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PRECARI SCUOLA, PUBBLICATA LA CIRCOLARE SUPPLENZE 2010/2011

Scritto da: Redazione Bloglavoro 10 Agosto 2010 – 9 Agosto 2010 - 19:15

Il Miur ha pubblicato il 6 agosto la nota 7521 (vedi testo di seguito), con la quale si forniscono indicazioni agli uffici scolastici regionali/provinciali sulle procedure e sulle regole per l’individuazione del personale precario ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

La circolare, dopo il confronto del 7 luglio scorso, conferma le indicazioni dello scorso anno. Sono rimaste comunque senza risposta le richieste rispetto agli spezzoni fino a 6 ore, alla durata dei contratti del personale ATA stipulati dalle graduatorie d’istituto, alle possibili opzioni tra le varie province e alla deroga rispetto al diritto al completamento in caso di accettazione di spezzone in presenza di posti interi. Nella nota viene anche prevista l’impossibilità, per i neo-assunti in ruolo, di accettare supplenze a norma degli art. 33 e 59 del Ccnl: si tratta di una palese violazione del contratto, in contrasto con le indicazioni dello scorso anno.

Richiesta del part-time

Nella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell’assunzione, cosi come sancito esplicitamente dal Ccnl 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del Ccnl sul part-time riguardanti sia il personale docente che ATA. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell’art. 73 del D.L. n. 112, articolo che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso ad alcune valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell’orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all’O.M. n.446/97 (vedi art. 39 c. 13 Ccnl 2006-2009). Infine è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.

Spezzoni fino a 6 ore

Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007.

Docenti

Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:

  • in caso di disponibilità sopravvenute vanno riconvocati anche coloro che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto e che quindi hanno diritto al completamento
  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole
  • è possibile rinunciare, nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale:
    • ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una fino al 31/8
    • lasciare uno spezzone per un posto intero (evitando la complicazione del completamento e del frazionamento dei posti)
    • lasciare un posto di sostegno per un posto comune indipendentemente dalla durata delle supplenze (salvo coloro che sono obbligati su sostegno in base al DM 21/05)
  • l’opzione tra province diverse è esplicitamente proibita (salvo per la provincia dell’Aquila) e sarà direttamente il sistema informativo a inibire la possibilità di acquisire una individuazione in altra provincia una volta che c’è stata una accettazione
  • sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare che per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto o per altra provincia. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina; naturalmente, essendoci stata un’accettazione, è inibita la possibilità di acquisire supplenze dalle graduatorie ad esaurimento in altra provincia
  • per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.

Comunicazione titolo di sostegno

Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 30/06/2010 è prevista la possibilità di comunicare alla scuola a cui è stato indirizzato il modello B, in carta semplice, l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo 10 Agosto. Si tratta di una data eccessivamente ravvicinata e per la quale abbiamo chiesto una proroga.

Gli aspiranti saranno inclusi in coda agli elenchi di sostegno, per la fascia di appartenenza, ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto.

Licei musicali e coreutici

Per quanto riguarda i Licei musicali saranno costituiti appositi elenchi nelle singole scuole.
I docenti della inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per A031/ A032/ A077 che abbiano maturato esperienza negli insegnamenti sperimentali delle scuole superiori, potranno presentare domanda, in carta semplice ai Licei delle province di inclusione.
Analoga domanda potrà anche essere presentata anche da coloro che sono solo inclusi nelle gradautorie d’istituto e abbiano maturato esperienza negli insegnamenti sperimentali delle scuole superiori. Nella costituzione degli elenchi verrà data priorità al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento.
Le domande vanno presentate entro il 31 agosto 2010.
La soluzione adottata dal Miur, per quanto positiva dal punto di vista della definizione di modalità omogenee sull’intero territorio nazionale, risulta approssimativa e potrebbe determinare ulteriore contenzioso. Come FLC CGIL abbiamo presentato una proposta articolata, sulla quale attendiamo una risposta dall’Amministrazione, per garantire modalità di reclutamento chiare e rigorose.

ATA

Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano le regole dello scorso anno ed in particolare:

  • non sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento per mancata accettazione di una nomina a livello provinciale o per mancata presa di servizio;
  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
  • la possibilità di costituire posti orario aggregando part-time anche in scuole diverse.

