L’INPS, con il messaggio n. 3989 (Nuovo processo per la gestione dell’invalidità civile. Diritto al lavoro dei disabili. Misure organizzative e aggiornamenti della procedura INVCIV 2010) e la circolare n. 45 emanata ieri (Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/992), ha definito alcuni punti importanti del nuovo processo di attribuzione dell’invalidità civile e della sua gestione.
Questi i contenuti principali che chiariscono molte posizioni:
Modalità di attribuzione dell’invalidità civile
La ASL di riferimento della persona disabile accerta le condizioni di disabilità e poi farà controlli periodici per verificare la permanenza dello stato di disabilità.
Il Comitato tecnico all’interno dei Centri per l’impiego effettua, dopo la valutazione dell’ASL, una valutazione delle residue capacità lavorative e predispone controlli periodici finalizzati all’inserimento in quota obbligatoria
Infine la commissione medica, insieme al medico dell’INPS e al comitato tecnico elabora tutti i dati raccolti e determina la capacità globale per il collocamento lavorativo
In pratica, la risposta con tutti i dati viene trasmessa al disabile entro 4 mesi
Domande per il collocamento mirato (graduatorie disabili)
Può essere presentata da tre tipologie:
– disabili già in possesso di verbale di accertamento
– soggetti che non hanno ancora effettuato l’accertamento sanitario
– disabili con sintomatologia aggravata o migliorata che fanno domanda di revisione delle condizioni di disabilità.
Permessi (principali novità)
1) Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.
2) Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.
3) Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza.
4) Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
5) Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.
6) Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.
Di seguito, il testo completo della circolare n. 45 del 01/03/2011
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 01/03/2011 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 45
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n. 5
OGGETTO: Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33
della legge n.104/992
SOMMARIO: Premessa
1. Soggetti aventi diritto
2. Modalità di fruizione dei permessi
2.1. Disposizioni comuni
3. La certificazione di disabilità grave (verbale di accertamento)
4. Assenza di ricovero
Premessa
A seguito dell’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183
del 4 novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove
disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono
familiari con disabilità grave si fornisce un quadro riepilogativo della disciplina
in materia di permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 e successive
modifiche e integrazioni.
Si illustrano preliminarmente le principali novità introdotte dalla citata legge:
Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei
permessi per assistere persone in situazione di disabilità
grave.
Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in
quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un
unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori
di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la
possibilità di fruire dei permessi in argomento
alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per
persona disabile.
Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della
continuità ed esclusività dell’assistenza.
Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in
caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti
dalla normativa in materia.
Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.
1) SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Per la fruizione del diritto ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 il
dipendente interessato deve presentare apposita domanda al Presidio risorse
umane della sede territoriale o al team risorse umane della sede regionale,
conformemente al modello organizzativo adottato al riguardo da ciascuna
Direzione Regionale.
I dipendenti della Direzione Generale, interessati alla fruizione dei predetti
permessi, devono inoltrare la relativa istanza, per il tramite della segreteria
della Struttura di appartenenza, alla Direzione centrale Risorse Umane – Area
normativa e contenzioso del lavoro.
Per la formulazione della domanda sono stati predisposti appositi modelli (All.
1 e All. 2 ) che gli interessati avranno cura di compilare integralmente e
correttamente al fine di consentire all’Istituto la verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa vigente per la fruizione dei benefici in
argomento.
I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono :
Il dipendente in situazione di disabilità grave;
I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre
anni in situazione di disabilità grave;
Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di
disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che
assistono figli di età superiore ai tre anni.
In base al nuovo dettato normativo, ampiamente illustrato con la circolare
della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010, hanno
ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di
disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado.
Per maggiore chiarezza si rammenta che sono:
parenti di primo grado: genitori, figli;
parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero;
affini di secondo grado: cognati.
Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai
parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere.
A tal fine si precisa che sono:
parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
Le eccezioni per le quali l’art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede
l’estensione del diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo
grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i genitori della persona
in situazione di disabilità grave:
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
siano affetti da patologie invalidanti;
siano deceduti o mancanti.
Con l’espressione “mancanti,” come precisato nella circolare della Direzione
Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010 e nella circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, deve intendersi non solo una
situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non
riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio,
separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall’autorità giudiziaria
o da altra pubblica autorità.
Per quanto concerne le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato
tale nozione si fa riferimento alle patologie indicate nell’art. 2, comma 1,
lettera d), del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.1
Al riguardo si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a
fruire dei benefici in argomento dovrà allegare alla domanda, in busta chiusa,
la documentazione medica2 attestante la sussistenza della patologia invalidante
da cui sono affetti il coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere.
