Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cento posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato, ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1).
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lostatuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delledisposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegaticivili dello Stato; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovoassetto retributivo funzionale del personale civile e militare delloStato; Visto l’art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; Visto l’art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359; Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decretolegislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personaledel Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,n. 487 e successive modificazioni; Visto l’art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12, cosi’ come modificato dall’art. 6, comma 2, del decretolegislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge1° febbraio 1989, n. 53 e di cui all’art. 5, comma 2, del decretolegislativo 30 ottobre 1992, n. 443; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernentela tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamentodei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante«Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materiadi riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo dipolizia penitenziaria»; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recantenorme per l’individuazione dei limiti di eta’ per la partecipazioneai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo dipolizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante«Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazionepenitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile,nonche’ istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpodi polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio1999, n. 266 »; Visto l’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionaliconcernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decretodel Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante normedi attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-AltoAdige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali sitinella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nelpubblico impiego, nonche’ il decreto del Presidente della Repubblica26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statutospeciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplinatransitoria dell’appartenenza ai gruppi linguistici; Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che sirenderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati inpossesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioniamministrative e successive modificazioni; Visto l’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi dacorrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e alpersonale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorsoindetti dalle amministrazioni pubbliche); Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l’istituzionedel servizio militare professionale); Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioniper disciplinare la trasformazione progressiva dello strumentomilitare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazioni/integrazioniintrodotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata delservizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa inferma prefissata, nonche’ delega al Governo per il conseguentecoordinamento con la normativa di settore); Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con ilMinistro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte deiconti – Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali,in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell’art. 16,comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le«Modalita’ di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degliagenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato aivolontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annualein servizio o in congedo»; Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi diquanto previsto dall’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fannocapo alla diretta responsabilita’ gestionale del direttore generaledel personale e della formazione del Dipartimentodell’amministrazione penitenziaria; Considerato che rientra nella competenza del direttore generaledel personale e della formazione la firma degli atti relativi alleprocedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria; Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante «Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Leggefinanziaria 2010»; Ritenuta la necessita’ di bandire un concorso, per titoli edesami, per il reclutamento di cento allievi agenti della poliziapenitenziaria femminile riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un annoovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge,in servizio o in congedo; Decreta: Art. 1 Posti disponibili per l’assunzione 1. E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami acomplessivi cento posti di allievo agente di polizia penitenziariafemminile, riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge,che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza deltermine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale statoo, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un annonelle Forze armate. 2. In ragione delle esigenze degli istituti penitenziari ilpersonale cosi’ reclutato sara’ destinato a prestare servizioimmediatamente negli istituti penitenziari posti nei seguentiprovveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria nellamisura di seguito indicata e ferma restando la facolta’ di modifichecon ulteriore eventuale provvedimento, sulla base del mutamento delleesigenze che dovesse verificarsi, i posti sono cosi’ ripartiti:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Numero uno posti e’ riservato, subordinatamente al possessodegli altri requisiti, alle candidate che abbiano conseguitol’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l’assegnazione agli istitutipenitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda le concorrentidovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano otedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati,qualora non coperti, saranno devoluti alle altre concorrenti inordine di graduatoria. Resta salvo quanto previsto dall’art. 2 dellostesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752. 4. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta’ direvocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere orinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche’ le connesseattivita’ di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamentodei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento -sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, inragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili,nonche’ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesapubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni dipersonale per gli anni 2010-2011. Di quanto sopra si provvedera’ a dare comunicazione con avvisopubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ªserie speciale – «Concorsi ed esami».
