Con la circolare n.126 del 24 settembre 2010 l’INPS riassume le disposizioni di maggiore rilevanza, contenute nella Legge di conversione 30 luglio 2010 n.122 con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, che ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale riguardanti tra l’altro: la decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità, l’abrogazione legge 2 aprile 1958, n. 322, i Fondi speciali di previdenza, la facoltà per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti e le nuove disposizioni in materia di invalidità civile (vedi di seguito testo completo).
Principali chiarimenti:
– eventuali errori nell’accertamento dell’invalidità possono essere rettificati solo entro 10 anni;
– la pratica della rettifica viene estesa all’invalidità civile e a quella previdenziale;
– nel caso in cui siano arrivati pagamenti che non erano dovuti, questi vengono recuperati solo in caso di dolo da parte dell’invalido;
– per i medici che attestano false invalidità per l’attribuzione di prestazioni o pensioni, la condanna penale va da 1 a 5 anni con una multa da 400 a 1600 euro, più il risarcimento all’Inps di quanto pagato al finto invalido;
– per i medici che attestano false invalidità è prevista anche la radiazione dall’albo e, in caso siano dipendenti di strutture pubbliche, il licenziamento per giusta causa;
– intensificazione delle verifiche sulle invalidità già in essere. Oltre alle verifiche normali, sono previste un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita’ civile;
Di seguito, il testo completo dei chiarimenti:
Circolare INPS n.126 del 24 settembre 2010
Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE
7.1 Rettifica di prestazioni di invalidità in caso di errore.
L’art 10, comma 2, della legge in oggetto ha disposto che “Alle prestazioni di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’ nonche’ alle prestazioni di invalidita’ a carattere previdenziale erogate dall’I.N.P.S. si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88”.
Si rammenta che l’art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, stabilisce che le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’INAIL possono essere rettificate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse, entro dieci anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato, ovvero anche oltre i dieci anni nei casi di dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente.
Inoltre, in caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione, successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l’errore deve essere accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all’atto del provvedimento originario, salva l’ipotesi riconducibile a dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente.
Con l’art.10 comma 2, l’istituto della rettifica, già previsto per le prestazioni INAIL, è stato esteso all’invalidità civile e all’invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale.
L’art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, pure richiamato dall’art.10 della legge n.122/2010, prevede che nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.
Le citate disposizioni di legge si applicano sia alle prestazioni di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, sia alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’Istituto.
Resta ovviamente ferma la possibilità di ricorrere all’applicazione degli ulteriori strumenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di revisioni, controlli e verifiche sulle prestazioni in argomento.
7.2 Responsabilità dei medici.
L’art 10, comma 3, della legge n.122/2010 ha disposto che, fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui all’ art.55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedono la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.
Nei predetti casi il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.
Al medico sono altresì estese la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione (art.55 quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, richiamato dalla disposizione in argomento, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
7.3 Verifiche straordinarie
L’art 10, comma 4, della legge n.122/2010, al fine di proseguire per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i beneficiari di prestazioni di invalidità civile, modifica l’art. 20 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 102 del 2009.
Per l’effetto, il nuovo ultimo periodo del comma 2 dell’art. 20, citato, dispone quanto segue:
«Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attivita’ di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita’ civile.».
Con il comma 4 bis del medesimo art.10 della legge n.122/2010, inoltre, è stato previsto che nell’ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidita’ civile previsti dalle vigenti leggi, l’INPS e’ autorizzato, d’intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
In relazione a tale ultima disposizione, si fa riserva di fornire istruzioni operative.