Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’Inps l’assunzione e anche l’eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all’Inps, deve pagare una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione. Questa sanzione amministrativa può essere cumulata con la sanzione prevista per la mancata iscrizione all’Inps e/o alla sanzione civile prevista per l’omesso pagamento dei contributi.
Infatti se il datore di lavoro non invia la comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps, il lavoratore non viene iscritto all’Inps, che ne gestisce la posizione assicurativa.
Cosa succede se non si comunica l’iscrizione del lavoratore all’INPS?
In caso di mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo,cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.
E se non si pagano i contributi ?
Nel caso di “lavoro nero” (lavoratore assunto senza Comunicazione e senza iscrizione all’Inps) la legge prevede che, per l’omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Quindi, anche per una sola giornata di lavoro “in nero”, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.
Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini stabiliti.
Cosa succede se si pagano i contributi in ritardo?
Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l’applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 6,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre.