Il Miur ha pubblicato il 6 agosto la nota 7521 (vedi testo di seguito), con la quale si forniscono indicazioni agli uffici scolastici regionali/provinciali sulle procedure e sulle regole per l’individuazione del personale precario ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
La circolare, dopo il confronto del 7 luglio scorso, conferma le indicazioni dello scorso anno. Sono rimaste comunque senza risposta le richieste rispetto agli spezzoni fino a 6 ore, alla durata dei contratti del personale ATA stipulati dalle graduatorie d’istituto, alle possibili opzioni tra le varie province e alla deroga rispetto al diritto al completamento in caso di accettazione di spezzone in presenza di posti interi. Nella nota viene anche prevista l’impossibilità, per i neo-assunti in ruolo, di accettare supplenze a norma degli art. 33 e 59 del Ccnl: si tratta di una palese violazione del contratto, in contrasto con le indicazioni dello scorso anno.
Richiesta del part-time
Nella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell’assunzione, cosi come sancito esplicitamente dal Ccnl 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del Ccnl sul part-time riguardanti sia il personale docente che ATA. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell’art. 73 del D.L. n. 112, articolo che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso ad alcune valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell’orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all’O.M. n.446/97 (vedi art. 39 c. 13 Ccnl 2006-2009). Infine è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.
Spezzoni fino a 6 ore
Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007.
Docenti
Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:
- in caso di disponibilità sopravvenute vanno riconvocati anche coloro che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto e che quindi hanno diritto al completamento
- le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole
- è possibile rinunciare, nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale:
- ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una fino al 31/8
- lasciare uno spezzone per un posto intero (evitando la complicazione del completamento e del frazionamento dei posti)
- lasciare un posto di sostegno per un posto comune indipendentemente dalla durata delle supplenze (salvo coloro che sono obbligati su sostegno in base al DM 21/05)
- l’opzione tra province diverse è esplicitamente proibita (salvo per la provincia dell’Aquila) e sarà direttamente il sistema informativo a inibire la possibilità di acquisire una individuazione in altra provincia una volta che c’è stata una accettazione
- sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare che per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto o per altra provincia. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina; naturalmente, essendoci stata un’accettazione, è inibita la possibilità di acquisire supplenze dalle graduatorie ad esaurimento in altra provincia
- per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
Comunicazione titolo di sostegno
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 30/06/2010 è prevista la possibilità di comunicare alla scuola a cui è stato indirizzato il modello B, in carta semplice, l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo 10 Agosto. Si tratta di una data eccessivamente ravvicinata e per la quale abbiamo chiesto una proroga.
Gli aspiranti saranno inclusi in coda agli elenchi di sostegno, per la fascia di appartenenza, ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto.
Licei musicali e coreutici
Per quanto riguarda i Licei musicali saranno costituiti appositi elenchi nelle singole scuole.
I docenti della inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per A031/ A032/ A077 che abbiano maturato esperienza negli insegnamenti sperimentali delle scuole superiori, potranno presentare domanda, in carta semplice ai Licei delle province di inclusione.
Analoga domanda potrà anche essere presentata anche da coloro che sono solo inclusi nelle gradautorie d’istituto e abbiano maturato esperienza negli insegnamenti sperimentali delle scuole superiori. Nella costituzione degli elenchi verrà data priorità al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento.
Le domande vanno presentate entro il 31 agosto 2010.
La soluzione adottata dal Miur, per quanto positiva dal punto di vista della definizione di modalità omogenee sull’intero territorio nazionale, risulta approssimativa e potrebbe determinare ulteriore contenzioso. Come FLC CGIL abbiamo presentato una proposta articolata, sulla quale attendiamo una risposta dall’Amministrazione, per garantire modalità di reclutamento chiare e rigorose.
ATA
Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano le regole dello scorso anno ed in particolare:
- non sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento per mancata accettazione di una nomina a livello provinciale o per mancata presa di servizio;
- le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
- la possibilità di costituire posti orario aggregando part-time anche in scuole diverse.
Per il personale ATA non è stata ripresa la nota 12643/09, nella quale si chiariva che anche per gli ATA c’era il diritto ad optare tra spezzone e posto intero, oltre all’estensione della possibilità di frazionamento dei posti ai fini del completamento che avevamo richiesto nell’ultimo incontro.
Su queste questioni stiamo sollecitando il Miur a fornire chiarimenti.
Priorità nella scelta della sede
Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.
Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
IL TESTO COMPLETO DELLA NOTA 7521
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico Ufficio III
Roma, 6 agosto 2010
Prot. n. AOODGPER 7521
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Anno scolastico 2010/2011 – Istruzioni e indicazioni operative in materia
di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia
di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2010/11.
Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art. 3, comma 1,
del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo adottato col D.M. 13 giugno 2007, n. 131 che prevede misure, anche di
tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione delle
operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto della
trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime. Com’è noto alle SS.LL., per
l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto è operante il nuovo termine del 31
agosto, stabilito dall’art. 1 comma 4 bis 1, della legge 24 novembre 2009, n. 67.