Art. 2 Requisiti e condizioni per la partecipazione 1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possessodei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindisuperato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di leggerelative all’aumento dei limiti di eta’ per l’ammissione ai pubbliciimpieghi; d) idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale al servizio dipolizia penitenziaria, in conformita’ alle disposizioni contenutenell’art. 14, comma 1, lettera n), n. 1 della legge 15 dicembre 1990,n. 395 e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) altezza non inferiore a cm 161. Il rapporto altezza-peso,il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione delpannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un’armonia atta aconfigurare la robusta costituzione e la necessaria agilita’indispensabile per l’espletamento del servizio di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopicasufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi qualesomma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio chevede meno; 5) funzione uditiva con soglia audiometria media sullefrequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico incabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente dimeno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totalebiauricolare entro il 20%); 6) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare lafunzione masticatoria e, comunque: devono essere presenti dodici denti frontali superiori edinferiori; e’ ammessa la presenza di non piu’ di sei elementisostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra iventi denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti daprotesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi nonpuo’ essere superiore a sedici elementi; e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; f) essere in possesso delle qualita’ morali e di condottapreviste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, nonche’ dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, deldecreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data discadenza del termine utile per la presentazione della domanda dipartecipazione al concorso.
Art. 3 Esclusione dal concorso 1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono inpossesso dei requisiti previsti dall’art. 2. 2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano statedestituite dall’impiego presso una pubblica amministrazione, cheriportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano osono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Non possono, altresi’, concorrere coloro che siano statedichiarate decadute da altro impiego presso una pubblicaamministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause diesclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenzadei requisiti di moralita’ e di condotta stabiliti dalla legge perl’accesso al ruolo del personale del Corpo della poliziapenitenziaria, nonche’ l’idoneita’ psico-fisica ed attitudinale alservizio di polizia femminile delle candidate. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte leaspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenticoncorsuali. 6. Le concorrenti che risultano, ad una verifica anche successivain difetto dei prescritti requisiti sono escluse di diritto dalconcorso con decreto del direttore generale del personale dellaformazione. 7. Non sono ammesse al concorso, le candidate che abbiano svoltoservizio nelle Forze armate esclusivamente come volontari in fermabreve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA). 8. Non sono ammesse al concorso le candidate che, nello stessoanno, abbiano gia’ presentato domanda di partecipazione ad altriconcorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze diPolizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare dellaCroce Rossa.
Art. 4 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idati personali forniti dalle concorrenti saranno raccolti per lefinalita’ di gestione del concorso e saranno trattati presso unabanca dati automatizzata anche successivamente all’eventualeinstaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita’ inerenti lagestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e’ obbligatorio perle candidate ai fini della valutazione dei requisiti dipartecipazione. Il mancato adempimento determina l’esclusione dalconcorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamentealle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allosvolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dellecandidate. 4. Le candidate godono dei diritti di cui al titolo II deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere neiconfronti del Ministero della giustizia – Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personalee della formazione – Servizio dei concorsi polizia penitenziaria,largo Luigi Daga n. 2 – 00164 Roma, titolare del trattamento. 5. Il responsabile del trattamento e’ il dirigente per laDirezione generale del personale e della formazione preposto allagestione del Servizio dei concorsi polizia penitenziaria.
