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CONCORSO 1548 ALLIEVI CARABINIERI

Scritto da: Redazione Bloglavoro 26 Marzo 2011 – 26 Marzo 2011 - 13:10

SCADENZA: 26 APRILE 2011


Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr.66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei

dati personali);

VISTA la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità

militare, con successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l’accertamento

delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare;

VISTA la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità

militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio

militare, con successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e

donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246) e successive

modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, nr.66, concernente il codice dell’ordinamento

militare ed, in particolare, l’articolo 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti

ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle

determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della

difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei

carabinieri;

2

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nr.90, concernente il testo

unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma

dell’art.14 della legge 28 novembre 2005, nr.246;

VISTA le legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”.

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11, recante “Norme di attuazione dello

statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all’articolo 33

del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di

riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di

esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del

personale da assumere nelle Forze dell’ordine”;

VALUTATA la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei carabinieri, di disporre di

personale madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo,

asiatico ed africano;

VALUTATE le attuali disponibilità finanziarie che consentono di reclutare per l’anno 2011 n.

1058 allievi carabinieri effettivi e n. 490 volontari in ferma prefissata quadriennale

delle Forze armate;

RAVVISATA l’opportunità di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti solo

nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le

esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura

concorsuale,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri

effettivi, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4)

ovvero in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma

con le seguenti modalità:

a. n. 1058, da immettere direttamente nell’Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di un

anno quale volontario nelle Forze Armate;

b. n. 490, da immettere nell’Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di quattro anni quale

volontario nelle Forze Armate.

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:

a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono

portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo;

b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti

possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti

requisiti.

2. Dei 1058 posti messi a concorso, n.6 sono riservati ai concorrenti in possesso, all’atto della

scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana

e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo

grado di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e

successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto

Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere

dallo status di  volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21

gennaio 2011, nr. 11 citato nelle premesse.

3. Ai sensi dell’articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata per il

Comando generale dell’Arma dei carabinieri la facoltà di revocare o annullare il bando di

concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di

sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente

non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa

pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2011. In tal caso, il

3

Comando generale dell’Arma dei carabinieri provvederà a dare formale comunicazione mediante

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:

a) i cittadini italiani che siano:

 volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno 8 mesi (VFP1) o

quadriennale (VFP4) delle Forze armate ovvero in rafferma annuale ovvero collocati in

congedo a conclusione della prescritta ferma, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, nr.66;

 in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non

inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado di cui all’articolo 4

del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive

modificazioni, limitatamente all’accesso ai posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a) non abbiano superato il trentesimo anno di

età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato

nell’articolo 3,  cioè siano nati dopo il 26 aprile 1981 compreso. Non si applicano gli aumenti

dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

d) se in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui alla lettera a), limitatamente all’accesso ai

posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e

non superato il ventiseiesimo anno, cioè siano nati nel periodo dal 26 aprile 1994 al 26 aprile

1985, estremi compresi. Il limite massimo d’età è elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 26

aprile 1994 al 26 aprile 1983, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio

militare e a 30 (nati nel periodo dal 26 aprile 1994 al 26 aprile 1981, estremi compresi) per

coloro che siano volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), primo alinea;

e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;

f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica

amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di

procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento

nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità  psicofisica;

h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche

con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con

decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti

non colposi;

i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

2. L’ammissione al corso è inoltre subordinata al possesso:

– della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui agli articoli 10 e

11;

– dei requisiti di moralità e condotta stabiliti, ai sensi dell’articolo 26 della legge 1° febbraio

1989, n.53, per l’ammissione ai concorsi nella magistratura oridinaria ed all’astensione dei

comportamenti di cui all’articolo 635, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione della domanda indicato nell’articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino

all’immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.

4. I candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso, nel corrente anno non possono

presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre

Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, pena l’esclusione. Resta impregiudicata la

possibilità per i candidati di partecipare ai concorsi indetti per il reclutamento di volontari in ferma

prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e

nell’Aeronautica (VFP4), riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio,

in rafferma annuale o in congedo.

