Vengono definiti “contratti di solidarietà” gli accordi collettivi aziendali, previsti dagli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto una diminuzione dell’orario di lavoro finalizzata:
• ad affrontare le situazioni di riduzione di personale in caso di crisi aziendale, ed evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale (contratti di solidarietà interna o difensivi);
• a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o espansivi).
Le due fattispecie contrattuali presentano notevoli differenze, sia per le finalità perseguite, che per gli effetti sul piano contributivo-previdenziale:
• La stipula di un contratto di solidarietà interno comporta per i lavoratori la concessione del trattamento di integrazione salariale per compensare la parte di retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, per i datori di lavoro una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
• I contratti di solidarietà esterni, invece, assicurano ai datori di lavoro un particolare beneficio contributivo.
Contratto di solidarietà interno – Difensivo
Il Ministero del Lavoro con Decreto del 10 luglio 2009 n. 46448 ne ha modificato la disciplina anche per aspetti significativi e questa scheda è aggiornata con riferimento a tali disposizioni.
Rappresenta una forma solidale di riduzione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di ridurre, almeno in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Si sostanzia in un contratto (contratto collettivo aziendale) stipulato dall’azienda e dalle rappresentanze sindacali aziendali al cui interno deve essere prevista la quantificazione dell’esubero di personale e le relative motivazioni.
Imprese e lavoratori Beneficiari
Rientrano nel campo di applicazione dei CdS le medesime imprese ammesse a fruire della CIGS con le seguenti specifiche:
• Le imprese devono avere almeno 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda (compresi i contratti di inserimento);
• Per il 2009, per le imprese commerciali in senso stretto e per le imprese di viaggi e turismo la soglia dimensionale dei dipendenti è fissata in 50 unità;
• tale limite non trova applicazione nel caso di editrici di quotidiani, agenzie di stampa a diffusione nazionale, editrici e stampatrici di periodici;
• Le imprese edili possono utilizzare il Cds limitatamente al personale inserito nelle strutture stabili dell’impresa (ad es. amministrazione si, cantieri no).
Fra queste tipologie di impresa, il decreto suddetto precisa che il CdS può essere attivato a favore di lavoratori di imprese che, pur se ammesse ad una procedura concorsuale, mantengono in capo all’imprenditore l’esercizio dell’attività d’impresa e quindi l’attività lavorativa sia operativa.
I lavoratori che possono beneficiare del Cds vi sono:
• Tutti i dipendenti con un’anzianità aziendale superiore ai 90 giorni ad esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori a tempo determinato legati ad attività a carattere stagionale;
• I lavoratori part-time purchè il loro inserimento nell’organizzazione del lavoro sia a carattere strutturale;
• Gli apprendisti a seguito dell’emenazione dei provvedimenti anticrisi (‘art 19, comma 8, del D.L. n. 185 del 2008 e D.L. n. 78/2009), come esplicitato nella risposta ad interpello del 10 settembre 2009 del Ministero del lavoro.
Contenuto del contratto di solidarietà difensivo
Il contratto di solidarietà si sostanzia in un atto scritto in cui si prevede una riduzione dell’orario di lavoro che, a decorrere dal 3 agosto 2009, non può superare il 60% dell’orario settimanale dei lavoratori coinvolti. Tale riduzione può essere stabilità come riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.
Non risulta possibile un’ulteriore riduzione rispetto a quanto stabilito nel contratto. In tal caso occorre fare una nuova domanda al Ministero del lavoro. Inoltre:
• Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori in CdS a meno prova, da parte dell’impresa, di sopravvenute e straordinarie esigenze produttive;
• Parimenti va prestata particolare attenzione alle ore di straordinario del personale non posto in CdS poiché potrebbero configgere con le motivazione dell’attivazione del contratto di solidarietà.
Il CdS non ha una durata minima ma non può avere una durata superiore ai 24 mesi, al termine dei quali è possibile chiedere una proroga di 24 ovvero si 36 mesi per le aziende ubicate del mezzogiorno come individuate dal D.P.R. n. 217/1978.
A seguito di tale durata massima e con un intervallo di 12 mesi, può essere attivato un nuovo CdS che coinvolga le medesime unità lavorative.
I periodi di CdS vanno computati ai fini del limite di 36 mesi di CIGS nell’arco di un quinquennio. Tale limite può essere superato solo in caso il CdS abbia finalità alternative alla messa in mobilità.
Il CdS può convivere nella medesima azienda con il trattamento di CIGS, nei seguenti casi:
• I programmi di CIGS devono rispondere ai requisiti dell’art. della L. n. 223/1991 (ristrutturazione, riorganizzazione e conversione, crisi aziendale;
• Nei casi di crisi aziendale, l’unità produttiva deve essere interessata da un programma di risanamento;
• I lavoratori interessati devono essere individuati distintamente per ogni misura essendo escluso il cumulo in capo al medesimo lavoratore dei due trattamenti.
