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Home / Concorsi Pubblici Nazionali 2017 / NUOVO CONCORSO POLIZIA: 1600 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO

NUOVO CONCORSO POLIZIA: 1600 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO

Scritto da: Redazione Bloglavoro 25 Agosto 2010 – 25 Agosto 2010 - 09:27

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, o in rafferma annuale che, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o se collocati in congedo abbiano concluso la ferma di un anno.

Per la domanda di partecipazione al concorso si deve usare il modulo allegato al bando reperibile anche nelle questure, oppure scaricabile online in fondo a questo articolo.

La domanda dovrà essere presentata o spedita esclusivamente alla questura della provincia di residenza del candidato entro e non oltre il 23 settembre 2010.

Tra i requisiti per l’ammissione al concorso, il candidato deve possedere, alla data di scadenza della presentazione della domanda, il diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente, non aver compiuto i 30 anni di età e la statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne.

Nella sezione concorsi del sito potete trovare oltre al bando, il modulo e le altre informazioni necessarie per partecipare.

Il concorso è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed esami” del 24 agosto 2010.

Di seguito il testo completo del bando e i link per scaricare i moduli:

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

V I S T O l’articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, che stabilisce, per il
reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa, che i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta ogni anno da ciascuna delle amministrazioni
interessate, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette
carriere;

V I S T A la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche, recante l’ordinamento
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo
statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche;

V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come
modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di
attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino­Alto Adige in materia di
proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive
modifiche, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia;

V I S TO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, relativo
all’approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 2 ­

V I S T A la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le
domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

V I S T O l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualità morali e di
condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato;

V I S T A la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;

V I S T A la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione delle pari opportunità tra
uomini e donne nel lavoro;

V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;

V I ST A la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante
misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;

V I S T A la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di riordino
dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia”;

V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;

V I S T O il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle
carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

V I S T O il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 3 ­

V I S T O il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di
protezione dei dati personali;

V I S T O il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei
requisiti di idoneità fisica­psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli;

V I S T O l’art. 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che, dei
concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria, di cui al comma
3, il cinquantacinque per cento è immesso direttamente nelle carriere iniziali del
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ed il restante quarantacinque
per cento è immesso nel medesimo ruolo dopo aver prestato servizio nelle Forze
Armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;

V I S T O il decreto del Ministero dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il
regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli
agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;

V I S T O il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Difesa 22
febbraio 2006, con il quale, in attuazione dell’art. 16, comma 3, della citata legge 23
agosto 2004, n. 226, sono state emanate le “modalità di reclutamento, nella qualifica
iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in
congedo”;

V I S T A la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010 “;

RITENUTA la necessità di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1600
Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge 23
agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo;

D E C R E T A

Art. 1
Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1600 Allievi Agenti
della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in
ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, i
quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un
anno. Di questi:

a) n. 880 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il
completamento della ferma prefissata di un anno;

b) n. 720 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla
frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate
in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale.

2. Dei suddetti 1600 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti:

a) n. 6 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, valido per accedere alla
carriera esecutiva;

b) n. 40 sono riservati, ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati
diplomati presso il Centro Studi di Fermo.

3. L’attestato di bilinguismo previsto dal precedente punto 2 lett. a) dovrà pervenire, pena il suo
mancato riconoscimento, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità previste al successivo art. 3 del presente bando;

4. I posti riservati, di cui al punto 2, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo
l’ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali.

5. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono
portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo;

inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti
possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti
requisiti.

6. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all’applicazione
di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di revocare o
annullare il presente bando, nonché di differire o di contingentare l’ammissione dei vincitori alla
frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale ­
”Concorsi ed esami “

Art. 2
Requisiti per l’ammissione

1. Per l’ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente articolo 1 devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente;
d) non aver compiuto 30 anni di età;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165;
f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni
contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198.

In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico­fisici, sono richiesti:
sana e robusta costituzione fisica;
statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza­peso,
il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità
indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente,
visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi
quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede meno, ed

propria residenza entro e non oltre il termine di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^
serie speciale “Concorsi ed esami”.

