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Home / Contratti / INVALIDITA’ CIVILE: NOVITA’ NELL’ATTRIBUZIONE E GESTIONE

INVALIDITA’ CIVILE: NOVITA’ NELL’ATTRIBUZIONE E GESTIONE

Scritto da: Redazione Bloglavoro 2 Marzo 2011 – 2 Marzo 2011 - 13:49

L’INPS, con il messaggio n. 3989 (Nuovo processo per la gestione dell’invalidità civile. Diritto al lavoro dei disabili. Misure organizzative e aggiornamenti della procedura INVCIV 2010) e la circolare n. 45 emanata ieri (Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/992), ha definito alcuni punti importanti del nuovo processo di attribuzione dell’invalidità civile e della sua gestione.

Questi i contenuti principali che chiariscono molte posizioni:

Modalità di attribuzione dell’invalidità civile

La ASL di riferimento della persona disabile accerta le condizioni di disabilità e poi farà controlli periodici per verificare la permanenza dello stato di disabilità.

Il Comitato tecnico all’interno dei Centri per l’impiego effettua, dopo la valutazione dell’ASL, una valutazione delle residue capacità lavorative e predispone controlli periodici finalizzati all’inserimento in quota obbligatoria

Infine la commissione medica, insieme al medico dell’INPS e al comitato tecnico elabora tutti i dati  raccolti e determina la capacità globale per il collocamento lavorativo

In pratica, la risposta con tutti i dati viene trasmessa al disabile entro 4 mesi

Domande per il collocamento mirato (graduatorie disabili)

Può essere presentata da tre tipologie:

– disabili già in possesso di verbale di accertamento

– soggetti che non hanno ancora effettuato l’accertamento sanitario

– disabili con sintomatologia aggravata o migliorata che fanno domanda di revisione delle condizioni di disabilità.

Permessi (principali novità)

1)  Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.

2) Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.

3) Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività  dell’assistenza.

4) Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

5) Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.

6) Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica  relativa ai benefici in argomento.

Di seguito, il testo completo della circolare n. 45 del 01/03/2011

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 01/03/2011 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

Circolare n.  45

e, per conoscenza,

Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio

dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti

delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 5

OGGETTO: Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33

della legge n.104/992

SOMMARIO: Premessa

1. Soggetti aventi diritto

2. Modalità di fruizione dei permessi

2.1. Disposizioni comuni

3. La certificazione di disabilità grave (verbale di accertamento)

4. Assenza di ricovero

Premessa

A seguito dell’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183

del 4 novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove

disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono

familiari con disabilità grave si  fornisce un  quadro riepilogativo della disciplina

in materia di permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 e successive

modifiche e integrazioni.

Si illustrano preliminarmente le principali novità introdotte dalla citata legge:



Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei

permessi per assistere persone in situazione di disabilità

grave.



Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in

quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un

unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori

di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la

possibilità di fruire dei permessi in argomento

alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per

persona disabile.



Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della

continuità ed esclusività  dell’assistenza.



Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di

lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.



Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in

caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti

dalla normativa in materia.



Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della

Funzione Pubblica  relativa ai benefici in argomento.

1)    SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Per la fruizione del diritto ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 il

dipendente interessato deve presentare apposita domanda al Presidio risorse

umane della sede territoriale o al team risorse umane della sede regionale,

conformemente al modello organizzativo adottato al riguardo da ciascuna

Direzione Regionale.

I dipendenti della Direzione Generale, interessati alla fruizione dei predetti

permessi, devono inoltrare la relativa istanza, per il tramite della segreteria

della Struttura di appartenenza, alla Direzione centrale Risorse Umane – Area

normativa e contenzioso del lavoro.

Per la formulazione della domanda sono stati predisposti appositi  modelli (All.

1 e All. 2 ) che gli interessati avranno cura di compilare integralmente e

correttamente al fine di consentire all’Istituto la verifica della sussistenza dei

requisiti previsti dalla normativa vigente per la fruizione dei benefici in

argomento.

I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono :

Il dipendente in situazione di disabilità grave;

I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre

anni in situazione di disabilità grave;

Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di

disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che

assistono figli di età superiore ai tre anni.

In base al nuovo dettato normativo, ampiamente illustrato con la circolare

della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010, hanno

ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di

disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado.

Per maggiore chiarezza si rammenta che sono:

parenti di primo grado: genitori, figli;

parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);

affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero;

affini di secondo grado: cognati.

Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai

parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere.

A tal fine  si precisa che sono:

parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);

affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

Le eccezioni per le quali l’art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede

l’estensione del  diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo

grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge  e/o i genitori della persona

in situazione di disabilità grave:



abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;



siano affetti da patologie invalidanti;



siano deceduti o mancanti.

Con l’espressione “mancanti,” come precisato nella circolare della Direzione

Centrale  Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010 e nella circolare del

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, deve intendersi non solo una

situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non

riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio,

separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall’autorità giudiziaria

o da altra pubblica autorità.