Art. 5 Domanda di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso, sonoobbligatoriamente redatte sull’apposito modello come da fac-simile eallegato al presente bando e, altresi’, disponibile sul sito webwww.polizia-penitenziaria.it 2. Le sole candidate in servizio nelle Forze armate qualivolontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegati inmissione all’estero, potranno compilare la domanda anche su modellonon conforme, purche’ contenente gli stessi dati di cui al gia’citato allegato. 3. La domanda sottoscritta dalle interessate, deve esseretrasmessa entro e non oltre il termine di giorni trenta, che decorredal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bandonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª seriespeciale – «Concorsi ed esami», al Ministero della giustizia -Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generaledel personale e della formazione – Servizio dei concorsi poliziapenitenziaria, largo Luigi Daga n. 2 – 00164 Roma. 4. La domanda di cui al comma 3 e’ inoltrata: a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di Corpopresso il quale il candidato presta servizio che provvedera’ alla suatrasmissione all’indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo; b) per il personale impiegato in missione all’estero, presso ilreparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera’alla sua trasmissione con il mezzo piu’ celere. Dell’avvenutapresentazione della domanda fara’ fede la ricevuta rilasciata dalComando del Reparto cui essa viene presentata; c) per le candidate in congedo, a mezzo raccomandata con avvisodi ricevimento all’indirizzo di cui al comma 3 del presente articolo.A tal fine fara’ fede il timbro e la data dell’Ufficio postaleaccettante. L’avviso di ricevimento dovra’ essere conservato dallacandidata, al fine di documentare l’avvenuto invio della domandaentro i termini prescritti. Sulla busta, sul tagliando di spedizionee sull’avviso di ricevimento deve essere riportato il seguentecodice: VFP1/03; d) per le candidate in congedo residenti all’estero, tramite lacompetente autorita’ diplomatica o consolare che provvedera’ atrasmetterla all’indirizzo di cui al comma 3. 5. I termini per la presentazione della domanda di partecipazioneal concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude ilgiorno iniziale e, se il giorno di scadenza e’ festivo, la scadenzae’ prorogata al primo giorno seguente non festivo. 6. Nella presentazione delle domande: a) i comandi di Corpo interessati per i militari in serviziodovranno compilare ed inoltrare all’indirizzo di cui al comma 3 delpresente articolo, unitamente alla domanda di partecipazione alconcorso, copia conforme dell’attestato di servizio previsto daldecreto ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile inallegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza dipresentazione delle domande. Domande ed attestati senza esserespillati dovranno essere recapitati all’indirizzo di cui al comma 3entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data discadenza della domanda; b) le candidate in congedo di cui al precedente comma 3,lettere c) e d), dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda dipartecipazione al concorso copia dell’attestato di servizio previstodal decreto ministeriale 28 luglio 2005, come da fac-simile inallegato 2, rilasciato dall’ultimo reparto/ente di servizio all’attodel congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1). 7. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria nonrisponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidipostali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o adeventi di forza maggiore.
Art. 6 Compilazione della domanda 1. La concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere ilmodello di domanda di cui all’art. 5 dopo aver preso visione delledisposizioni previste dal presente bando, di cui sottoscrive la pienaconoscenza. Nel modello deve essere indicata dalla concorrente,nell’apposito campo «CODICE CONCORSO» in alto a sinistra, la sigla«VFP1/03». 2. Le aspiranti sono, inoltre, tenuti a segnalare tempestivamente- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – con dichiarazionesottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documentodi identita’ in corso di validita’: ogni variazione di indirizzo; ogni cambio di Reparto di appartenenza; l’eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata diun anno (VFP1) con la relativa data all’indirizzo di cui al comma 3,dell’art. 5 del presente bando. 3. La concorrente, con la sottoscrizione della domanda esprime ilconsenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che loriguardano, necessari all’espletamento dell’iter concorsuale e siassume le responsabilita’ penali ed amministrative per eventualidichiarazioni mendaci.
Art. 7 Comunicazione agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidata l’onere di verificare, nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale -,eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale -, tutte lecomunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta. 3. In nessun caso l’Amministrazione si assume responsabilita’circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate otardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardataricezione da parte delle candidate di avvisi di convocazione o dialtre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propriainadempienza o ad eventi di forza maggiore.
Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della provad’esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominatacon decreto del direttore generale del personale e della formazione,e’ composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualificanon inferiore a dirigente penitenziario e da altri quattro funzionaridel ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualificanon inferiore all’ottava ovvero un funzionario dell’Amministrazionepenitenziaria appartenente all’area terza. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolodirettivo del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionariodell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area terza. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimentidel presidente, di uno dei componenti o del segretario dellacommissione, sono nominati un presidente supplente, quattrocomponenti supplenti e un segretario supplente, con decreto deldirettore generale del personale e della formazione. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di milleunita’, la commissione con successivo decreto puo’ essere integratadi un numero di componenti e di segretari aggiunti tali dapermettere, unico restando il presidente, la suddivisione insottocommissioni.