4

5. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  del Comando generale dell’Arma dei

carabinieri può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con

provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per

difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3

Domanda di partecipazione. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione al concorso:

 dovrà essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it – “area concorsi”,

entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seguendo le istruzioni per la compilazione che

saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri –

Centro nazionale di selezione e reclutamento provvederà a raccogliere tutte le domande, a

stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all’atto della loro presentazione alla prova di

selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo di cui all’articolo 7, per la conferma

dell’avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all’atto della

sottoscrizione; i requisiti in essa dichiarati saranno considerati posseduti alla data della sua

presentazione;

 solo in caso di un’eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità di un

collegamento ad internet potrà essere redatta sull’apposito modello (fac-simile in allegato “A”

che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito

www.carabinieri.it, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al “Comando generale

dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e

contenzioso- Viale di Tor di Quinto n.119, 00191 Roma”. La mancanza di sottoscrizione

comporterà la non ammissione al concorso. I concorrenti residenti all’estero potranno

compilare la domanda anche su modello non conforme, purchè contenente gli stessi dati di cui

all’allegato “A” al presente decreto ed inoltrarla per il tramite delle Autorità diplomatiche o

consolari, entro il medesimo termine. Il concorrente che, alla data di presentazione della

domanda di partecipazione al concorso, è minorenne, dovrà far vistare la sua firma, apposta

in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente

l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Per le domande presentate on-line la

domanda sottoscritta dall’interessato e controfirmata da entrambi i genitori o dal genitore

che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore dovrà essere

consegnata all’atto delle presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e/o logico-

deduttivo.

Per i militari non è ammessa la presentazione delle domande tramite i Comandi/Reparti di

appartenenza.

2. I militari in servizio dovranno consegnare, contestualmente, una copia della domanda di

partecipazione inviata on-line o spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,

al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo

di curare le incombenze di cui all’articolo 4. I militari in congedo, qualora non in possesso

dell’estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità dovranno presentare copia

della domanda al Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento militare

marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica di appartenenza.

3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni

mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445 e successive modificazioni, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di cui al

citato allegato A, dovrà dichiarare:

a) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione

o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all’estero, anche

l’ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;

5

b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di

codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta

elettronica. I concorrenti sono tenuti, altresì, a segnalare al Comando Generale dell’Arma dei

carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento  – Ufficio concorsi e contenzioso – a

mezzo fax (0680983913) o telegramma:

 ogni variazione dell’indirizzo di residenza o recapito presso il quale si intende ricevere le

comunicazioni relative al concorso;

 ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza (specificando l’indirizzo ed il recapito

telefonico del nuovo Comando/Reparto) o l’eventuale collocamento in congedo.

Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri non assume alcuna responsabilità per

l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da

parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del

recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

c) il titolo di studio, la data e la sede dell’istituto o dell’università presso il quale è stato

conseguito;

d) se di madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed

africano (specificando la lingua);

e) la posizione giuridica di militare specificando:

 la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica);

 se si trovi in servizio o in congedo;

f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato condannato, anche con sentenza di

applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di

condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, di non

essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti

penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e le

applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,

precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso

la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.

Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri –

Centro nazionale di selezione e reclutamento  – Ufficio concorsi e contenzioso – viale di Tor di

Quinto n. 119 – 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga

successivamente alla dichiarazione di cui sopra.

Articolo 4

Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo

1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di partecipazione al concorso,

provvederanno a compilare l’estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile

in allegato”B”, che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di

scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente

nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.

2. I concorrenti, in servizio ed in congedo, all’atto della presentazione per lo svolgimento delle prove

di efficienza fisica presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di

selezione e reclutamento , dovranno consegnare copia del suddetto estratto della documentazione

di servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto

militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale

dell’Aeronautica competente. I concorrenti in congedo che non riescano ad ottenere per

comprovati motivi dagli enti competenti l’estratto della documentazione di servizio dovranno

compilare la dichiarazione in allegato “C”. La mancata presentazione di detto

estratto/dichiarazione comporterà l’esclusione dal concorso.

Articolo 5

Svolgimento del concorso

6

1. Lo svolgimento del concorso prevede:

a. prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;

b. prove di efficienza fisica;

c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità psico-fisica;

d. accertamenti attitudinali;

e. valutazione dei titoli.

2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero delle domande venisse ritenuto

incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura

concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da

svolgersi con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5.

3. I concorrenti – compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui

dell’articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 –

all’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei

in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

4. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti

personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui

al comma 1 e provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero

verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli

accertamenti stessi.

