SCADENZA: 26 APRILE 2011
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr.66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
IL COMANDANTE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali);
VISTA la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare, con successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l’accertamento
delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare;
VISTA la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità
militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare, con successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246) e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, nr.66, concernente il codice dell’ordinamento
militare ed, in particolare, l’articolo 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della
difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei
carabinieri;
2
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nr.90, concernente il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell’art.14 della legge 28 novembre 2005, nr.246;
VISTA le legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”.
VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11, recante “Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all’articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di
esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del
personale da assumere nelle Forze dell’ordine”;
VALUTATA la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei carabinieri, di disporre di
personale madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo,
asiatico ed africano;
VALUTATE le attuali disponibilità finanziarie che consentono di reclutare per l’anno 2011 n.
1058 allievi carabinieri effettivi e n. 490 volontari in ferma prefissata quadriennale
delle Forze armate;
RAVVISATA l’opportunità di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti solo
nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le
esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale,
DECRETA
Articolo 1
Posti a concorso
1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri
effettivi, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4)
ovvero in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma
con le seguenti modalità:
a. n. 1058, da immettere direttamente nell’Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di un
anno quale volontario nelle Forze Armate;
b. n. 490, da immettere nell’Arma dei carabinieri a conclusione della ferma di quattro anni quale
volontario nelle Forze Armate.
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono
portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo;
b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti
possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti
requisiti.
2. Dei 1058 posti messi a concorso, n.6 sono riservati ai concorrenti in possesso, all’atto della
scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana
e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo
grado di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto
Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere
dallo status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21
gennaio 2011, nr. 11 citato nelle premesse.
3. Ai sensi dell’articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata per il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri la facoltà di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di
sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2011. In tal caso, il
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Comando generale dell’Arma dei carabinieri provvederà a dare formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani che siano:
volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno 8 mesi (VFP1) o
quadriennale (VFP4) delle Forze armate ovvero in rafferma annuale ovvero collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, nr.66;
in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non
inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado di cui all’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, limitatamente all’accesso ai posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a) non abbiano superato il trentesimo anno di
età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato
nell’articolo 3, cioè siano nati dopo il 26 aprile 1981 compreso. Non si applicano gli aumenti
dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
d) se in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui alla lettera a), limitatamente all’accesso ai
posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e
non superato il ventiseiesimo anno, cioè siano nati nel periodo dal 26 aprile 1994 al 26 aprile
1985, estremi compresi. Il limite massimo d’età è elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 26
aprile 1994 al 26 aprile 1983, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio
militare e a 30 (nati nel periodo dal 26 aprile 1994 al 26 aprile 1981, estremi compresi) per
coloro che siano volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), primo alinea;
e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;
f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con
decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
2. L’ammissione al corso è inoltre subordinata al possesso:
– della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui agli articoli 10 e
11;
– dei requisiti di moralità e condotta stabiliti, ai sensi dell’articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n.53, per l’ammissione ai concorsi nella magistratura oridinaria ed all’astensione dei
comportamenti di cui all’articolo 635, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda indicato nell’articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino
all’immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.
4. I candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso, nel corrente anno non possono
presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, pena l’esclusione. Resta impregiudicata la
possibilità per i candidati di partecipare ai concorsi indetti per il reclutamento di volontari in ferma
prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e
nell’Aeronautica (VFP4), riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio,
in rafferma annuale o in congedo.
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5. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei
carabinieri può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con
provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3
Domanda di partecipazione. Termini e modalità
1. La domanda di partecipazione al concorso:
dovrà essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it – “area concorsi”,
entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seguendo le istruzioni per la compilazione che
saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri –
Centro nazionale di selezione e reclutamento provvederà a raccogliere tutte le domande, a
stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all’atto della loro presentazione alla prova di
selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo di cui all’articolo 7, per la conferma
dell’avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all’atto della
sottoscrizione; i requisiti in essa dichiarati saranno considerati posseduti alla data della sua
presentazione;
solo in caso di un’eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità di un
collegamento ad internet potrà essere redatta sull’apposito modello (fac-simile in allegato “A”
che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito
www.carabinieri.it, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al “Comando generale
dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e
contenzioso- Viale di Tor di Quinto n.119, 00191 Roma”. La mancanza di sottoscrizione
comporterà la non ammissione al concorso. I concorrenti residenti all’estero potranno
compilare la domanda anche su modello non conforme, purchè contenente gli stessi dati di cui
all’allegato “A” al presente decreto ed inoltrarla per il tramite delle Autorità diplomatiche o
consolari, entro il medesimo termine. Il concorrente che, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, è minorenne, dovrà far vistare la sua firma, apposta
in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Per le domande presentate on-line la
domanda sottoscritta dall’interessato e controfirmata da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore dovrà essere
consegnata all’atto delle presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e/o logico-
deduttivo.
