INAIL fornisce le prime istruzioni in materia di vigilanza ispettiva a seguito dell’entrata in vigore del “Collegato lavoro” e si comincia a capire in cosa consisterà di fatto la maxi-sanzione per chi utilizza lavoratori in nero, il cosiddetto ‘lavoro sommerso’. Non sono inclusi, come si era pensato in un primo momento, i datori di lavoro ‘domestici’ ovvero chi paga badanti e colf in nero, ma gli enti e le aziende private che non comunicano anticipatamente a Inail e Centro per l’impiego, l’avvenuta assunzione, anche se a tempo determinato, di lavoratori subordinati.
Deve essere comunque chiara la volontà di occultare il lavoratore perché se, per esempio, si sono assolti altri obblighi contributivi come i versamenti Inps ecc., non viene applicata la sanzione per l’omessa comunicazione al centro per l’impiego.
Si seguito la circolare Inail che chiarisce tutti questi aspetti, con i riferimenti alle leggi e circolari che trovano applicazione.
Direzione Centrale Rischi
Ufficio Vigilanza Assicurativa
Prot. INAIL.60010.23/11/2010.0008513
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Articolo 4 della legge n. 183/2010 (“Collegato lavoro”) – prime istruzioni operative.
Si fa seguito alla nota prot. 7918 del 3.11.2010, per fornire le prime istruzioni operative in merito alle novità introdotte dall’articolo 4 “Misure contro il lavoro sommerso” della legge n. 183 del 4 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010.
La legge entra in vigore il 24 novembre 2010, e sull’argomento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’allegata circolare n. 38/20101.
Campo di applicazione della “maxisanzione” contro il lavoro sommerso
Il nuovo dettato normativo non fa più riferimento “all’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria“, bensì esclusivamente all’impiego di “lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” al Centro per l’impiego2 e limita espressamente l’applicazione della “maxisanzione” ai soli datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici)3, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel caso in cui al datore di lavoro si applichi la “maxisanzione” per il lavoro nero, non può trovare attuazione la specifica sanzione di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/20034, in quanto assorbita dalla fattispecie più grave ex art. 4 della legge n. 183/2010.
Dal campo di applicazione della maxisanzione, limitata per legge alle sole fattispecie di lavoro subordinato, sono esclusi, pertanto, tutti i rapporti di lavoro regolarmente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati (co.co.co, co.co.pro, associati in partecipazione con apporto di lavoro, ecc.) anche nel caso in cui per gli stessi non sia stata effettuata – qualora normativamente prevista – la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego, ferma restando, tuttavia, la sanzionabilità dell’omessa comunicazione.
Diversamente, per altre tipologie di rapporto, per le quali non è prevista la comunicazione al Centro per l’impiego (es. lavoro accessorio o prestazioni rese dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, n. 6 e 7 del D.P.R. 1124/1965), la circolare del Ministero dà per accertato il requisito della subordinazione e, quindi, prevede l’applicabilità della maxisanzione, qualora non siano stati effettuati i relativi adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (ad esempio, la comunicazione di cui all’art. 23 del D.P.R. citato5), utili a comprovare la regolarità del rapporto.
Al riguardo, va evidenziato che l’ispettore deve acquisire tutte le fonti di prova inconfutabili per dimostrare la certezza della qualificazione del rapporto di lavoro, sulla base della situazione di fatto riscontrata e, pertanto, la maxisanzione troverà applicazione solo nei casi in cui sarà accertato che il rapporto di lavoro ha le caratteristiche del lavoro subordinato.
La norma prevede, inoltre, la non applicabilità della maxisanzione qualora l’ispettore riscontri l’Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione obbligatoria, ma rilevi la presenza di adempimenti di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS) precedentemente assolti e, quindi, “si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.
Sul punto, si rinvia ad una attenta lettura di quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare allegata.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 2, della legge n. 183/2010, la maxisanzione non si applica al datore di lavoro del settore turistico che abbia presentato una comunicazione preventiva semplificata (perché non in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore), dalla quale risultino “in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro” e che abbia integrato la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
Regime sanzionatorio
La nuova normativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalle norme vigenti, contempla due distinte ipotesi sanzionatorie, rispetto all’unica fattispecie previgente disciplinata dall’art. 3 della legge n. 73/2002:
- la prima prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettiva, in caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali i datori di lavoro privati non abbiano effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria;
- la seconda prevede una sanzione più lieve, da euro 1.000 ad euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, “nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo”. In sostanza tale sanzione trova applicazione per il periodo di “lavoro nero” precedente alla regolarizzazione.
Organi competenti all’irrogazione della maxisanzione
All’irrogazione delle predette sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, mediante la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, introdotto dall’art. 33 della legge n. 183/20106, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido.
Pertanto, il personale ispettivo deve procedere alla contestazione/notificazione della maxisanzione, ai sensi dell’art. 14, L. n. 689/81 (mediante il predetto verbale unico) e delle altre sanzioni connesse al lavoro nero rientranti nelle rispettive e specifiche competenze.
In proposito, si evidenzia altresì che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 38/2010, ha specificato che la nuova previsione normativa non esclude l’applicazione dell’istituto della diffida obbligatoria ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 alla maxisanzione per lavoro nero.