Articolo 6

Commissioni

1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, saranno nominate:

a) la commissione esaminatrice, preposta:

 alla valutazione della prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo e dei

titoli;

 alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti di madrelingua di cui

all’articolo 12, comma 2, lettera f);

 alla formazione delle graduatorie di merito;

b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;

c) la commissione per gli accertamenti sanitari;

d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.

2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:

 un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente;

 un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membro;

 un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai

concorrenti, membro aggiunto, per la verifica della conoscenza della lingua straniera per i

concorrenti di madrelingua;

 un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.

3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:

 un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

 un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro;

 un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.

La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle prove, di personale dell’Arma dei

carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di

personale medico.

4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale dell’Arma dei

carabinieri:

 un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

 due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno

anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.

5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale dell’Arma dei

carabinieri:

7

 un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

 un ufficiale con qualifica di “perito selettore attitudinale”, membro;

 un ufficiale, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di

segretario. Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del

Centro nazionale di selezione e reclutamento  del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.

Articolo 7

Prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo

1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per

la partecipazione al concorso, ad una prova di selezione culturale e/o logico deduttivo. Argomenti e

modalità di svolgimento della prova sono riportati nell’allegato “D”, che costituisce parte

integrante del presente decreto. Trenta giorni prima dello svolgimento della prova sul sito internet:

www.carabinieri.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.

2. La prova verrà svolta a partire, verosimilmente, dal 2 maggio 2011. L’ordine di convocazione, la

sede, la data e l’ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per

tutti i concorrenti, a partire dal 28 aprile 2011, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il

Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza

Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente

l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo

svolgimento della prova.

3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,

senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d’esame nel giorno previsto almeno un’ora

prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della

domanda on−line o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di un

documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato

ed in corso di validità nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.

4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che

siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova

venga svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei

concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti

dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli

interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto Centro

nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a

quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà

essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail

(se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con

i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avrà

valore anche di prova preliminare. In detto caso il punteggio conseguito, espresso in centesimi:

– determinerà la formazione di una graduatoria per individuare i concorrenti da ammettere a

sostenere le prove di efficienza fisica di cui all’art.9 (i primi 5000 concorrenti compresi nella

graduatoria, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato

ammesso);

– concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui all’articolo 13.

Il relativo avviso  sarà reso noto con le modalità di cui al comma 2.

6. La prova si svolgerà secondo le modalità fissate in apposito provvedimento dal Comandante

generale dell’Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, secondo le disposizioni previste

dall’articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487.

7. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere

le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di

notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 1° giugno 2011, nel sito internet

www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio

relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

8

Articolo 8

Documenti da produrre

1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando

generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli

accertamenti sanitari ed attitudinali, all’atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d’identità o

altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito di

fotografia, in corso di validità (oltre all’originale dovrà essere portato al seguito una fotocopia del

documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:

a) documentazione di cui all’articolo 4, comma 2;

b) qualora in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), copia

dello stesso;

c) atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato F, che costituisce parte integrante del

presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente

l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di

presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di

detto documento determinerà l’esclusione del concorrente minorenne;

d) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità,

rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture

sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano

medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato

determinerà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove

convocazioni;

e) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell’accertamento dei

markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;

f) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E, che costituisce parte integrante del

presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che

attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi

manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale

certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;

g) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;

h) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro

sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne

sia già in possesso per motivi diversi dalla partecipazione al concorso. Il referto non dovrà

essere esibito qualora il concorrente non ne sia già in possesso.

2. I concorrenti di sesso femminile dovranno altresì produrre referto:

a) di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;

b) attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) entro i cinque giorni

precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di

efficienza fisica e per la finalità indicate nell’articolo 10, comma 10. La mancata presentazione

di detto referto determinerà l’esclusione dalle prove di efficienza fisica e, quindi, dal concorso,

non essendo ammesse nuove convocazioni.

3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 richiesti ai candidati dovranno

essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il

Servizio sanitario nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in

originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

Articolo 9

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, versosimilmente, a partire dal 6 giugno 2011, si

svolgeranno secondo le modalità e con i criteri indicati nell’allegato “G”, che costituisce parte

integrante del presente decreto, nonchè con quelle definitive in apposito provvedimento del

Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che

9

dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni

verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi.

2. I concorrenti convocati dovranno:

a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito);

b. produrre i documenti indicati nell’articolo 8.

