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APPRENDISTATO NELL’ARTIGIANATO

Scritto da: Redazione Bloglavoro 21 Giugno 2010 – 21 Giugno 2010 - 13:29

La materia è regolata dalle norme di legge, dall’accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 e dalla specifica regolamentazione per la disciplina dell’apprendistato allegata al Contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende metalmeccaniche artigiane.

Assunzione
Il datore di lavoro potrà assumere un’apprendista solo previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere specificate le condizioni della prestazione richiesta all’apprendista, il genere di addestramento al quale sarà sottoposto e la qualifica che potrà conseguire al termine dell’apprendistato.

Lettera di assunzione
Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati: la data di inizio del rapporto; la durata del periodo di prova; la qualifica professionale oggetto dell’apprendistato; l’inquadramento e la relativa retribuzione; la sede di lavoro; l’identificazione del superiore diretto e del tutore (vedi paragrafo sulla formazione); la durata del rapporto di lavoro

Età
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni, ovvero a 14, se hanno già adempiuto all’obbligo scolastico e fino alla modificazione dei limiti di età per il predetto obbligo. La legge ha innalzato l’età per l’assunzione sino a 24 / 26 anni. (vedi art. 16 legge 196/97).

Il contratto dà la possibilità di assunzione sino a 29 anni per particolari figure professionali.

Periodo di prova: il periodo massimo di durata è di 6 settimane.

Tirocinio: Durata e relativo inquadramento

La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, vengono determinate esclusivamente in relazione ai gruppi di appartenenza, come specificato nella tabella che segue per gli operai e di seguito per gli impiegati.

Operai

GruppoContenuto professionale delle lavorazioniDurata tirocinio
Ialto5 anni
IImedio3 anni
IIIbasso1 anno e sei mesi

Impiegati: la durata del tirocinio è stabilita in 2 anni e 6 mesi.

Riduzioni
Le predette durate vengono ridotte di sei mesi qualora l’apprendista (operaio o impiegato) sia in possesso di titolo di studio post scuola dell’obbligo idoneo all’attività da svolgere.Vengono ridotte di tre mesi per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere.Tali riduzioni tuttavia non potranno determinare una durata dell’apprendistato inferiore a 18mesi.

Per avere diritto a essere ammesso ai minori periodi di tirocinio l’apprendista all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo del tirocinio) dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.

Tirocinio presso diverse aziende
La legge consente la cumulabilità dei periodi di lavoro prestati presso diversi datori di lavoro ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.

Formazione
La legge Treu (n. 196 del 24.6.1997) impone l’obbligo della formazione professionale anche teorica. Inoltre, per gli apprendisti assunti a partire dal 19.7.1998, la stessa legge ha istituito la figura del tutore, che ha il compito di guidare i lavoratori e di seguirli nel loro percorso di formazione e apprendimento professionale. Nelle imprese artigiane la funzione del tutore viene di norma svolta dal titolare.

Alla contrattazione collettiva è riservato il compito di definire, nello specifico i contenuti e la durata dei moduli didattici e le relative modalità di realizzazione.

A tale fine, il 30.3.1999 è stato sottoscritta dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori una ipotesi di accordo regionale (Lombardia) che prevede, in attesa di ulteriori accordi nazionali interconfederali e/o di categoria, che la formazione esterna all’impresa sia di 120 ore l’anno di cui:

* 42 ore finalizzate alla costruzione di contenuti a carattere trasversale;

* 78 ore finalizzate all’acquisizione di competenze tecnico professionali specifiche.

Gli obiettivi formativi dovranno essere articolati in quattro aree di contenuto trasversale, comuni a tutti i settori: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina dei rapporti di lavoro; sicurezza sul lavoro

Gli obiettivi della formazione professionalizzante dovranno garantire la conoscenza dei prodotti e dei servizi del settore, la capacità applicativa delle basi tecniche e dei metodi di lavoro, la conoscenza e la capacità degli strumenti e delle tecnologie secondo lo schema dell’Isfol.

La mancata o insufficiente formazione comporta, a carico delle aziende inadempienti, la perdita dei benefici contributivi previsti per gli apprendisti.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro per gli apprendisti è fissato in 40 ore settimanali.Ricordiamo che agli apprendisti non è possibile far effettuare lavoro straordinario, tuttavia per chi ha compiuto 18 anni è possibile prolungare lo svolgimento dell’orario di lavoro fino a un massimo di 44 ore settimanali.

Ferie
Agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso, per ogni anno di servizio, un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario. Agli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età, le ferie saranno adeguate a quelle degli operai, matureranno perciò, per ogni anno di servizio, un periodo feriale pari a quattro settimane (160 ore).

Trattamento di malattia
Per quanto riguarda gli obblighi cui attenersi e la durata del periodo di conservazione del posto, l’apprendista deve fare riferimento alla normativa contrattuale per gli operai.

In caso di malattia, all’apprendista dovrà essere riconosciuto il 45% della retribuzione dal primo al ventesimo giorno e il 30% della retribuzione dal ventunesimo fino al centoventesimo giorno di malattia. Per gli infortuni dovrà essere garantito il 100% della retribuzione di fatto, al netto.

Contributi
A carico degli apprendisti è prevista un’aliquota contributiva, che per l’anno 1999 corrisponde al 5,54%, da calcolarsi sulla retribuzione lorda mensile imponibile Inps, a carico del datore di lavoro: 32 lire per settimana. I benefici contributivi previsti per gli apprendisti vengono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato in lavoro a tempo indeterminato.

Attribuzione della qualifica professionale
L’apprendista, superato il diciottesimo anno di età e la metà del periodo di tirocinio, ha facoltà di chiedere all’azienda la prova di idoneità alla qualifica. Detta prova, se ha esito positivo, comporterà il passaggio alla qualifica entro un periodo massimo di 90 giorni. Ultimato il periodo di tirocinio, previa prova di idoneità, all’apprendista dovrà essere attribuita la categoria professionale dl lavoratore di quinta categoria. Al termine dell’apprendistato, il datore di lavoro è tenuto ad attestare (con copia all’apprendista) le competenze professionali acquisite dal lavoratore dandone comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio.

Retribuzione
La retribuzione minima tabellare dell’apprendista viene determinata mediante l’applicazione delle percentuali, indicate nelle rispettive tabelle sotto riportate, sulla retribuzione globale (minimi tabellari, ex contingenza e 20 mila lire di Edr) prevista dal Ccnl per il 5° livello.

Operai

Apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo all’attività da svolgere:

1° Gruppo
Durata contrattoI trim.II trimII sem.III sem.IV sem.V sem.VI sem.IV annoV anno
5 anni55%57%63%66%68%72%76%85%90%
2° Gruppo
Durata contrattoI trim.II trimII sem.III sem.IV sem.V sem.VI sem.
3 anni55%60%65%72%75%82%90%
3° Gruppo
Durata contrattoI trim.II trimII sem.III sem.
1 anno e 6 mesi55%70%80%90%

Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo all’attività da svolgere:

1° Gruppo
Durata contrattoI trim.II trimII sem.III sem.IV sem.V sem.VI sem.IV annoV anno
4 anni e 6 mesi55%57%63%66%68%72%76%85%90%
2° Gruppo
Durata contrattoI trim.II trimII sem.III sem.IV sem.V sem.
2 anni e 6 mesi55%60%65%72%75%90%

Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo all’attività da svolgere

(durata dell’apprendistato ridotta di 3 mesi)

1° Gruppo
Durata contrattoI trim.II trimII sem.III sem.IV sem.V sem.VI sem.IV annoultimi 9 mesi
4 anni e 9 mesi55%57%63%66%68%72%76%85%90%
2° Gruppo
Durata contrattoI trim.II trimII sem.III sem.IV sem.IX trim.ultimo sem
2 anni e 9 mesi55%60%65%72%75%80%90%

Per i i lavoratori per i quali è prevista la possibilità di assunzione sino a 29 anni, la durata del tirocinio è prevista in 60 mesi. In questi casi l’inquadramento a fine periodo sarà al 4° livello e la retribuzione durante i 60 mesi dell’apprendistato sarà riferita alla retribuzione del 4° livello così suddivisa:

I trimestre:80%
II trimestre:87%
III trimestre e seguenti:90%

Impiegati
Tali lavoratori al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati al 4° livello.

Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale

idoneo all’attività da svolgere (durata dell’apprendistato ridotta di 3 mesi)

Durata contrattoI sem.II semIII sem.IV sem.V sem.
2 anni e mezzo55%60%70%80%90%

Apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo all’attività da svolgere

(durata ridotta di 6 mesi)

Durata contrattoI sem.II semIII sem.VII trim.VIII trim.
2 anni55%60%70%80%90%

Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idonea all’attività da svolgere (durata ridotta di 3 mesi)

Durata contrattoI sem.II semIII sem.VII sem.ultimo
2 anni e 3 mesi55%60%70%80%90%

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