Per il personale ATA non è stata ripresa la nota 12643/09, nella quale si chiariva che anche per gli ATA c’era il diritto ad optare tra spezzone e posto intero, oltre all’estensione della possibilità di frazionamento dei posti ai fini del completamento che avevamo richiesto nell’ultimo incontro.

Su queste questioni stiamo sollecitando il Miur a fornire chiarimenti.

Priorità nella scelta della sede

Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.

Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.

IL TESTO COMPLETO DELLA NOTA 7521

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico Ufficio III

Roma,  6 agosto 2010

Prot. n. AOODGPER 7521

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2010/2011 – Istruzioni e indicazioni operative in materia

di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia

di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2010/11.

Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art. 3, comma 1,

del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed

educativo adottato col D.M. 13 giugno 2007, n. 131 che prevede misure, anche di

tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione delle

operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto della

trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime. Com’è noto alle SS.LL., per

l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto è operante il nuovo termine del 31

agosto, stabilito dall’art. 1 comma 4 bis 1, della  legge 24 novembre 2009, n. 67.

. A decorrere dal 1°settembre 2010, l’individuazione e la nomina dei destinatari

delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso

lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà nella competenza dei

dirigenti scolastici.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Anche per l’a.s. 2010/11 si richiamano le procedure, modalità operative e

modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per

l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono

possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai

diversi contesti.

Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall’art.

3, comma 2, del citato Regolamento, si ricorda che tali atti, sia se rivolti a specifica

persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle

operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli

Uffici territoriali degli U.S.R. che nella successiva fase di competenza dei dirigenti

scolastici delle scuole di riferimento.

L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad

esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti

del Regolamento opportunamente integrate dalle disposizioni di cui al capoverso che

segue.

In considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009, che ha

previsto la possibilità di  richiedere l’inclusione in coda nelle graduatorie ad

esaurimento di ulteriori tre province, oltre quella o quelle per le quali l’aspirante

risulta incluso a pieno titolo, ed al fine di assicurare – in un sistema articolato che

può vedere coinvolte, in tempi diversi, più province nei riguardi dei medesimi

aspiranti – il maggior grado di certezza ed affidabilità delle operazioni di attribuzione

delle proposte contrattuali da parte degli uffici competenti e delle conseguenti

accettazioni o rinunce da parte degli interessati, si definiscono le seguenti regole :

a) La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata

annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o

classe di concorso comporta l’impossibilità di conseguire, per l’anno scolastico

2010-2011, ulteriori proposte di assunzione dalla relativa graduatoria nella

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Direzione generale per il personale scolastico Ufficio III

predetta provincia,  ma consente di  conseguire ulteriori  proposte per

insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra

proposta di assunzione nelle altre province di inclusione.

b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata

annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore

inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di

concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di  riferimento, di

conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi

insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto.

A norma dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, è ammessa, esclusivamente

prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per

supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in

una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il

medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima

provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto,

la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione

di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il

medesimo o diverso insegnamento.

c) L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o

fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli

interessati gli effetti di cui al punto b); tuttavia consente all’aspirante, nella

stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare

successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che

non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. n. 21/05.

Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di

sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. n. 21/05 la rinuncia a proposta di

assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune

su cui, pertanto, per quell’anno non potranno ottenere proposte di assunzione.

d) La provincia di L’Aquila, in deroga eccezionale alle disposizioni di cui alle

precedenti lettere b) e c), non viene inclusa tra le province in cui, per effetto

dell’accettazione da parte dell’aspirante di una proposta di assunzione in altra

provincia, vengono meno le posizioni utili dell’aspirante medesimo e le proposte

di assunzione effettuate dalla provincia di L’Aquila possono essere accettate,

nella fase precedente la stipula contrattuale,rinunciando alla proposta di

assunzione già accettata in altra provincia. L’accettazione o la rinuncia ad una

proposta di assunzione effettuata dalla provincia di L’Aquila seguono, invece, le

regole generali stabilite precedentemente per tutte le province.

e) Il personale docente che sia stato assunto a tempo indeterminato con

decorrenza dall’a.s. 2010/11 non può conseguire supplenze per il medesimo

anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento in cui è incluso.