Art. 9 Prova d’esame 1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l’esclusionedal concorso ai sensi dell’art. 3, sono tenute a presentarsi, munitedi un idoneo documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso,per sostenere la prova d’esame, il cui superamento costituiscerequisito necessario per la successiva partecipazione al concorso,nei giorni e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana – 4ª serie speciale – «Concorsi ed esami» del 21dicembre 2010, ovvero in quella la quale la stessa avesse fattorinvio. Detto avviso sara’ disponibile anche sul sitowww.polizia-penitenziaria.it 2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica atutti gli effetti nei confronti delle candidate. 3. Le candidate che non si presentino nel giorno e nell’oraprevisti a sostenere la prova sono considerati escluse dal concorso. 4. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una seriedi domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative adargomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi dellascuola dell’obbligo. 5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta ascelta multipla, l’Amministrazione e’ autorizzata ad avvalersi dellaconsulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 6. La commissione stabilisce preventivamente i criteri divalutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 7. La durata della prova e’ stabilita dalla commissione all’attodella predisposizione delle serie di domande da somministrare. 8. La prova si intende superata dalle candidate che abbianoriportato la votazione di almeno sei decimi. 9. Ferma restando le riserve di cui all’art. 1 del presentebando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di cui al successivoart. 11, le candidate risultate idonee alla prova scritta eclassificatesi tra le prime 500 in ordine di merito, sono, inoltre,ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso punteggio dellaconcorrente collocatosi all’ultimo posto. Qualora il numero delleidonee al termine degli accertamenti di cui al successivo art. 11risulti inferiore al numero dei posti a concorso, l’Amministrazionesi riserva la facolta’ di convocare un’ulteriore aliquota dicandidate risultate idonee alla prova culturale.
Art. 10 Modalita’ di svolgimento della prova 1. Durante la prova d’esame, e’ fatto divieto alle candidate dicomunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi inrelazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza ocon i componenti della commissione esaminatrice. 2. Nel corso della prova e’ vietato alle candidate di portareseco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro econ l’esterno. 3. La candidata che contravviene a tali disposizioni e’ esclusadal concorso. 4. L’esito della prova culturale e’ comunicato unicamente allecandidate ammesse ai successivi accertamenti psico-fisici edattitudinali.
Art. 11 Accertamenti psico-fisici 1. Dopo aver superato la prova d’esame, le candidate non esclusedalla partecipazione al concorso sono tenute a sottoporsi, nel luogo,giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, allavisita medica per l’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica. 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da unacommissione composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 deldecreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici delServizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministerodella giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita’ di cui alsecondo comma dell’art. 120 del medesimo decreto legislativo n.443/1992. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delCorpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottavaovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenenteall’area terza. 4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici lecandidate sono sottoposte ad esame clinico generale ed a provestrumentali e di laboratorio. 5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gliaccertamenti psico-fisici di natura specialistica e le provestrumentali e di laboratorio, personale qualificato attraversocontratto di diritto privato. 6. Avverso il giudizio di non idoneita’, la candidata puo’proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data dellanotifica. 7. La commissione medica di seconda istanza e’ composta ai sensidel quarto comma dell’art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti mediciindividuabili secondo le modalita’ di cui al secondo comma dell’art.120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 8. Il giudizio di idoneita’ o di non idoneita’ espresso dallacommissione medica di seconda istanza e’ definitivo e comporta, incaso di inidoneita’, l’esclusione dal concorso che viene disposta condecreto dal direttore generale del personale e della formazione.
Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. Le candidate che risultano idonee agli accertamentipsico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da parte diuna commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e compostada due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del discioltoCorpo degli agenti di custodia con qualifica non inferiore all’ottavaaventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medicispecializzati in psicologia individuati ai sensi dell’art. 132 deldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Lefunzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo dipolizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovveroda un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenenteall’area terza. 2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudinedel candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attivita’propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi siaindividuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. 4. I test predisposti dalla commissione sono approvati condecreto del Ministro della giustizia su proposta del capo deldipartimento. 5. Avverso al giudizio di non idoneita’, la candidata puo’proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data dellanotifica. 6. Il nuovo accertamento e’ effettuato da una commissione diseconda istanza presieduta da un dirigente medico individuabilesecondo le modalita’ di cui al secondo comma dell’art. 120 del citatodecreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e composta da duedirigenti penitenziari in qualita’ di componenti. 7. Il giudizio di idoneita’ o di non idoneita’ riportato in sededi accertamento delle qualita’ attitudinali dalla commissione diseconda istanza, e’ definitivo e comporta, in caso di non idoneita’,l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto deldirettore generale del personale e della formazione.