Di conseguenza, in virtù dell’estensione del potere di diffida (art. 33, commi 6 e 7, della legge n. 183/2010) a tutti gli organi di vigilanza, gli ispettori, qualora riscontrino ipotesi di lavoro nero alle quali è applicabile la maxisanzione, dovranno diffidare il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido a regolarizzare sotto il profilo contributivo, retributivo e lavoristico le condotte illecite, nel rispetto degli ambiti di specifica competenza .
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni civili connesse all’evasione di contributi e premi assicurativi, per entrambe le ipotesi di lavoro nero sopra delineate, la norma ha sancito l’aumento del 50% dell’importo delle stesse e, quindi, è venuta meno la soglia minima di euro 3.000 introdotta dall’articolo 36 bis della legge n. 248/2006, con decorrenza 12 agosto 2006.
Tali sanzioni saranno applicate agli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del “collegato lavoro”, anche se le connesse evasioni si riferiscono a periodi di lavoro irregolare antecedenti al 24 novembre 2010.
In proposito, si rammenta, che anche tali sanzioni civili trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui siano scaduti, al momento dell’accesso ispettivo, i termini per il pagamento dei contributi e dei premi con riferimento al periodo di lavoro irregolare accertato.
In merito si comunica che la procedura GRA è stata aggiornata con le nuove modalità di calcolo delle sanzioni civili.
Limiti intertemporali
La competenza in materia di maxisanzione non è più riferita al momento della “constatazione della violazione” da parte degli ispettori, bensì al momento della “commissione dell’illecito”, in quanto l’articolo 4 della legge n. 183/2010, ha modificato il comma 7-bis dell’articolo 36-bis della legge 4 agosto 2006, n. 2487,sostituendo la parola “constatate” con la parola “commesse”.
Gli ispettori di vigilanza dell’Istituto, pertanto, dovranno segnalare alla DPL competente per territorio le condotte illecite cessate anteriormente alla data del 24 novembre 2010 (seppure iniziate prima del 12 agosto 2006 – data entrata in vigore della legge n. 248/2006 – e accertate successivamente), in quanto competente ad irrogare la maxisanzione è il personale ispettivo del Ministero del Lavoro.
La segnalazione dovrà essere effettuata con le consuete modalità, trasmettendo tempestivamente alla DPL il verbale di primo accesso completo delle dichiarazioni acquisite8.
Qualora, invece, l’illecito sia iniziato prima del 12 agosto del 2006 o prima del 24 novembre 2010 e la condotta illecita non si sia esaurita, ma sia proseguita oltre tale ultima data, così come precisato dal Ministero, competenti ad irrogare la maxisanzione sono tutti gli organismi di vigilanza.
I due regimi sanzionatori, pertanto, coesistono e, quindi, i funzionari di vigilanza, sono chiamati “ad individuare il momento consumativo dell’illecito, ossia a verificare se la condotta posta in essere dal datore di lavoro sia cessata sotto la vigenza della vecchia disciplina ovvero di quella riformulata dalla legge n. 183/2010, applicando il relativo regime sanzionatorio”9.
Con riferimento poi a quanto previsto nella citata circolare in merito all’applicazione della nuova disposizione “a tutti gli accertamenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010 e non ancora conclusi con la notificazione del verbale di accertamento ….(..)”, si ritiene opportuno precisare che tali disposizioni sono riferite ai soli ispettori del Ministero del Lavoro.
Sospensione dell’attività imprenditoriale
Per quanto concerne i provvedimenti di sospensione dell’attività, il Ministero ha precisato che nulla è innovato in merito ai presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, di competenza degli uffici delle DPL.
Il citato dicastero, con la circolare in parola, ha confermato quanto già evidenziato nella circolare n. 33/200910, precisando che ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione si continua a ricomprendere nel calcolo la generalità dei rapporti di lavoro, a prescindere dalla qualificazione giuridica degli stessi e, pertanto, gli ispettori dell’Istituto dovranno effettuare le consuete segnalazioni alle DPL con le modalità già in uso.
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Ing. Ester Rotoli
Note:
1- Circolare n. 38 del 12.11.2010: “maxisanzione contro il lavoro sommerso – Art. 4 della L. n. 183/2010 c.d. Collegato Lavoro”- istruzioni operative al personale ispettivo“.
2- Prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 510/1996, come convertito dalla legge n. 608/1996 e da ultimo sostituito dall’articolo unico, comma 1180, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).
3- v. pag. 2 della circolare MLPS n. 38/2010,
4- L’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che “La violazione degli obblighi di cui all’articolo 4 bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 così come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002 e di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.”
5- D.P.R. 1124/65 art. 23 per le figure di cui all’art. 4, comma 1, n. 6 e 7: coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati al datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale od anche non manuale; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale.
6- Già adottato dall’Istituto e le cui modifiche, connesse alla legge n. 183/2010, sono in fase di rilascio.
7- Legge di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 223/2006.
8- Vedi la nota prot. 10134 del 18.11.2009, reperibile nel Minisito della D.C. Rischi – area Vigilanza – Indirizzi normativi e operativi.
9- Vedi circolare MLPS n. 38/2010, pag. 11.
10- Si rimanda integralmente alla nota DC RISCHI prot. n. 10134 del 18.11.2009.