Per i militari non è ammessa la presentazione delle domande tramite i Comandi/Reparti di
appartenenza.
2. I militari in servizio dovranno consegnare, contestualmente, una copia della domanda di
partecipazione inviata on-line o spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,
al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo
di curare le incombenze di cui all’articolo 4. I militari in congedo, qualora non in possesso
dell’estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità dovranno presentare copia
della domanda al Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento militare
marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica di appartenenza.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modificazioni, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di cui al
citato allegato A, dovrà dichiarare:
a) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all’estero, anche
l’ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
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b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di
codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta
elettronica. I concorrenti sono tenuti, altresì, a segnalare al Comando Generale dell’Arma dei
carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso – a
mezzo fax (0680983913) o telegramma:
ogni variazione dell’indirizzo di residenza o recapito presso il quale si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza (specificando l’indirizzo ed il recapito
telefonico del nuovo Comando/Reparto) o l’eventuale collocamento in congedo.
Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
c) il titolo di studio, la data e la sede dell’istituto o dell’università presso il quale è stato
conseguito;
d) se di madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed
africano (specificando la lingua);
e) la posizione giuridica di militare specificando:
la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato condannato, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, di non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e le
applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso
la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.
Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri –
Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso – viale di Tor di
Quinto n. 119 – 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
Articolo 4
Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo
1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di partecipazione al concorso,
provvederanno a compilare l’estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile
in allegato”B”, che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di
scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente
nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I concorrenti, in servizio ed in congedo, all’atto della presentazione per lo svolgimento delle prove
di efficienza fisica presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale di
selezione e reclutamento , dovranno consegnare copia del suddetto estratto della documentazione
di servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto
militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale
dell’Aeronautica competente. I concorrenti in congedo che non riescano ad ottenere per
comprovati motivi dagli enti competenti l’estratto della documentazione di servizio dovranno
compilare la dichiarazione in allegato “C”. La mancata presentazione di detto
estratto/dichiarazione comporterà l’esclusione dal concorso.
Articolo 5
Svolgimento del concorso
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1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
b. prove di efficienza fisica;
c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità psico-fisica;
d. accertamenti attitudinali;
e. valutazione dei titoli.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero delle domande venisse ritenuto
incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da
svolgersi con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5.
3. I concorrenti – compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui
dell’articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 –
all’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei
in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti
personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1 e provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli
accertamenti stessi.
Articolo 6
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta:
alla valutazione della prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo e dei
titoli;
alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti di madrelingua di cui
all’articolo 12, comma 2, lettera f);
alla formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membro;
un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai
concorrenti, membro aggiunto, per la verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti di madrelingua;
un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro;
un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle prove, di personale dell’Arma dei
carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di
personale medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale dell’Arma dei
carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno
anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale dell’Arma dei
carabinieri:
7
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
un ufficiale con qualifica di “perito selettore attitudinale”, membro;
un ufficiale, psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di
segretario. Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del
Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
Articolo 7
Prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la partecipazione al concorso, ad una prova di selezione culturale e/o logico deduttivo. Argomenti e
modalità di svolgimento della prova sono riportati nell’allegato “D”, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Trenta giorni prima dello svolgimento della prova sul sito internet:
www.carabinieri.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.
2. La prova verrà svolta a partire, verosimilmente, dal 2 maggio 2011. L’ordine di convocazione, la
sede, la data e l’ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, a partire dal 28 aprile 2011, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente
l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo
svolgimento della prova.