3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 7, non si

presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario

e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza comprese quelle dovute a causa di

forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al

concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione

difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data

di convocazione, dei certificati e referti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 – tranne che per quelli

previsti al comma 1, lettera a) ed al comma 2, lettera b) – in ragione dei tempi necessari per il

rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli

interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto

Centro nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione entro il giorno

antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria attestante la

data di ritiro di detti referti e certificazioni. La riconvocazione, che potrà essere disposta

compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (se è

stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma

4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di

inidoneità da parte della commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) e il candidato, che

non sarà ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sarà escluso dal concorso. Il superamento di

tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinerà un giudizio di

idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le

modalità indicate nel citato allegato “G”, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione

delle graduatorie di cui all’articolo 13.

Articolo 10

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all’articolo 9 saranno sottoposti, a

cura della commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla

verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere.

2. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive

tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare 5 dicembre 2005 e successive

modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite con ulteriore

provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per gli

accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano

le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno accolte

richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto riportato nell’articolo 9, comma 3.

4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche

(PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2,

apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2,

apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi

16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non

superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,

anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali,

senso cromatico normale (è ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK)).

Per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il possesso della statura non inferiore a:

– cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;

– cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.

5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i

seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica;

10

b) visita cardiologica con E.C.G.;

c) visita oculistica;

d) visita odontoiatrica;

e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

f) visita psichiatrica;

g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e compresa la ricerca di cataboliti urinari

di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,

barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di

conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

h) analisi del sangue concernente:

1) emocromo completo;

2) VES;

3) glicemia;

4) creatininemia;

5) trigliceridemia;

6) colesterolemia;

7) transaminasemia (GOT – GPT);

8) bilirubinemia totale e frazionata;

9) gamma GT;

i) controllo dell’abuso sistematico di alcool;

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a valutazione ginecologica.

La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso

l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche,

indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non

altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà

sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato “H”, che costituisce parte integrante del presente

decreto. Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari avrà

cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al

citato allegato “H”, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l’eventuale

effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione

determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.

6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica

sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

 “idoneo” con indicazione del profilo sanitario;

 “inidoneo” con l’indicazione del motivo.

7. Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati affetti da:

 imperfezioni ed infermità che siano causa di non idoneità al servizio militare secondo la

normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di

cui al comma 5;

 positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso

una struttura ospedaliera militare o civile;

 tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque

incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere.

Costituiscono altresì motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi,

quando per loro sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o

della persona o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita

psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame,

essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i

concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

9. In caso di positività del test di gravidanza di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), la commissione

non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del

giudizio, a mente dell’articolo 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e del

punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l’applicazione

dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare,

11

secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento

dell’idoneità al servizio militare.

10. I candidati già vincitori dei concorsi banditi negli anni 2008 e 2010 per il reclutamento di allievi

carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’art.16 della L. 226/2004, ai volontari delle Forze armate in

ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di

completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell’Arma dei

carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento delle accertamenti sanitari del presente articolo. Gli

stessi, qualora idonei e compresi, nelle graduatorie di cui all’articolo 13, nel numero dei posti

messi a concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), saranno sottoposti prima

dell’incorporamento presso il Reparto d’istruzione dell’Arma dei carabinieri alla sola visita

medica per la verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica, di cui all’articolo 15.

Articolo 11

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all’articolo 10

saranno sottoposti ai sensi dell’articolo 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, a cura

della commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il

riconoscimento delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo.

Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite con ulteriore provvedimento dirigenziale

del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per gli

accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che

siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno

previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di

prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno

chiesto di partecipare.

3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun

concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto

seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.

4. I candidati già vincitori dei concorsi banditi negli anni 2008 e 2010 per il reclutamento di allievi

carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’art.16 della L. 226/2004, ai volontari delle Forze armate in

ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di

completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell’Arma dei

carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento delle accertamenti attitudinali del presente articolo.

Articolo 12

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), i titoli

dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui

all’articolo 11, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di

cui all’articolo 3, comma 1, rilevabili da quest’ultime e dall’estratto della documentazione di

servizio, redatto come da facsimile in allegato “B” o dalla dichiarazione in allegato “C”.