Pertanto, con riferimento ai chiarimenti di carattere operativo forniti con il
messaggio n.1740 del 25.01.2011 e alla luce delle nuove disposizioni
normative, i competenti uffici dovranno riesaminare le domande presentate dai
parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave
nonché quelle presentate da più familiari per l’assistenza allo stesso soggetto
con disabilità in situazione di gravità.
Qualora in tale fase i predetti uffici accertino l’insussistenza dei requisiti
richiesti dalla recente normativa, dovranno invitare gli interessati, nel più
breve tempo possibile, a rinnovare le domande corredate dalle dichiarazioni
del soggetto disabile, utilizzando i modelli allegati alla presente circolare.
In particolare, nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a più
dipendenti per lo stesso soggetto disabile, dovrà essere acquisita la
dichiarazione di quest’ultimo da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario
dei permessi.
Invece, nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a parenti o ad affini di
terzo grado del soggetto in situazione di disabilità grave, si dovrà acquisire la
dichiarazione del dipendente dalla quale risulti la relazione di parentela con il
soggetto disabile e che il coniuge e/o i genitori di quest’ultimo abbiano
1
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge n. 53/2000 concernente
congedi per eventi per cause particolari che individua le seguenti patologie: “1) Patologie acute
o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia
personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti
da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute
o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici
e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario.”
2
La documentazione medica può essere rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Qualora le dichiarazioni richieste non vengano presentate entro il 31 marzo
2011 gli uffici dovranno inviare agli interessati la comunicazione attestante la
revoca, con effetto da tale data, del provvedimento di autorizzazione alla
fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992.
Per i dipendenti della Direzione generale la predetta verifica verrà effettuata
dalla Direzione centrale risorse umane – Area normativa e contenzioso del
lavoro.
2) MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI
Il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire
alternativamente in ogni mese di:
2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
3 giorni interi di permesso al mese;
18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le
esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore
ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata,
comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a
7 ore e 12 minuti).
Il dipendente per l’assistenza a ciascun familiare in situazione di
disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente di:
3 giorni interi di permesso al mese;
18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le
esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore
ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata,
comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a
7 ore e 12 minuti).
I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di
disabilità grave possono fruire alternativamente:
del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo
anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di
maternità e del congedo parentale ordinario;
di due ore di permesso giornaliero;
di tre giorni interi di permesso al mese.
Si precisa che, trattandosi di istituti finalizzati all’assistenza del minore,
inferiore a tre anni, in situazione di disabilità grave, la fruizione degli stessi
deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Conseguentemente, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche
alternativamente, abbiano fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi
dell’art. 33 comma 3 della legge 104/1992, gli stessi non potranno beneficiare
per il medesimo figlio delle ore di permesso giornaliero o del prolungamento
del congedo parentale.
Nell’ipotesi di assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni, il nuovo
dettato normativo prevede, altresì, la possibilità di fruire dei permessi
lavorativi in argomento, in alternativa ai genitori, anche per i parenti e gli affini
aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni mensili.
2.1) DISPOSIZIONI COMUNI
Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di
appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi,
non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di
riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa
programmazione,
Si evidenzia che le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso
dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave, con la
conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore
potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a
più disabili.
Analogamente le nuove norme non precludono ad un lavoratore in situazione
di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione
e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire
dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.
Qualora il dipendente fruisca dei benefici in argomento per assistere un
familiare disabile lavoratore, è necessario che l’assistito non sia impegnato in
attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.
I permessi in questione, qualunque sia la modalità di fruizione, sono utili ai fini
della maturazione delle ferie e della tredicesima (v. messaggio n. 36370 del
10/11/2004) nonché della corresponsione del compenso incentivante e, se
fruiti in modalità oraria tale da non comportare un’assenza per l’intera
giornata, danno diritto all’attribuzione del buono pasto (v. messaggio n.
000610 del 17/04/2003 e allegato Accordo sottoscritto in data 03/04/2003).
Ai dipendenti in regime di tempo parziale i permessi in argomento, se fruiti
nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di
riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part – time orizzontale, mentre nel
caso di part time verticale spettano per intero (18 ore mensili).
Per quanto riguarda, invece, i permessi fruiti nella modalità giornaliera, gli
stessi spettano per intero (3 giorni) ai dipendenti con orario di lavoro a tempo
parziale di tipo “orizzontale”, mentre vengono ridotti proporzionalmente
all’orario osservato ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo
“verticale”.
3) LA CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE (VERBALE DI
ACCERTAMENTO)
La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che
il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di
accertamento) con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge
104/1992).
L’istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata
dall’interessato (soggetto disabile) al Direttore della sede INPS di
appartenenza, per via telematica, direttamente o tramite i patronati, dopo il
rilascio, da parte del medico di base o altro medico certificatore3,
dell’attestazione dell’invio della certificazione finalizzata alla domanda per il
riconoscimento della disabilità grave.