Art. 13 Documentazione amministrativa 1. Alle candidate risultate idonee alla prova selettiva, verrannoloro trasmessi tramite posta due modelli appositamente predispostidall’Amministrazione penitenziaria: a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto dinotorieta’, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, che dovra’ essere compilato in ogni sua partedalla candidata e consegnato in sede di esame di accertamentopsico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica nonautenticata del proprio documento d’identita’, con il quale egliattesti i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiaratinella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari perdimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/opreferenza nella nomina, previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi’come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di leggevigenti; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzionemedesima. 2. Non e’ ammesso il riferimento a documenti prodotti in altriconcorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 14 Graduatoria di merito 1. Ultimata la prova d’esame e i successivi accertamentipsico-fisici ed attitudinali, la commissione di cui all’art. 8 redigeper le sole aspiranti idonee alle prove la graduatoria di meritosecondo: a) il punteggio conseguito nella prova d’esame; b) i titoli di seguito indicati da desumere dall’attestato diservizio previsto dal comma 4 dell’art. 5, del presente bando edichiarati dalle candidate in sede di presentazione di domanda dipartecipazione al concorso: valutazione del periodo di servizio svolto in qualita’ diVolontario in ferma prefissata di un anno; missioni in teatro operativo fuori area; valutazione relativa all’ultima documentazionecaratteristica; riconoscimenti, ricompense e benemerenze; titoli di studio; conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu’lingue straniere; esito dei concorsi di istruzione,specializzazioni/abilitazioni conseguite; numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; eventuali altri attestati e brevetti. 2. Nell’ambito delle suddette categorie, la commissioneesaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascunacategoria, nonche’ i titoli valutabili ed i criteri di massima per lavalutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi. 3. La valutazione dei titoli e’ effettuata nei confronti dellesole candidate che abbiano superato la prova scritta d’esame e chesiano risultate idonee agli accertamenti psico-fisici edattitudinali. 4. I titoli valutati, ed i relativi punteggi sono riportati suapposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti icomponenti della commissione, che fanno parte integrante degli attidel concorso.
Art. 15 Graduatoria finale 1. Il direttore generale del personale e della formazione,riconosciuta la regolarita’ del procedimento, con proprio decretoapprova la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici e le idoneedel concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti perl’ammissione all’impiego. 2. A parita’ di condizioni e di posizione nella graduatoria, sonoapplicate le preferenze previste dall’art. 5, del decreto delPresidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successivemodificazioni. 3. In caso di ulteriore parita’, e’ data preferenza allacandidata piu’ giovane d’eta’, ai sensi dell’art. 3, comma 7, dellalegge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno1998, n. 191. 4. La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee sonopubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia conavviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana – 4ª serie speciale – «Concorsi ed esami». 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre iltermine per le impugnazioni previste dalla legge.
Art. 16 Corsi di formazione e assegnazione 1. Le vincitrici del concorso, sono nominate allievi agenti delCorpo di polizia penitenziaria con decreto del direttore generale delpersonale e della formazione e avviati a frequentare un corsopreordinato alla loro formazione professionale, nei modi previstidall’art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 esuccessive modificazioni. 2. Superati gli esami finali sono nominate agenti del Corpostesso e sono assegnate agli istituti dell’Amministrazionepenitenziaria posti nelle sedi indicate nell’art. 1. 3. Le vincitrici del concorso devono permanere nella sede diprima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 4. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corsosono dichiarate decadute dalla nomina. 5. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui alprecedente art. 1 comma 3, una volta superati gli esami finali delpredetto corso di formazione, sono assegnate come prima sede diservizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano. Il presente decreto sara’ sottoposto al controllo degli organi ditutela. Roma, 7 ottobre 2010 Il direttore generale: Turrini Vita