2. La commissione provvederà alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un

punteggio, fino ad un massimo di 32/100i, secondo le modalità di seguito indicate:

a. periodi di servizio svolto quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), da 0 fino ad

un massimo di 4 punti, così ripartiti:

 da 8 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;

 da 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00;

 da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50;

 da 24 mesi e 16 giorni fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2;

 da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio di servizio di servizio: punti

3;

 oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4.

12

Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in

detrazione i seguenti punteggi:

 consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno;

 consegna: 0,02 per ogni giorno;

 rimprovero: 0,01.

b. partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un

massimo di 2 punti, così ripartiti:

 fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;

 oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;

c. qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un

massimo di 3 punti, così ripartiti:

 eccellente o giudizio equivalente: punti 3;

 superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;

 nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.

Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione” dovrà essere valutato

il documento immediatamente precedente.

d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti, così ripartiti:

 2,50   per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile;

 2,20   per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile;

 2,00   per promozione straordinaria per merito di guerra;

 1,50   per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;

 1,30   per la croce di guerra al valor militare;

 1,10   per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto;

 1,00   per l’encomio solenne;

 0,50   per l’encomio o elogio;

e. titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello più elevato posseduto, fino ad un

massimo di 2 punti, così ripartiti:

 diploma di laurea: punti 2;

 diploma di scuola media superiore che consenta l’iscrizione ai corsi universitari: punti 1;

f. conoscenza della lingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed

africano, per i soli concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al

concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 13 punti. Per la verifica del titolo

dichiarato (articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio

da assegnare, la commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) sottoporrà i candidati

madrelingua ad un accertamento scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica

delle votazioni conseguite in entrambe le verifiche corrisponderà il seguente punteggio utile

per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 13:

 da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;

 da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;

 da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;

 da 80,01 a 90,00/100: 10 punti;

 da 90,01 a 100/100: 13 punti.

I candidati che dovranno essere sottoposti all’accertamento di cui sopra saranno convocati a

cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei

carabinieri. Nei confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto

accertamento non sarà riconosciuto il possesso del titolo dichiarato;

g. conoscenza di una o più lingue straniere, accertata secondo standard NATO, fino ad un

massimo di punti 4, così attribuiti:

 4 punti per due o più lingue;

 1 punto per una sola lingua.

Detto punteggio non sarà attribuito qualora il concorrente si trovi nelle condizioni di cui alla

lettera f..

h. brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50.

13

Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 988, comma 3, del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i i periodi di richiamo in servizio.

Articolo 13

Graduatorie di merito ed ammissione al corso

1. La commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), formerà due distinte

graduatorie di merito:

a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno 8

mesi o quadriennale delle Forze armate ovvero in rafferma annuale ovvero collocati in

congedo a conclusione della prescritta ferma;

b) una per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo relativa alla riserva di posti di

cui all’articolo 1, comma 2,

sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato:

a) nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;

b) nelle prove di efficienza fisica;

c) nella valutazione dei titoli.

I volontari in ferma prefissata in possesso dell’attestato di bilinguismo saranno inseriti in entrambe

le graduatorie in ragione del punteggio conseguito.

2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del Comandante generale dell’Arma dei

carabinieri. I posti eventualmente non ricoperti nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per

insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti a favore della graduatoria di cui al

comma 1, lettera a) secondo l’ordine della stessa.

3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito si applicheranno, in sede di

approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione

ai pubblici impieghi. L’elenco dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato “I” al presente

decreto.

Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli

effetti e per tutti i concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell’Arma

dei carabinieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma –

tel. 06/80982935.

4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all’articolo 1, comma 1,

lettera a) e comma 2, saranno dichiarati vincitori secondo l’ordine delle graduatorie ed ammessi

alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione.

Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l’ordine delle medesime graduatorie, un

numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i

primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.

5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i

Reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a

tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 31 agosto 2011, nel sito internet

www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio

relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.

6. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all’articolo 1, comma 1,

lettera b) saranno ammessi a svolgere la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4),

secondo quanto stabilito dall’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 a cura del

Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare. Saranno parimenti immessi

nelle Forze armate, secondo l’ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei

pari a quello di eventuali rinunciatari o nei cui confronti sia stato riscontrato, all’atto della visita

medica di incorporamento, il temporaneo impedimento al servizio militare incondizionato. Ogni

ulteriore informazione potrà essere successivamente richiesta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico

della Direzione generale per il personale militare – viale dell’Esercito n.186 – Centro Direzionale

Personale Militare “Maresciallo d’Italia Giovanni Messe” – 00143 – Roma – Tel. 06/517051012 –

Fax 06/517052779 – e-mail urp@persomil.difesa.it, nei giorni e negli orari sotto indicati:

 dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 16.00;

 venerdì dalle 09.00 alle 12.00, oppure consultando il sito www.persomil.difesa.it.

14

Articolo 14

Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto e della verifica di

quanto eventualmente dichiarato dal concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all’art.4,

comma 2 ed all’allegato “C” al presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento

del Comando generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed

enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e

nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo

ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’articolo 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente

comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici

eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera.

3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

Articolo 15

Transito dei volontari in ferma prefissata

quadriennale nell’Arma dei carabinieri

1. Nel corso dell’ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i

candidati di cui all’articolo 13, comma 6, saranno convocati presso il Centro nazionale di

selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alla

verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica accertata in precedenza. Nella circostanza

dovranno portare al seguito – in busta chiusa – copia aggiornata della documentazione matricolare

e sanitaria. I candidati giudicati “non idonei” saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di inidoneità

è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto

al momento della visita.

2. I candidati giudicati idonei al termine della verifica del mantenimento dell’idoneità psicofisica,

una volta completata la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4) saranno immessi

nell’Arma dei carabinieri, con le modalità previste dall’articolo 13.

3. Le operazioni di immissione nell’Arma dei carabinieri, a conclusione della ferma prefissata

quadriennale nelle Forze armate (VFP4), potranno essere sospese o rinviate in ragione di esigenze

attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento

della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale.

Articolo 16

Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori

all’atto della presentazione presso il Reparto d’istruzione dell’Arma dei carabinieri di assegnazione

1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico

raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una

dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato “L” dei sottonotati

documenti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) titolo di studio;

d) estratto dell’atto di nascita;

e) certificato di stato civile.

Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):

a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione;

b) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano

dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle

domande di partecipazione al concorso.

15

3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, in busta chiusa, all’atto della presentazione,

copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando

militare di provenienza.

4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui

all’articolo 2, comma 5.

Articolo 17

Presentazione al corso

1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola Allievi carabinieri, secondo i programmi e

le modalità stabilite dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, e sarà disciplinato dalle

disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole.

2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del

corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di

controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della prescritta

idoneità psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i

candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento per l’accertamento

dell’idoneità psicofisica al servizio nell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità, o

temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la

presentazione, comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I

candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell’ordine delle graduatorie di cui all’articolo 13, da

altri candidati idonei.

3. All’atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare:

 un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;

 un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore

Rh.

I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di

gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica,

anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti.

4. In caso di positività del predetto test di gravidanza la visita medica di controllo sarà sospesa ai

sensi dell’articolo 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e l’interessata sarà

rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.

5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola allievi carabinieri di assegnazione

entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e

sostituiti nei termini di cui all’articolo 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potrà, comunque,

autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri

competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di

inizio del corso.

6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito, previo verifica del mantenimento

dell’idoneità psicofisica con le modalità di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma

quadriennale nell’Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il

servizio prestato nelle Forze armate. Gli stessi saranno assunti in forza dalla Scuola allievi

carabinieri sotto la data dell’effettivo incorporamento.

7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi dalla data di arruolamento,

conseguono la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo

al grado di carabiniere al termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.

Articolo 18

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti e per la presentazione presso i

reparti d’istruzione di assegnazione sono a carico dei concorrenti.

2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di

servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli

accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si

svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga

le prove per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza

straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell’anno in corso.

3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione delle prove di

efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme

disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l’uniforme

solo per il giorno di svolgimento della prova di selezione culturale/preliminare e degli

accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari dovranno

indossare la tuta ginnica. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai

concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando

generale dell’Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso

una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di

lavoro per le finalità concernenti la gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni

pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico –

economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere

previdenziale.

3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto

di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al

loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell’Arma dei

carabinieri, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro

nazionale di selezione e reclutamento  del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 marzo 2011

F.to Gen. C.A. Leonardo Gallitelli

****** SCARICA QUI IL BANDO COMPLETO E I MODULI DI ISCRIZIONE AL CONCORSO *********

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