Per quanto concerne le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato

tale nozione si fa riferimento alle patologie indicate nell’art. 2, comma 1,

lettera d),  del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.1

Al riguardo si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a

fruire dei benefici in argomento dovrà allegare alla domanda, in busta chiusa,

la documentazione medica2 attestante la sussistenza della patologia invalidante

da cui sono affetti il coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere.

Pertanto, con riferimento ai chiarimenti di carattere operativo forniti con il

messaggio n.1740 del 25.01.2011 e alla luce delle nuove disposizioni

normative, i competenti uffici dovranno riesaminare le domande presentate dai

parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave

nonché quelle presentate da più familiari per l’assistenza  allo stesso soggetto

con disabilità in situazione di gravità.

Qualora in tale fase i predetti uffici accertino l’insussistenza dei requisiti

richiesti dalla recente normativa, dovranno invitare gli interessati, nel più

breve tempo possibile, a rinnovare le domande corredate dalle dichiarazioni

del soggetto disabile, utilizzando i modelli  allegati alla presente circolare.

In particolare, nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a più

dipendenti per lo stesso soggetto disabile, dovrà essere acquisita la

dichiarazione di quest’ultimo da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario

dei permessi.

Invece, nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a parenti o ad affini di

terzo grado del soggetto in situazione di disabilità grave, si dovrà acquisire la

dichiarazione del dipendente dalla quale risulti la relazione di parentela con il

soggetto disabile e che il coniuge e/o i genitori di quest’ultimo abbiano

1

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge n. 53/2000 concernente

congedi per eventi per cause particolari che individua le seguenti patologie: “1) Patologie acute

o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia

personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,

infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti

da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute

o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici

e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del

familiare nel trattamento sanitario.”

2

La documentazione medica può essere rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario

nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura

sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano affetti da patologie

invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Qualora le dichiarazioni richieste non vengano presentate entro il 31 marzo

2011 gli uffici dovranno inviare agli interessati la comunicazione attestante la

revoca, con effetto da tale data, del provvedimento di autorizzazione alla

fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992.

Per i dipendenti della Direzione generale la predetta verifica verrà effettuata

dalla Direzione centrale risorse umane – Area normativa e contenzioso del

lavoro.

2)   MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire

alternativamente in ogni mese di:



2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;



3 giorni interi di permesso al mese;



18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le

esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore

ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata,

comporteranno  un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a

7 ore e 12 minuti).

Il dipendente per l’assistenza a ciascun familiare in situazione di

disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente di:



3 giorni interi di permesso al mese;



18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le

esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore

ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata,

comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a

7 ore e 12 minuti).

I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di

disabilità grave possono fruire  alternativamente:



del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo

anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di

maternità e del congedo parentale ordinario;



di due ore di permesso giornaliero;



di tre giorni interi di permesso al mese.

Si precisa che, trattandosi di istituti finalizzati all’assistenza del minore,

inferiore a tre anni, in situazione di disabilità grave, la fruizione degli stessi

deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Conseguentemente, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche

alternativamente, abbiano fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi

dell’art. 33 comma 3 della legge 104/1992, gli stessi non potranno beneficiare

per il medesimo figlio delle ore di permesso giornaliero o del prolungamento

del congedo parentale.

Nell’ipotesi di assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni, il nuovo

dettato normativo prevede, altresì, la possibilità di fruire dei permessi

lavorativi in argomento, in alternativa ai genitori, anche per i parenti e gli affini

aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni  mensili.

2.1) DISPOSIZIONI COMUNI

Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di

appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi,

non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di

riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile,  la relativa

programmazione,

Si evidenzia che le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso

dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave, con la

conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore

potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a

più disabili.

Analogamente le nuove norme  non precludono ad un lavoratore in situazione

di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione

e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire

dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.

Qualora il dipendente fruisca dei benefici in argomento per assistere un

familiare disabile lavoratore, è necessario che l’assistito non sia impegnato in

attività lavorativa nella  stessa giornata in cui è richiesto il permesso.

I permessi in questione, qualunque sia la modalità di fruizione, sono utili ai fini

della maturazione delle  ferie e della tredicesima (v. messaggio n. 36370 del

10/11/2004) nonché della corresponsione del compenso incentivante e, se

fruiti in modalità oraria tale da non comportare un’assenza per l’intera

giornata, danno diritto all’attribuzione del buono pasto (v. messaggio n.

000610 del 17/04/2003 e allegato Accordo sottoscritto in data 03/04/2003).

Ai dipendenti in regime di tempo parziale i permessi in argomento, se fruiti

nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di

riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part – time orizzontale, mentre nel

caso di part time verticale spettano per intero (18 ore mensili).

Per quanto riguarda, invece, i permessi fruiti nella modalità giornaliera, gli

stessi spettano per intero (3 giorni) ai dipendenti con orario di lavoro a tempo

parziale di tipo “orizzontale”, mentre vengono ridotti proporzionalmente

all’orario osservato ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo

“verticale”.

3)  LA CERTIFICAZIONE  DI DISABILITA’ GRAVE  (VERBALE DI

ACCERTAMENTO)

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che

il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di

accertamento) con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge

104/1992).