. A decorrere dal 1°settembre 2010, l’individuazione e la nomina dei destinatari
delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso
lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà nella competenza dei
dirigenti scolastici.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2010/11 si richiamano le procedure, modalità operative e
modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per
l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono
possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai
diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall’art.
3, comma 2, del citato Regolamento, si ricorda che tali atti, sia se rivolti a specifica
persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle
operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli
Uffici territoriali degli U.S.R. che nella successiva fase di competenza dei dirigenti
scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti
del Regolamento opportunamente integrate dalle disposizioni di cui al capoverso che
segue.
In considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009, che ha
previsto la possibilità di richiedere l’inclusione in coda nelle graduatorie ad
esaurimento di ulteriori tre province, oltre quella o quelle per le quali l’aspirante
risulta incluso a pieno titolo, ed al fine di assicurare – in un sistema articolato che
può vedere coinvolte, in tempi diversi, più province nei riguardi dei medesimi
aspiranti – il maggior grado di certezza ed affidabilità delle operazioni di attribuzione
delle proposte contrattuali da parte degli uffici competenti e delle conseguenti
accettazioni o rinunce da parte degli interessati, si definiscono le seguenti regole :
a) La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata
annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o
classe di concorso comporta l’impossibilità di conseguire, per l’anno scolastico
2010-2011, ulteriori proposte di assunzione dalla relativa graduatoria nella
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predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per
insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra
proposta di assunzione nelle altre province di inclusione.
b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata
annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore
inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di
concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di
conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi
insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto.
A norma dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, è ammessa, esclusivamente
prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per
supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in
una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il
medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima
provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto,
la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione
di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il
medesimo o diverso insegnamento.
c) L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o
fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli
interessati gli effetti di cui al punto b); tuttavia consente all’aspirante, nella
stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare
successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che
non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. n. 21/05.
Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di
sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. n. 21/05 la rinuncia a proposta di
assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune
su cui, pertanto, per quell’anno non potranno ottenere proposte di assunzione.
d) La provincia di L’Aquila, in deroga eccezionale alle disposizioni di cui alle
precedenti lettere b) e c), non viene inclusa tra le province in cui, per effetto
dell’accettazione da parte dell’aspirante di una proposta di assunzione in altra
provincia, vengono meno le posizioni utili dell’aspirante medesimo e le proposte
di assunzione effettuate dalla provincia di L’Aquila possono essere accettate,
nella fase precedente la stipula contrattuale,rinunciando alla proposta di
assunzione già accettata in altra provincia. L’accettazione o la rinuncia ad una
proposta di assunzione effettuata dalla provincia di L’Aquila seguono, invece, le
regole generali stabilite precedentemente per tutte le province.
e) Il personale docente che sia stato assunto a tempo indeterminato con
decorrenza dall’a.s. 2010/11 non può conseguire supplenze per il medesimo
anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento in cui è incluso.
Al fine della corretta operatività delle disposizioni di cui sopra e della
conseguente possibilità di dar luogo con la massima tempestività, nei casi previsti,
alle disposizioni inibenti l’attribuzione di altre proposte da parte di altre province così
come alle sanzioni, si richiama l’attenzione degli uffici competenti sull’assoluta
necessità di un’immediata comunicazione a sistema degli esiti giornalieri delle
proposte di assunzione. Analoga necessità di immediata comunicazione riguarda poi i
dirigenti scolastici nella fase, collocata temporalmente nell’anno scolastico 2010/11,
di stipula del contratto e di presa di servizio dei docenti interessati che devono
avvenire, di norma, nella stessa data.
Il sistema informativo di questo Ministero, con proprie comunicazioni,darà
notizia circa le date di messa a disposizione e operatività dei necessari supporti
operativi.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata
del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano
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piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al
riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:
1 – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle
graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2 – la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la
presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e
di istituto, per il medesimo insegnamento;
3 – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e
di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato
Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle
operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che
l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale
già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al temine delle attività
didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per
supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo
determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito
l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si
dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 della .L. n. 133/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in
possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il
personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che
abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai
termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle
graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli
elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della
fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto in correlazione al titolo di
specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2010/2011. Il
personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera
indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti
utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione.
Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il
termine perentorio del 10 agosto 2010, al Dirigente scolastico della scuola cui è stato
diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà
direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di
aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al
competente Ufficio provinciale, perchè quest’ultimo provveda all’acquisizione al
sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi
di aspirante inserito in prima fascia. Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione
delle supplenze da parte dei competenti uffici provinciali e delle “scuole di
riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare
priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in
possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose
modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze
stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili. Si
rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del
9 febbraio 2005 “ ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo
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indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale
rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre
proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni
conseguite ex D.M. n. 21/2005. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti
di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le
disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di
prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2010/2011; in caso di esito negativo si
ricorrerà successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine
di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”e, in subordine, si attingerà alle
normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. E’ consentito
lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina
dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di
insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia
attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una
supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero
periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica
la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 7, comma 9, del Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre
scuole della provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che
osservi un criterio di viciniorità. Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad
aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individueranno gli
interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di
scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie
d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo
grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione
degli elenchi del sostegno previsti dall’art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento,
ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo
grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in
tali casi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
relativamente alle specifiche discipline in essi previste
Entro il 12 agosto 2010 tutti i licei musicali e coreutici pubblicheranno sul
proprio sito, sul proprio albo e sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il
bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla
copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2010/11, facendo riferimento agli
specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l’indicazione
analitica dei vari strumenti musicali.
Tutti gli interessati, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento,
previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, entro il 31 agosto 2010, presentare
domanda, alle istituzioni scolastiche della/e provincia/e nelle cui graduatorie a
esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di
abilitazione.
Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla
nota prot n. 5358 del 25.5.2010 – Allegato E, tabella Licei, tenendo conto delle
precisazioni sul servizio valutabile contenute nella nota n. 6747 del 15 luglio 2010,
alle lettere a) e b).
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Gli elenchi di cui sopra saranno compilati secondo le modalità indicate nel
citato allegato.
Entro la medesima data del 31 agosto possono presentare domanda anche
coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti
dovranno dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti
previsti dall’allegato E .
Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da
parte dei candidati, procederanno all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli
stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine:
docenti della A031, della A032 e della A077.
Per tale operazione si avvarranno della supervisione scientifica dei Comitati di
valutazione costituiti ai sensi dell’art. 5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle
supplenze di cui al DM n. 131 del 13 giugno 2007.
Nel caso di esaurimento degli elenchi come sopra compilati, le istituzioni
scolastiche procederanno all’individuazione del personale da nominare in base ai
criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori o da successive
Convenzioni integrative.
Gli elenchi dovranno essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio territoriale
competente entro il 15 settembre 2010.
PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI
In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale
educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti
nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle
graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di
personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente
in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli
aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti,
abbiano presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 si dà luogo
esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli
aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un
gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della
medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella
scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione
del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione
possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non
siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in
graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e
per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano
integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla
mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello “A” di domanda per
l’attribuzione della priorità di scelta della sede.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la
singola istituzione scolastica. Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in
situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della
legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima
specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l’aspirante
risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti
che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge
medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte
dell’Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel
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medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in
tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE
SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o
inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario
non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza
dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di
insegnamento. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di
insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della
Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, col loro consenso, ai
docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per
l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al
personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a
tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al
limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in
subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile
assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno
all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA
INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni
residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo
assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in
servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il
predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti
presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, c.8,
del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITÀ’ ALL’IMPIEGO E
DOCUMENTAZIONE DI RITO
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del
Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba
essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di
istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro. Sull’argomento si
ritiene opportuno che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita
certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in
considerazione della disposizione di cui all’art. 37 del D.L. n. 112/2008 che
preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di
assunzione. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt.
46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
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CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA AL PERSONALE ATA
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di
direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare
mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di
supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività
didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n.
124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554
del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le
graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei
concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e
delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001,
n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate
dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di
circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata
fino al termine dell’attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e
producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art.
1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n.
430.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività
didattica, non preclude all’aspirante, esclusivamente prima della stipula del contratto,
di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale,
Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti
vacanti e disponibili, come già precisato con la nota prot. n. 1771, del 27.6.2003,
dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui
all’art. 7 del D.M. n. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo
l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo quanto previsto
dagli artt. 47 e 56 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 e dal contratto integrativo
nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 15 luglio 2010, art. 11 bis.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di
lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44, c. 8, e l’art. 58 del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 73 del
D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto
e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino
al termine delle attività didattiche. E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti,
si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art.
554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie
provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo
professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento,
alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non
si creino nella stessa istituzione scolastica.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai
dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessità, secondo quanto contemplato dal
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D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, di durata fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di
circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale
docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle
scuole viciniori.
Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a
personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a
disposizione.
Per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti
scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi
contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri,
senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero
da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei
riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a
quello di scadenza del precedente contratto.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di
farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché
la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000,
delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n.
430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di
servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede, ai sensi degli
artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze
annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano, per l’a.s.
2010/2011, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate
disposizioni dell’art. 3, comma 1, del Regolamento, sulla necessità che le
informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità
dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni
ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di
comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei
siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i
relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili.
E ciò a maggior ragione dopo il 31 Agosto, con il passaggio delle competenze ai
dirigenti scolastici e con l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni
ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
ASSUNZIONI EX L. n. 68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente
beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SSLL vorranno tener conto delle
istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008
circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle
assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n.
244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa,
il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa
dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di
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rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.
IL DIRETTORE GENERALE
fto Luciano Chiappetta
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