Trattamento economico e previdenziale del lavoratore
Il lavoratore coinvolto nel CdS ha diritto al seguente trattamento:
• Integrazione salariale fissata nella misura del 60% con la previsione per il 2009 ed il 2010 di incrementare tale integrazione dal 60% all’80% della retribuzione del lavoratore; ciò nei limiti delle risorse stanziate (l’operatività di questo aumento deve essere ancora definito con apposito decreto;
• Copertura contributiva ai fini pensionistici;
• TFR a carico della CIG.
In particolare l’integrazione salariale riguarda, oltre alla normale retribuzione, tutte le voci retributive già ammesse per la CIG comprese le ferie maturate. Non sono integrabili: le festività soppresse, l’indennità sostitutiva delle ferie, l’indennità di mancato preavviso.
Spettano al lavoratore anche:
• l’indennità di malattia;
• l’indennità di maternità;
• l’indennità per infortunio.
Agevolazioni per l’impresa
Ai datori di lavoro che attivano i Cds è riconosciuta:
• la riduzione del 25% dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti ai lavoratori nei casi in cui la riduzione di orario sia superiore al 20% dell’orario contrattuale;
• la riduzione sale al 35% nel caso la riduzione di orario sia superiore al 30%.
Per le imprese operanti nel mezzogiorno tale riduzione sale rispettivamente al 30 e 40%.
Per godere di tali agevolazioni il datore deve essere in possesso del requisito per il DURC. Inoltre, l’attivazione dei CdS sospende gli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie (art. 3, legge n. 68/1999).
Procedimento
La richiesta di autorizzazione al CdS deve essere inoltrata al Ministero del lavoro utilizzando il nuovo modello (scheda numero 8) compreso nella modulistica CIGS/SOLID1.
Nei casi di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, una copia di tale modello deve essere inviata, entro i 20 giorni successivi l’inizio della riduzione dell’orario) alla sede INPS competente per territorio e per i CdS attivati a partire dal 3 agosto 2009 anche alla DPL – Settore ispettorato del lavoro.
Il Ministero del lavoro autorizza con proprio decreto il CdS entro 30 giorni. Inoltre, in relazioni alle disponibilità finanziarie ha definito i seguenti criteri di priorità:
• Data dell’accordo sindacale definito a livello ministeriale;
• Ordine cronologico delle domande inoltrate da parte delle aziende.
L’azienda, una volta autorizzata dal Ministero, chiede un’ulteriore autorizzazione all’INPS a pagare la CIGS (mod. IG 15 str.) ed a conguagliare (in caso non abbia chiesto il pagamento diretto) gli importi anticipati.
Contratto di solidarietà esterno – espansivo
Caratteristiche
Le aziende che stipulano contratti collettivi con i sindacati al fine di incrementare gli organici attraverso riduzioni stabili dell’orario di lavoro, con decurtazione della retribuzione e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, hanno diritto, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 726/1984, ad un particolare beneficio contributivo.
Per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta l’azienda ha diritto ad un contributo commisurato alle seguenti aliquote della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento:
• 15% per i primi 12 mesi;
• 10% per i 12 mesi successivi;
• 5% per ulteriori 12 mesi.
Per i lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni che vengono assunti con questo tipo di contratto, in sostituzione del contributo di cui sopra, per i primi tre anni dall’assunzione e comunque non oltre il compimento del 29º anno di età del lavoratore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella stabilita per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori (Art. 2 del D.L. n. 726/1984, comma 2).
Nel caso in cui tali lavoratori vengano assunti da aziende aventi diritto agli sgravi per il Mezzogiorno, viene per essi corrisposto, per il medesimo periodo, anche un contributo pari al 30% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento.
I lavoratori assunti con contratti di solidarietà interni sono esclusi – ex art. 2, comma 7 bis, D.L. n. 726 – dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi solamente per l’applicazione di norme ed istituti che prevedono l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio, mentre sono computati ad ogni altro effetto (applicazione della tutela prevista in caso di licenziamento, assunzioni obbligatorie, ecc.).
Procedimento
Per ottenere questi benefici contributivi, il datore di lavoro deve presentare alla DPL di competenza per territorio il contratto collettivo stipulato con i sindacati.
La concessione del beneficio contributivo in parola è subordinata all’accertamento da parte della Direzione provinciale del lavoro della corrispondenza tra la riduzione concordata di orario e le assunzioni effettuate.
Ottenuto il parere della Direzione, l’azienda lo comunicherà poi alla sede INPS competente.
La Direzione eseguirà dei controlli sulla corretta applicazione dei contratti in questione, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione degli stessi (art. 2, comma 7, D.L. n. 726/1984).
A norma dell’art. 2, comma 4, D.L. n. 726/1984 i benefici contributivi in questione non spettano ai datori di lavoro che nei 12 mesi antecedenti le assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni di lavoro, ai sensi dell’art. 2, L. 12 agosto 1977, n. 675.
Pertanto i datori di lavoro debbono rilasciare all’INPS apposita dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che non sono stati adottati i provvedimenti di riduzione o sospensione del personale suesposti.