La certificazione o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave
viene rilasciata da un’apposita Commissione medica operante presso ogni
azienda sanitaria locale costituita ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge
104/1992 ed integrata ai sensi dell’art. 20 comma 1, del D.L. n. 78/2009
convertito nella legge n. 102/2009; la documentazione così formalizzata non
può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità,
anche se attestano l’invalidità totale.
Qualora siano trascorsi 15 giorni – in caso di patologie oncologiche – (v.
art. 6 comma 3 bis della legge n. 80/2006 ) o 90 giorni – per tutte le altre
patologie – (v. art. 2 comma 2 del D.L. n. 324/1993 convertito in legge n.
423/1993) dalla data di inoltro della suddetta istanza, e il dipendente non
sia ancora in possesso della certificazione di disabilità grave, lo stesso
può presentare domanda all’ufficio competente per la concessione dei
permessi in questione, allegando una certificazione provvisoria rilasciata
dal medico in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata alla
pubblica (v. circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del
reddito n. 32/2006), specialista nella patologia dalla quale è affetta la
persona disabile; detta certificazione ha validità fino alla conclusione del
procedimento di accertamento.
3
La lista dei medici certificatori è visualizzabile sul sito www.inps.it, nel link dedicato
all’invalidità civile.
Nell’ipotesi in cui, in esito al procedimento di accertamento, la Commissione
medica non riconosca la condizione di disabilità grave, le assenze
eventualmente effettate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi
ex L.n.104/92 saranno trasformate in assenze ad altro titolo.
Per la concessione dei benefici in argomento ai dipendenti che assistono
persone con sindrome di Down o grandi invalidi di guerra, categorie
equiparate a soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 della legge 104/1992, è prevista una procedura semplificata che
consiste nella presentazione, in luogo del verbale di accertamento sopra
richiamato, della documentazione illustrata nei punti 1 e 2 della circolare della
Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 128/2003.
Nel caso in cui, da parte della competente Commissione medica, venga fissata
una rivedibilità del soggetto, indicando una data di scadenza della
certificazione o verbale, si fa presente che, decorso detto termine, decadono i
benefici relativi ai permessi.
Si raccomanda, pertanto, agli interessati, per continuare a beneficiare delle
agevolazioni già riconosciute, di provvedere tempestivamente all’attivazione
dell’iter procedurale finalizzato alla conferma della condizione di disabilità
grave.
Nell’ipotesi in cui una nuova valutazione accerti che non sussiste più la
connotazione di gravità della disabilità, il dipendente è tenuto ad effettuare
immediata comunicazione alla segreteria della struttura di appartenenza.
4) ASSENZA DI RICOVERO
Altro requisito essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui
all’art. 33 della legge 104/1992 è l’assenza di ricovero a tempo pieno della
persona con disabilità grave, per ciò intendendosi il ricovero per le intere 24
ore presso ”strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano
assistenza sanitaria continuativa”. Al riguardo si fa presente che i permessi in
argomento non sono concedibili al dipendente per far fronte a necessità
assistenziali “non sanitarie” ( aiuto nell’igiene, nell’alimentazione, nel supporto
personale) di cui i familiari di una persona ricoverata si fanno carico.
Detti permessi possono essere invece concessi, come ribadito nella
circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche in
presenza di ricovero nei seguenti tre casi:
interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori
della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione
terminale;
ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave
per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di
assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente
risultare da idonea documentazione medica che gli uffici sono tenuti a valutare.
°
° °
Al fine di adottare una modulistica omogenea relativa ai permessi di cui all’art.
33 della legge 104/1992, sono stati predisposti per i dipendenti dell’Istituto gli
allegati modelli di domanda (All.1 e All.2) nei quali gli interessati, accludendo
la certificazione medica sopra indicata, dovranno dichiarare, consapevoli delle
conseguenze civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o
mendaci, una serie di condizioni personali e del familiare cui si intende prestare
assistenza, necessarie ai fini della concessione dei citati permessi. Le
dichiarazioni di cui agli allegati n. 3, 4 e 5 dovranno essere rese soltanto nelle
ipotesi in cui, il soggetto disabile che necessita di assistenza, si trovi in una
delle particolari situazioni indicate nell’intestazione degli stessi.
Si fa presente che è prevista l’istituzione presso il Dipartimento della Funzione
pubblica di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla
legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti in quanto
persone disabili o che assistono altra persona in situazione di disabilità grave.
Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni al riguardo non appena detto
Dipartimento avrà comunicato, con apposita circolare, l’attivazione della banca
dati e le modalità operative per trasmettere i dati richiesti.
Il Direttore Generale
Nori