2. Le suddette domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al precedente punto 1, presso
la Questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza; a tal fine farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. L’avviso di ricevimento dovrà essere conservato dal candidato
per documentare l’avvenuto invio della domanda entro i termini prescritti. Qualora la domanda di
partecipazione venga spedita a mezzo di raccomandata, andrà riportato sulla busta, sul tagliando di
spedizione e sull’avviso di ricevimento il seguente codice di concorso: VFP1/10.

3. I candidati in servizio nelle Forze Armate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
impegnati in missione all’estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme,
purché contenente gli stessi dati di cui al summenzionato allegato 1. I citati candidati dovranno
presentare la domanda al Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipendono, che ne curerà
l’invio alla Questura della provincia di residenza o nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le Questure
provvederanno a tenere contatti diretti con i suddetti Reparti per quanto necessario all’eventuale
istruttoria delle pratiche concorsuali.

4. I soli candidati residenti all’estero dovranno spedire la domanda a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse
Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali – Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 – Roma – Italia.

5. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è da considerarsi
perentorio; pertanto, non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di
cui al precedente punto 1.

Art.4
Compilazione della domanda

1. Nelle domande di partecipazione al concorso, datate e sottoscritte dai candidati, gli stessi
dovranno dichiarare, pena la non ammissibilità delle stesse:

a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome
da nubile);
b) la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 8 ­

d)l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) l’immunità da condanne, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali pendenti a loro carico, nonché se siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato
conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause
delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione militare quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), ovvero in
rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
Forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina od Aeronautica );
se in servizio o in congedo;
date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dell’eventuale
rafferma annuale, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di
servizio;
i) l’indicazione della lingua inglese o francese, relativamente alla parte delle domande del
questionario di cui al successivo art. 8, punto 4;
l) la Forza armata (Esercito, Marina od Aeronautica) ove svolgere eventualmente la ferma
prefissata quadriennale (VFP4), segnalando con 1, 2 e 3 l’ordine di preferenza;
m) se siano stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte dai candidati, a pena di nullità.
Sottoscrivendo la domanda, i candidati, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei
dati personali che li riguardano, necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, si assumono ogni
responsabilità penale ed amministrativa per eventuali dichiarazioni mendaci.

3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera
che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono,
inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ­ a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
– al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le
Risorse Umane – Ufficio III: Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia, Via
del Castro Pretorio n.5 – 00185 Roma :
­ ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del
concorso;
­ ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza;

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 9 ­

­ l’eventuale collocamento in congedo da volontario in ferma prefissata annuale (VFP1), ovvero
in rafferma annuale.

4. Gli aspiranti che intendono partecipare per i posti riservati, di cui all’articolo 1, punto 2, del
presente bando, dovranno precisare gli estremi del titolo in base al quale concorrono nell’apposito
spazio riservato alle “ANNOTAZIONI INTEGRATIVE”. In particolare, coloro che si trovano nella
posizione prevista dall’art. 1, punto 2, lett. a), dovranno inoltre indicare la lingua, italiana o tedesca,
nella quale intendono sostenere la prevista prova d’esame.

5. Nelle domande, sempre nello spazio riservato alle “ANNOTAZIONI INTEGRATIVE”,
dovranno, inoltre, essere indicati gli eventuali titoli di preferenza che si intendono far valere, ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda
stessa, i titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
concorsuale.

6. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che la data e il luogo di
svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale ­ ”Concorsi ed esami “del 26 ottobre 2010 e che tale
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

7. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle proprie
comunicazioni causata da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati,
ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, né di eventuali
disguidi postali non imputabili a propria colpa.

Art. 5
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico ­

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 10 ­

economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale.

4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che potrà far valere nei confronti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio III ­ Attività concorsuali per il
personale che espleta funzioni di polizia della Direzione Centrale per le Risorse Umane – Viale del
Castro Pretorio, n. 5 – 00185 Roma ­.

Art. 6
Svolgimento del concorso

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva”
alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati.

2. Lo svolgimento del concorso prevede:

a) prova scritta d’esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico­fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di servizio.

3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti, di cui al precedente punto 2,
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.

4. I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame e classificatisi tra i primi 4000 in ordine di
merito saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti per
l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 giugno
2003, n. 198 e dal Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2006.

Art. 7
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia –
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo
dei Dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 11 ­

Dirigente Superiore in servizio, preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza ed è composta da:

a) due funzionari con qualifica non inferiore a Commissario Capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso;
d) un appartenente al ruolo dei Direttori tecnici fisici del settore Telematica.

