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COME SI RISCATTANO GLI ANNI DI LAUREA PER LA PENSIONE

Scritto da: Redazione Bloglavoro 9 Novembre 2010 – 9 Novembre 2010 - 20:32

Generalmente, gli anni passati all’università non vengono conteggiati ai fini pensionistici perché non si sono versati i contributi. Però è possibile aggiungere gli anni di studi universitari, se si è conseguita la laurea, agli anni conteggiati dall’INPS per l’erogazione della pensione. In pratica, una donna di 30 anni che comincia a lavorare ora dovrà andare in pensione a 65 anni e non a 60, in quanto non ha maturato i 35 anni di contributi necessari. Se però riscattasse 5 anni di studi universitari, raggiungerebbe la quota dei 35 anni di contributi richiesti per il pensionamento.

E’ ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
i periodi di iscrizione fuori corso;
i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da ricatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Si possono riscattare:

i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici – secondo le vigenti disposizioni in materia – i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
diploma accademico di primo livello;
diploma accademico di secondo livello;
diploma di specializzazione;
diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.
A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
N.B. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. (Msg. n.22427 del 08.10.2008

CONDIZIONI PER IL RISCATTO

Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.;
Essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008.

LA DOMANDA

Deve essere presentata su apposito modulo all’Inps senza limiti di tempo con allegato il certificato rilasciato dall’università che comprovi:
il conseguimento del diploma di laurea;
gli anni accademici durante i quali è stata frequentata la facoltà;
gli anni fuori corso;
la durata del corso legale di laurea.

CALCOLO DELL’ONERE DI RISCATTO

L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13 della legge n.335 del 1995.
L’onere di riscatto relativo a periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo viene determinato con i criteri dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica).

L’onere relativo a periodi da valutare con il sistema contributivo è invece determinato applicando l’ aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
I periodi riscattati ai sensi della normativa citata sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

INNOVAZIONI DAL 01.01.2008 (LEGGE N. 247/2007)

Le innovazioni si applicano solo per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008 indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea:
il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione;
la facoltà di riscatto laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.

RISCATTO LAUREA RICHIESTO DAI SOGGETTI INOCCUPATI.

La facoltà (circ. n.29 del 11.03.2008) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata (msg. n. 5529 del 09.03.2009).

L’onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria (vigente nell’anno di presentazione della domanda)

Per l’anno 2010, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.334,00.(Circolare n.14/2010). A detto importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato presentando domanda nel corso del 2010 dovrebbe pagare, per un anno di corso , un importo pari a €.4.730,22.

Il calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino ante 1 gennaio 1996, richiesti da non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato con calcolo contributivo ed anche ai fini pensionistici non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto.
Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato. Nel caso il richiedente non abbia un reddito personale, il contributo è detraibile nella misura del 19 per cento dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico.

Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza. (msg. n. 5529 del 09.03.2009).
Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008,> gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. E’ confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.
La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.
Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di due volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.
Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l’accredito del corrispondente periodo assicurativo.
Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicati all’istituto.

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