3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d’esame nel giorno previsto almeno un’ora
prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della
domanda on−line o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato
ed in corso di validità nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova
venga svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti
dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail
(se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con
i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avrà
valore anche di prova preliminare. In detto caso il punteggio conseguito, espresso in centesimi:
– determinerà la formazione di una graduatoria per individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove di efficienza fisica di cui all’art.9 (i primi 5000 concorrenti compresi nella
graduatoria, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato
ammesso);
– concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui all’articolo 13.
Il relativo avviso sarà reso noto con le modalità di cui al comma 2.
6. La prova si svolgerà secondo le modalità fissate in apposito provvedimento dal Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, secondo le disposizioni previste
dall’articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
7. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 1° giugno 2011, nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
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Articolo 8
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli
accertamenti sanitari ed attitudinali, all’atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d’identità o
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito di
fotografia, in corso di validità (oltre all’originale dovrà essere portato al seguito una fotocopia del
documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) documentazione di cui all’articolo 4, comma 2;
b) qualora in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), copia
dello stesso;
c) atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato F, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di
detto documento determinerà l’esclusione del concorrente minorenne;
d) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità,
rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano
medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato
determinerà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
e) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell’accertamento dei
markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
f) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E, che costituisce parte integrante del
presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
g) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
h) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro
sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne
sia già in possesso per motivi diversi dalla partecipazione al concorso. Il referto non dovrà
essere esibito qualora il concorrente non ne sia già in possesso.
2. I concorrenti di sesso femminile dovranno altresì produrre referto:
a) di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
b) attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per la finalità indicate nell’articolo 10, comma 10. La mancata presentazione
di detto referto determinerà l’esclusione dalle prove di efficienza fisica e, quindi, dal concorso,
non essendo ammesse nuove convocazioni.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 richiesti ai candidati dovranno
essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Articolo 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, versosimilmente, a partire dal 6 giugno 2011, si
svolgeranno secondo le modalità e con i criteri indicati nell’allegato “G”, che costituisce parte
integrante del presente decreto, nonchè con quelle definitive in apposito provvedimento del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che
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dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni
verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito);
b. produrre i documenti indicati nell’articolo 8.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 7, non si
presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario
e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data
di convocazione, dei certificati e referti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 – tranne che per quelli
previsti al comma 1, lettera a) ed al comma 2, lettera b) – in ragione dei tempi necessari per il
rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione entro il giorno
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria attestante la
data di ritiro di detti referti e certificazioni. La riconvocazione, che potrà essere disposta
compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (se è
stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di
inidoneità da parte della commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) e il candidato, che
non sarà ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sarà escluso dal concorso. Il superamento di
tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinerà un giudizio di
idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le
modalità indicate nel citato allegato “G”, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione
delle graduatorie di cui all’articolo 13.
Articolo 10
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all’articolo 9 saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla
verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere.
2. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive
tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare 5 dicembre 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite con ulteriore
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per gli
accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno accolte
richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto riportato nell’articolo 9, comma 3.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche
(PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2,
apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2,
apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi
16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali,
senso cromatico normale (è ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK)).
Per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il possesso della statura non inferiore a:
– cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
– cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
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b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita oculistica;
d) visita odontoiatrica;
e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f) visita psichiatrica;
g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e compresa la ricerca di cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT – GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a valutazione ginecologica.
La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso
l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche,
indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato “H”, che costituisce parte integrante del presente
decreto. Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari avrà
cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al
citato allegato “H”, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l’eventuale
effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.
6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
“idoneo” con indicazione del profilo sanitario;
“inidoneo” con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati affetti da:
imperfezioni ed infermità che siano causa di non idoneità al servizio militare secondo la
normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di
cui al comma 5;
positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso
una struttura ospedaliera militare o civile;
tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque
incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere.
Costituiscono altresì motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi,
quando per loro sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o
della persona o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame,
essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), la commissione
non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell’articolo 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e del
punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l’applicazione
dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare,
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secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare.
10. I candidati già vincitori dei concorsi banditi negli anni 2008 e 2010 per il reclutamento di allievi
carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’art.16 della L. 226/2004, ai volontari delle Forze armate in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di
completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell’Arma dei
carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento delle accertamenti sanitari del presente articolo. Gli
stessi, qualora idonei e compresi, nelle graduatorie di cui all’articolo 13, nel numero dei posti
messi a concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), saranno sottoposti prima
dell’incorporamento presso il Reparto d’istruzione dell’Arma dei carabinieri alla sola visita
medica per la verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica, di cui all’articolo 15.
Articolo 11
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all’articolo 10
saranno sottoposti ai sensi dell’articolo 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, a cura
della commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il
riconoscimento delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite con ulteriore provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per gli
accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun
concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto
seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.
4. I candidati già vincitori dei concorsi banditi negli anni 2008 e 2010 per il reclutamento di allievi
carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’art.16 della L. 226/2004, ai volontari delle Forze armate in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di
completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell’Arma dei
carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento delle accertamenti attitudinali del presente articolo.
Articolo 12
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), i titoli
dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui
all’articolo 11, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
cui all’articolo 3, comma 1, rilevabili da quest’ultime e dall’estratto della documentazione di
servizio, redatto come da facsimile in allegato “B” o dalla dichiarazione in allegato “C”.
2. La commissione provvederà alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un
punteggio, fino ad un massimo di 32/100i, secondo le modalità di seguito indicate:
a. periodi di servizio svolto quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), da 0 fino ad
un massimo di 4 punti, così ripartiti:
da 8 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;
da 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00;
da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50;
da 24 mesi e 16 giorni fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2;
da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio di servizio di servizio: punti
3;
oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4.
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Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in
detrazione i seguenti punteggi:
consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno;
consegna: 0,02 per ogni giorno;
rimprovero: 0,01.
b. partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un
massimo di 2 punti, così ripartiti:
fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;
c. qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un
massimo di 3 punti, così ripartiti:
eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione” dovrà essere valutato
il documento immediatamente precedente.
d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti, così ripartiti:
2,50 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile;
2,20 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile;
2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
1,30 per la croce di guerra al valor militare;
1,10 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto;
1,00 per l’encomio solenne;
0,50 per l’encomio o elogio;
e. titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello più elevato posseduto, fino ad un
massimo di 2 punti, così ripartiti:
diploma di laurea: punti 2;
diploma di scuola media superiore che consenta l’iscrizione ai corsi universitari: punti 1;
f. conoscenza della lingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed
africano, per i soli concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 13 punti. Per la verifica del titolo
dichiarato (articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio
da assegnare, la commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) sottoporrà i candidati
madrelingua ad un accertamento scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica
delle votazioni conseguite in entrambe le verifiche corrisponderà il seguente punteggio utile
per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 13:
da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
da 80,01 a 90,00/100: 10 punti;
da 90,01 a 100/100: 13 punti.
I candidati che dovranno essere sottoposti all’accertamento di cui sopra saranno convocati a
cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei
carabinieri. Nei confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto
accertamento non sarà riconosciuto il possesso del titolo dichiarato;
g. conoscenza di una o più lingue straniere, accertata secondo standard NATO, fino ad un
massimo di punti 4, così attribuiti:
4 punti per due o più lingue;
1 punto per una sola lingua.
Detto punteggio non sarà attribuito qualora il concorrente si trovi nelle condizioni di cui alla
lettera f..
h. brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50.
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Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 988, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i i periodi di richiamo in servizio.
Articolo 13
Graduatorie di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), formerà due distinte
graduatorie di merito:
a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno 8
mesi o quadriennale delle Forze armate ovvero in rafferma annuale ovvero collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma;
b) una per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo relativa alla riserva di posti di
cui all’articolo 1, comma 2,
sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato:
a) nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
b) nelle prove di efficienza fisica;
c) nella valutazione dei titoli.
I volontari in ferma prefissata in possesso dell’attestato di bilinguismo saranno inseriti in entrambe
le graduatorie in ragione del punteggio conseguito.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri. I posti eventualmente non ricoperti nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti a favore della graduatoria di cui al
comma 1, lettera a) secondo l’ordine della stessa.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito si applicheranno, in sede di
approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione
ai pubblici impieghi. L’elenco dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato “I” al presente
decreto.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell’Arma
dei carabinieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma –
tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a) e comma 2, saranno dichiarati vincitori secondo l’ordine delle graduatorie ed ammessi
alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione.
Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l’ordine delle medesime graduatorie, un
numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i
primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i
Reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 31 agosto 2011, nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
6. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b) saranno ammessi a svolgere la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4),
secondo quanto stabilito dall’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 a cura del
Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare. Saranno parimenti immessi
nelle Forze armate, secondo l’ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei
pari a quello di eventuali rinunciatari o nei cui confronti sia stato riscontrato, all’atto della visita
medica di incorporamento, il temporaneo impedimento al servizio militare incondizionato. Ogni
ulteriore informazione potrà essere successivamente richiesta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Direzione generale per il personale militare – viale dell’Esercito n.186 – Centro Direzionale
Personale Militare “Maresciallo d’Italia Giovanni Messe” – 00143 – Roma – Tel. 06/517051012 –
Fax 06/517052779 – e-mail urp@persomil.difesa.it, nei giorni e negli orari sotto indicati:
dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 16.00;
venerdì dalle 09.00 alle 12.00, oppure consultando il sito www.persomil.difesa.it.
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Articolo 14
Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto e della verifica di
quanto eventualmente dichiarato dal concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all’art.4,
comma 2 ed all’allegato “C” al presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e
nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici
eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
Articolo 15
Transito dei volontari in ferma prefissata
quadriennale nell’Arma dei carabinieri
1. Nel corso dell’ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i
candidati di cui all’articolo 13, comma 6, saranno convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alla
verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica accertata in precedenza. Nella circostanza
dovranno portare al seguito – in busta chiusa – copia aggiornata della documentazione matricolare
e sanitaria. I candidati giudicati “non idonei” saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di inidoneità
è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto
al momento della visita.
2. I candidati giudicati idonei al termine della verifica del mantenimento dell’idoneità psicofisica,
una volta completata la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4) saranno immessi
nell’Arma dei carabinieri, con le modalità previste dall’articolo 13.
3. Le operazioni di immissione nell’Arma dei carabinieri, a conclusione della ferma prefissata
quadriennale nelle Forze armate (VFP4), potranno essere sospese o rinviate in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale.
Articolo 16
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori
all’atto della presentazione presso il Reparto d’istruzione dell’Arma dei carabinieri di assegnazione
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico
raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato “L” dei sottonotati
documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) estratto dell’atto di nascita;
e) certificato di stato civile.
Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione;
b) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano
dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
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3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, in busta chiusa, all’atto della presentazione,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando
militare di provenienza.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 5.
Articolo 17
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola Allievi carabinieri, secondo i programmi e
le modalità stabilite dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, e sarà disciplinato dalle
disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del
corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della prescritta
idoneità psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i
candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento per l’accertamento
dell’idoneità psicofisica al servizio nell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità, o
temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la
presentazione, comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I
candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell’ordine delle graduatorie di cui all’articolo 13, da
altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare:
un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore
Rh.
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di
gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti.
4. In caso di positività del predetto test di gravidanza la visita medica di controllo sarà sospesa ai
sensi dell’articolo 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e l’interessata sarà
rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola allievi carabinieri di assegnazione
entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e
sostituiti nei termini di cui all’articolo 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potrà, comunque,
autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri
competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di
inizio del corso.
6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito, previo verifica del mantenimento
dell’idoneità psicofisica con le modalità di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma
quadriennale nell’Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il
servizio prestato nelle Forze armate. Gli stessi saranno assunti in forza dalla Scuola allievi
carabinieri sotto la data dell’effettivo incorporamento.
7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi dalla data di arruolamento,
conseguono la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo
al grado di carabiniere al termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.
Articolo 18
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti e per la presentazione presso i
reparti d’istruzione di assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di
servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga
le prove per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza
straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione delle prove di
efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l’uniforme
solo per il giorno di svolgimento della prova di selezione culturale/preliminare e degli
accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari dovranno
indossare la tuta ginnica. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare.
Articolo 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico –
economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
Il presente decreto sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 marzo 2011
F.to Gen. C.A. Leonardo Gallitelli
****** SCARICA QUI IL BANDO COMPLETO E I MODULI DI ISCRIZIONE AL CONCORSO *********
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