Al fine della corretta operatività delle disposizioni di cui sopra e della

conseguente possibilità di dar luogo con la massima tempestività, nei casi previsti,

alle disposizioni inibenti l’attribuzione di altre proposte da parte di altre province così

come alle sanzioni, si richiama l’attenzione degli uffici competenti sull’assoluta

necessità di un’immediata comunicazione a sistema degli esiti giornalieri delle

proposte di assunzione. Analoga necessità di immediata comunicazione riguarda poi i

dirigenti scolastici nella fase, collocata temporalmente nell’anno scolastico 2010/11,

di stipula del contratto e di presa di servizio dei docenti interessati che devono

avvenire, di norma, nella stessa data.

Il sistema informativo di questo Ministero, con proprie comunicazioni,darà

notizia circa le date di messa a disposizione e operatività dei necessari supporti

operativi.

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata

del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano

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piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al

riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:

1 – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione

comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle

graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

2 – la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la

presentazione di  delega, comporta la perdita della possibilità di  conseguire

supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e

di istituto, per il medesimo insegnamento;

3 – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire

supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e

di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento

Si  richiama l’attenzione sul  disposto dell’art. 3, comma 5, del  citato

Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle

operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che

l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale

già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al  temine delle attività

didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per

supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo

determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito

l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si

dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 della .L. n. 133/2008.

POSTI DI SOSTEGNO

In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in

possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il

personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che

abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai

termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle

graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli

elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della

fascia di  pertinenza delle graduatorie di  istituto in correlazione al  titolo di

specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2010/2011. Il

personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera

indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti

utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione.

Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il

termine perentorio del 10 agosto 2010, al Dirigente scolastico della scuola cui è stato

diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione

nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà

direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di

aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al

competente Ufficio provinciale, perchè quest’ultimo provveda all’acquisizione al

sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi

di aspirante inserito in prima fascia. Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione

delle supplenze da parte dei competenti  uffici  provinciali  e delle “scuole di

riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare

priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in

possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose

modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze

stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili. Si

rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del

9 febbraio 2005 “ ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo

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indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale

rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre

proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni

conseguite ex D.M. n. 21/2005. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti

di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente

residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le

disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di

prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2010/2011; in caso di esito negativo si

ricorrerà successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine

di consultazione degli elenchi  delle “scuole viciniori”e, in subordine, si attingerà alle

normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. E’ consentito

lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina

dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di

insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia

attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una

supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero

periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica

la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui

all’art. 7, comma 9, del Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre

scuole della provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che

osservi un criterio di viciniorità. Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad

aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individueranno gli

interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di

scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie

d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo

grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione

degli elenchi del sostegno previsti dall’art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento,

ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.

Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo

grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in

tali casi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo

scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

relativamente alle specifiche discipline in essi previste

Entro il 12 agosto 2010 tutti i licei musicali e coreutici pubblicheranno sul

proprio sito, sul proprio albo e sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il

bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla

copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2010/11, facendo riferimento agli

specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l’indicazione

analitica dei vari strumenti musicali.

Tutti gli interessati, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento,

previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per

le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, entro il 31 agosto 2010, presentare

domanda, alle istituzioni scolastiche della/e provincia/e nelle cui graduatorie a

esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di

abilitazione.

Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla

nota prot n. 5358 del 25.5.2010 – Allegato E, tabella Licei, tenendo conto delle

precisazioni sul servizio valutabile contenute nella nota n. 6747 del 15 luglio 2010,

alle lettere a) e b).

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Gli elenchi di cui sopra saranno compilati secondo le modalità indicate nel

citato allegato.

Entro la medesima data del 31 agosto possono presentare domanda anche

coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti

dovranno dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti

previsti dall’allegato E .

Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da

parte dei candidati, procederanno all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli

stessi  attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine:

docenti della A031, della A032 e della A077.

Per tale operazione si avvarranno della supervisione scientifica dei Comitati di

valutazione costituiti ai sensi dell’art. 5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle

supplenze di cui al DM n. 131 del 13 giugno 2007.

