto legislativo però, come spiegano i giudici della Suprema corte, non si applica all’assunzione dei disabili che è invece regolata dalla legge 68/1999. Le norme ad hoc, in particolare l’articolo 11, indicano tutte le eccezioni che un’azienda può fare quando, nell’ambito di specifiche convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, decide di inserire tra i suoi dipendenti una persona handicappata. (Fonte: Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2010)