L’istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata

dall’interessato (soggetto disabile) al Direttore della sede INPS di

appartenenza,  per via telematica, direttamente o tramite i patronati, dopo il

rilascio, da parte del medico di base o altro medico certificatore3,

dell’attestazione dell’invio della certificazione finalizzata alla domanda per il

riconoscimento della disabilità grave.

La certificazione  o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave

viene rilasciata da un’apposita Commissione medica operante presso ogni

azienda sanitaria locale costituita ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge

104/1992 ed integrata ai sensi dell’art. 20 comma 1, del D.L. n. 78/2009

convertito nella legge n. 102/2009; la  documentazione così formalizzata non

può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità,

anche se attestano l’invalidità totale.

Qualora siano trascorsi 15 giorni – in caso di patologie oncologiche – (v.

art. 6 comma 3 bis della legge n. 80/2006 ) o 90 giorni – per tutte le altre

patologie – (v. art. 2 comma 2 del D.L. n. 324/1993 convertito in legge n.

423/1993) dalla data di inoltro della suddetta istanza, e il dipendente non

sia ancora  in possesso della certificazione di disabilità grave, lo stesso

può presentare domanda all’ufficio competente per la concessione dei

permessi in questione, allegando una certificazione provvisoria rilasciata

dal medico in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata alla

pubblica (v. circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del

reddito n. 32/2006), specialista nella patologia dalla quale è affetta la

persona disabile; detta certificazione ha validità fino alla conclusione del

procedimento di accertamento.

3

La lista dei medici certificatori è visualizzabile sul sito www.inps.it, nel link dedicato

all’invalidità civile.

Nell’ipotesi in cui, in esito al procedimento di accertamento,  la Commissione

medica non riconosca la condizione di disabilità grave, le assenze

eventualmente effettate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi

ex  L.n.104/92  saranno trasformate in  assenze ad altro titolo.

Per la concessione dei benefici in argomento ai dipendenti che assistono

persone con sindrome di Down o grandi invalidi di guerra, categorie

equiparate a soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi e per gli effetti

dell’art. 3 della legge 104/1992, è prevista una procedura semplificata che

consiste nella presentazione, in luogo del verbale di accertamento sopra

richiamato, della  documentazione illustrata nei punti 1 e 2 della circolare della

Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 128/2003.

Nel caso in cui, da parte della competente Commissione medica, venga fissata

una rivedibilità del soggetto, indicando una data di scadenza della

certificazione o verbale, si fa presente che, decorso detto termine, decadono i

benefici relativi ai permessi.

Si raccomanda, pertanto, agli interessati,  per continuare a beneficiare delle

agevolazioni già riconosciute, di provvedere tempestivamente all’attivazione

dell’iter procedurale finalizzato alla conferma della condizione di disabilità

grave.

Nell’ipotesi in cui una nuova valutazione accerti che non sussiste più la

connotazione di gravità della disabilità, il dipendente è tenuto ad effettuare

immediata comunicazione alla segreteria della struttura di appartenenza.

4)   ASSENZA DI RICOVERO

Altro requisito essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui

all’art. 33 della legge 104/1992 è l’assenza di ricovero a tempo pieno della

persona con disabilità grave, per ciò intendendosi il ricovero  per le intere 24

ore presso  ”strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano

assistenza sanitaria continuativa”. Al riguardo si fa presente che  i permessi in

argomento non sono concedibili al dipendente per far fronte a necessità

assistenziali “non sanitarie” ( aiuto nell’igiene, nell’alimentazione, nel supporto

personale) di cui i familiari di una persona ricoverata si fanno carico.

Detti permessi possono essere invece concessi, come ribadito nella

circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,  anche in

presenza di ricovero nei seguenti tre casi:



interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori

della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;



ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione

terminale;



ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave

per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di

assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente

risultare da idonea documentazione medica che gli uffici sono tenuti a valutare.

°

°  °

Al fine di adottare una modulistica omogenea relativa ai permessi di cui all’art.

33 della legge 104/1992, sono stati predisposti per i dipendenti dell’Istituto gli

allegati modelli di domanda (All.1 e All.2) nei quali gli interessati, accludendo

la certificazione medica sopra indicata, dovranno dichiarare, consapevoli delle

conseguenze civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o

mendaci, una serie di condizioni personali e del familiare cui si intende prestare

assistenza, necessarie ai fini della concessione dei citati permessi. Le

dichiarazioni di cui agli allegati  n. 3, 4 e 5 dovranno essere rese soltanto nelle

ipotesi in cui, il soggetto disabile che necessita di assistenza, si trovi in una

delle particolari situazioni indicate nell’intestazione degli stessi.

Si  fa presente che è prevista l’istituzione presso il Dipartimento della Funzione

pubblica di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla

legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti in quanto

persone disabili o che assistono altra persona in situazione di disabilità grave.

Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni al riguardo non appena detto

Dipartimento avrà comunicato, con apposita circolare, l’attivazione della banca

dati e le modalità operative per trasmettere i dati richiesti.

Il Direttore Generale

Nori

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