Nel caso di esaurimento degli elenchi come sopra compilati, le istituzioni

scolastiche procederanno all’individuazione del personale da nominare in base ai

criteri  indicati  dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori  o da successive

Convenzioni integrative.

Gli elenchi dovranno essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio territoriale

competente  entro il 15 settembre 2010.

PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI

In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale

educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti

nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle

graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di

personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente

in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli

aspiranti.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti,

abbiano presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 si dà luogo

esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli

aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un

gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della

medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella

scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione

del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione

possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non

siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in

graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e

per la produzione della documentazione e della certificazione, si  applicano

integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla

mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello “A” di domanda per

l’attribuzione della priorità di scelta della sede.

Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la

singola istituzione scolastica. Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in

situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della

legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima

specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l’aspirante

risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti

che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge

medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte

dell’Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel

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Direzione generale per il personale scolastico Ufficio III

medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in

tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE

SETTIMANALI

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o

inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario

non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo

scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza

dell’istituzione scolastica ove si  verifica la disponibilità di  tali  spezzoni  di

insegnamento. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di

insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della

Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, col loro consenso, ai

docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per

l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo

determinato avente titolo al  completamento di  orario e, successivamente al

personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a

tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al

limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in

subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile

assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno

all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA

INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni

residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo

assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in

servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il

predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti

presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, c.8,

del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

CERTIFICAZIONE  SANITARIA  DI  IDONEITÀ’  ALL’IMPIEGO  E

DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del

Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba

essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di

istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro. Sull’argomento si

ritiene opportuno che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata

da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita

certificazione rilasciata dal  medico di  base dell’interessato e ciò anche in

considerazione della disposizione di cui all’art. 37 del D.L. n. 112/2008 che

preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di

assunzione. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt.

46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

6

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico Ufficio III

CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ

DIDATTICA AL PERSONALE ATA

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000,

n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di

direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare

mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di

supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività

didattica (lett. b).

Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n.

124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554

del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le

graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.

24.3.2004, n. 35.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei

concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e

delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001,

n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate

dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di

circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata

fino al termine dell’attività didattica.

Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e

producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art.

1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n.

430.

L’accettazione di una proposta di supplenza  annuale o fino al termine dell’attività

didattica, non preclude all’aspirante, esclusivamente prima della stipula del contratto,

di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale,

Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti

vacanti e disponibili, come già precisato con la nota prot. n. 1771, del 27.6.2003,

dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui

all’art. 7 del D.M. n. 146/2000.

Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo

l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo quanto previsto

dagli artt. 47 e 56 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 e dal contratto integrativo

nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il  15 luglio 2010, art. 11 bis.

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di

lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44, c. 8, e l’art. 58 del vigente Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 73 del

D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto

e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino

al termine delle attività didattiche. E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti,

si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art.

554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie

provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.

24.3.2004, n. 35.

Più disponibilità derivanti  da part-time,  relative allo stesso profilo

professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento,

alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non

si creino nella stessa istituzione scolastica.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai

dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessità, secondo quanto contemplato dal

7

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico Ufficio III

D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo

determinato, di durata fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di

circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale

docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle

scuole viciniori.

Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a

personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a

disposizione.

Per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti

scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi

contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri,

senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero

da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei

riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a

quello di scadenza del precedente contratto.

Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di

farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché

la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000,

delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n.

430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di

servizio.

In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede, ai sensi degli

artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze

annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano, per l’a.s.

2010/2011, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate

disposizioni  dell’art. 3, comma 1, del  Regolamento, sulla necessità che le

informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità

dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni

ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di

comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei

siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i

relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili.

E ciò a maggior ragione dopo il 31 Agosto, con il passaggio delle competenze ai

dirigenti scolastici e con l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni

ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

ASSUNZIONI EX L. n. 68/99

Anche per le assunzioni  a tempo determinato di  personale docente

beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SSLL vorranno tener conto delle

istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008

circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle

assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n.

244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa,

il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa

dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico Ufficio III

rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità

organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.

IL DIRETTORE GENERALE

fto     Luciano Chiappetta

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