Per l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può essere nominato anche un
funzionario, appartenente al ruolo dei Dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia,
con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza da non oltre un
quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 8
Prova d’esame

1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione, per
sostenere la prova scritta d’esame nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” del 26 ottobre 2010.

2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la
prova d’esame è escluso dal concorso.

4. La prova d’esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a
risposta a scelta multipla, tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati,
vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola
media dell’obbligo, nonché sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua
inglese o francese a scelta del candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse, in linea con gli standard europei.

5. La Commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli
preventivamente predisposti.

6. La Commissione di cui al precedente articolo stabilisce, preventivamente, i criteri di valutazione
degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. La durata della prova è stabilita dalla stessa
Commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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7. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari,
apparati radio ricetrasmittenti o calcolatrici, copiare tutto o in parte le risposte relative alle domande
poste. E’ vietato, altresì, portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi
genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l’esclusione dalla prova.

8. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con
idonea strumentazione automatica, utilizzando un’apparecchiatura a lettura ottica. La prova si
intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L’esito della
prova scritta sarà reso disponibile sul sito internet www.poliziadistato.it.

9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 10, i candidati risultati
idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 4000 in ordine di merito. Inoltre, tutti i candidati
idonei che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati compresi entro i limiti della
predetta aliquota saranno ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli idonei al termine
degli accertamenti di cui al successivo art. 10 risultasse inferiore al numero dei posti messi a
concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore aliquota di candidati
risultati idonei alla prova culturale.

Art. 9
Estratto della Documentazione di Servizio

I candidati ammessi a sostenere le prove di cui al successivo art. 10 dovranno produrre,
all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica, pena l’esclusione dal concorso, l’estratto
della documentazione di servizio, previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 197, redatto
come da fac­simile in Allegato 2, secondo le seguenti modalità:

­ i candidati in posizione di congedo dovranno presentare l’estratto della
documentazione di servizio (Allegato 2) rilasciato dall’ultimo Ente/Reparto di servizio all’atto del
congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), ovvero in rafferma annuale;

­ i candidati in servizio dovranno richiedere l’estratto della documentazione di servizio
(Allegato 2) al Reparto/ Ente di appartenenza; tale documento contenente i dati relativi alla ferma
prefissata di un anno ovvero della rafferma annuale, chiuso tassativamente alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda, dovrà essere firmato dal Comandate del
Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso
contenuti.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Art. 10
Prove di efficienza fisica ed accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale

1. Per quanto attiene alle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle prove
sottoindicate da parte di una Commissione composta da un Primo Dirigente della Polizia di Stato
che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonché da
un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – FF. OO. – con qualifica di coordinatore di
“settore sportivo”.
2. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:

PROVA UOMINI DONNE NOTE
Corsa 1000 m. Tempo max 4′ 15″ Tempo max 4′ 45″
Salto in alto 1,10 m. 0,90 m. Max 3 tentativi
Sollevamento alla
sbarra n. 5 n. 2 Continuativi
Flessioni sulle
braccia n. 15 n. 10 (Max 2 minuti)

3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un
giudizio di non idoneità, con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali ed
esclusione dal concorso.

4. I candidati, muniti di idoneo abbigliamento e di un documento di riconoscimento in corso di
validità, all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica dovranno consegnare, pena
l’esclusione dal concorso:

a) un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di
validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, nelle quali esercitano come specializzati
in medicina dello sport;

b) l’estratto della documentazione di servizio, come da fac­simile (allegato 2), redatto secondo le
modalità previste dal precedente articolo 9.

5. I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ai successivi accertamenti fisici e psichici a cura di una apposita Commissione
composta da un Primo Dirigente medico che la presiede e da quattro direttivi medici della Polizia di
Stato. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e
di laboratorio.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 14 ­

6. I candidati, all’atto della presentazione ai successivi accertamenti fisici e psichici, pena
l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di:

a) un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) un esame radiografico (lastra più referto RX TORACE in due proiezioni) eseguito, in
struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, nel trimestre
antecedente alla data di convocazione.

7. I candidati che superano gli accertamenti psico­fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali
da parte di una Commissione di selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici
psicologi che la presiede e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo
dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale.

8. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei
compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie
di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. Su
richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in
sede collegiale. L’esito delle prove viene valutato dalla Commissione, cui compete il giudizio di
idoneità.

9. Il giudizio espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico­fisici, ovvero dalla
Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non
idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.

10. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i predetti
accertamenti sono esclusi dal concorso con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 11
Presentazione dei documenti

I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno invitati a far pervenire al
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 15 ­

Umane – Ufficio III ­ Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia, Via del
Castro Pretorio n.5 – 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno del
ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza nella
nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 12
Graduatoria di merito

1. La Commissione esaminatrice, di cui all’art. 7 del presente bando, redigerà la graduatoria di
merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base:

della votazione riportata nella prova d’esame;
del punteggio attribuito ai seguenti titoli:

a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di Volontario in Ferma Prefissata di un
anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza, accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere, ovvero
possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue
straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.

2. I titoli sopra indicati sono tratti dall’estratto della documentazione di servizio, di cui al
precedente art. 9, rilasciato dalle competenti Autorità Militari.

3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante il periodo prestato dai candidati quali
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), posseduti alla data di scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.

4. Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi
massimi da attribuire a ciascuna di esse, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 16 ­

5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la
prova scritta d’esame e che siano risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti
psico­fisici ed attitudinali.

6. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi punteggi sono riportati su apposite
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno
parte integrante degli atti del concorso.

Art. 13
Approvazione graduatoria

1. Sulla base della votazione riportata nella prova d’esame e del punteggio attribuito ai titoli, è
approvata la graduatoria del concorso con decreto del Capo della Polizia ­ Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in servizio e
fatte salve le riserve dei posti previste dall’art.1 del presente decreto.

2. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito, saranno applicate le
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.

3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del
concorso pubblico sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno,
con avviso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale
“Concorsi ed esami”. L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria sarà,
altresì, consultabile sul sito internet www.poliziadistato.it.

5. Dalla data di pubblicazione dell’ avviso di cui al precedente punto 4 decorrerà il termine,
rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo
Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 14
Nomina vincitori

1. Dei concorrenti giudicati idonei, fatte salve le riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2,
utilmente collocati nella graduatoria:

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 17 ­

a) n. 880 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla
frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma
prefissata di un anno;

b) n. 720 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del
prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di
volontario in ferma prefissata quadriennale.

2. I candidati di cui al punto 1, lettera a) che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno
dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti, in ordine di graduatoria, dai candidati
vincitori di cui al precedente punto 1, lettera b).

3. Analoga procedura verrà seguita, a cura del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il
Personale Militare, per sostituire gli idonei vincitori, destinati all’incorporamento nelle Forze
Armate per la prevista ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare per il
compimento della citata ferma.

Art. 15
Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate

1. La graduatoria di merito sarà inviata, a cura di questa Amministrazione, al Ministero della
Difesa­Direzione Generale per il Personale Militare.

2. I candidati di cui al precedente articolo 14, punto 1, lett. b), saranno ammessi a svolgere la ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate, secondo quanto stabilito dall’art.16, comma 6,
della legge 226/2004. Nell’ultimo semestre della predetta ferma, i candidati saranno convocati per la
verifica del mantenimento dei requisiti psico­fisici, nonché di quelli morali e di condotta. I candidati
giudicati non idonei saranno dichiarati esclusi dal concorso.

Art.16
Documenti da produrre all’atto dell’assunzione in servizio

1. I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane –
Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, entro il termine perentorio di giorni trenta, a
decorrere dal primo giorno di assunzione in servizio per la frequenza del corso di formazione, le
certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti:

a) di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati
sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

­ 18 ­

b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente bando;

2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto
alla data di presentazione.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

4. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente
articolo, il mancato completamento della documentazione, o l’omessa regolarizzazione della stessa,
entro giorni trenta dal ricevimento dell’apposito invito, implicherà la decadenza dalla nomina ad
Allievo Agente della Polizia di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie
speciale “Concorsi ed esami”.

Roma, li 30/07/2010

Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli

—-

SCARICA QUI IL BANDO COMPLETO CON L’ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

SCARICA QUI LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

PER I LIBRI PER IL CONCORSO:
SONO GIA’ IN STAMPA, USCIRANNO A BREVISSIMO, APPENA ESCONO PUBBLICHIAMO I TITOLI E DOVE TROVARLI.

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