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CONCORSO 29 POSTI SEGRETARIO DI LEGAZIONE

Scritto da: Redazione Bloglavoro 26 Marzo 2011 – 26 Marzo 2011 - 12:50

CONCORSO   (scad.  4 maggio 2011)
Concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di Segretario di Legazione in prova
IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l’innovazione
Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957, n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967, n. 18, e successive modifiche;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il  decreto  legislativo 24  marzo  2000,  n.  85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica;
Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  1° aprile 2008, n.  72,  recante  il  regolamento  per  il  concorso  di ammissione alla carriera diplomatica;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e’ compatibile con l’esigenza di assicurare  l’adempimento  dei  compiti istituzionali  cui  e’   tenuto   il   funzionario   della   carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono  il pieno possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia  al servizio  da  svolgere  presso  la  sede  centrale  che   presso   le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente il codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra  uomini  e  donne  in materia di occupazione e impiego;
Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri  dell’Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi  del  quale  non  puo’ prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui  si
accede in applicazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.
56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull’accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita’  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’art. 3,  comma  1,  e
l’art. 35;
Considerate  le  accresciute  responsabilita’   in   materia   di
sicurezza  internazionale  derivanti  dall’entrata  in   vigore   del
Trattato di Lisbona e la necessita’ di adempiere tempestivamente agli
obblighi gravanti per l’Italia, in quanto  Stato  membro  dell’Unione
Europea, per l’istituzione di un Servizio Europeo di Azione  Esterna,
che  richiedera’  di  mettere  a   disposizione   delle   istituzioni
dell’Unione Europea funzionari della carriera diplomatica;
Visto  l’art.  4  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.   1,
convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza il
Ministero degli affari esteri, in deroga  alle  vigenti  disposizioni
sul blocco delle assunzioni nel pubblico  impiego,  nei  cinque  anni
2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla  carriera
diplomatica e ad assumere un contingente annuo  non  superiore  a  35
segretari di legazione in prova;
Considerato  che,  nell’organico  del  grado  di  segretario   di
legazione, le vacanze sono in numero ampiamente  superiore  ai  posti
messi a concorso;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti
di segretario di legazione in prova.
2. Quattro dei ventinove posti messi a concorso sono riservati ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati  nella  terza
area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2,
comma 1, punto 3) e con almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio
nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale  (ex
area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo,  se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione  alle  prove  concorsuali  sono  necessari  i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta’ non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data  di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
Il limite di eta’ di trentacinque anni puo’ essere innalzato  per
un massimo complessivo di tre anni ed e’ elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le  categorie  di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e’  esteso
lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all’effettivo servizio  prestato,  comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini  che  hanno  prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita’ di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  per  gli  ufficiali  e
sottufficiali dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica  cessati
d’autorita’   o   a   domanda,   per   gli   ufficiali,    ispettori,
sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  servizio
permanente dell’Arma dei Carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza, nonche’ delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
f) di un periodo pari all’effettivo servizio  prestato,  comunque
non superiore a tre anni,  per  i  candidati  che  prestano  o  hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita’  di  funzionari
internazionali,  per  almeno  due  anni  presso   le   organizzazioni
internazionali.  Sono   considerati   funzionari   internazionali   i
cittadini italiani che siano stati assunti  presso  un’organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e’  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di
cui  al  decreto  del  Ministero  dell’universita’  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),
giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe  n.
60/S), scienze dell’economia (classe n. 64/S), scienze della politica
(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe  n.
71/S), scienze economiche per l’ambiente  e  la  cultura  (classe  n.
83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze  per  la
cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.
99/S), nonche’ la laurea magistrale a ciclo unico  in  giurisprudenza
(classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di  legge;  oppure
un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze  politiche,  scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui  all’art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e  ogni  altro  equiparato  a
norma  di  legge,  conseguito  presso  universita’  o   istituti   di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia  intervenuto  un
decreto di  equiparazione  o  equipollenza,  e’  cura  del  candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita’ di consultazione, e’ allegato  al  bando  l’elenco  dei
titoli di studio  accademici  che  consentono  la  partecipazione  al
concorso in virtu’ dei principali provvedimenti di  equiparazione  ed
equipollenza (Allegato 1).
I  candidati  in  possesso  di   titolo   accademico   conseguito
all’estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche’ il titolo sia
stato riconosciuto dal Ministero  dell’universita’  e  della  ricerca
scientifica equipollente a uno di  quelli  sopraindicati.  In  questo
caso e’  cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta  equipollenza
mediante l’esibizione del provvedimento che la dichiara.
I candidati in possesso di titolo  accademico  rilasciato  da  un
Paese  dell’Unione  Europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche’ il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Il  candidato  e’  ammesso  con
riserva alle prove di concorso  in  attesa  dell’emanazione  di  tale
decreto. L’avvenuta attivazione della procedura di equiparazione deve
comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal  concorso,  prima
dell’espletamento delle prove orali;
4)  idoneita’  psico-fisica  tale  da  permettere   di   svolgere
l’attivita’ diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che  in
sedi estere e, in  particolare,  in  quelle  con  caratteristiche  di
disagio. L’Amministrazione  si  riserva  di  accertare  in  qualsiasi
momento l’idoneita’ psico-fisica dei candidati;
5) godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall’elettorato  politico
attivo e coloro che siano stati destituiti  dall’impiego  presso  una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati  dichiarati  decaduti
da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  ai  sensi
delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi  nazionali
di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati  che,  nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio  2003,  abbiano  gia’  portato  a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte  d’esame  di
cui all’art. 9, comma 2 di questo bando.
4. L’Amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l’esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  dei
requisiti elencati in questo articolo.
Art. 3
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione  al  concorso  per
via telematica, compilando il modulo on line  all’indirizzo  internet
https://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione  e  l’invio  on
line della domanda devono essere  completati  entro  le  ore  24  del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi  ed
esami».  La  data  di  presentazione  on  line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e’  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permette piu’ l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Il candidato che, dopo aver superato la prova attitudinale di cui
all’art. 7, e’ ammesso alle  prove  scritte  stampa  la  domanda,  la
sottoscrive e la consegna a mano durante le prove scritte stesse o la
invia al seguente indirizzo: «Ministero degli Affari  Esteri  –  DGRI
Ufficio V – Concorso Diplomatico –  Piazzale  della  Farnesina,  1  –
00135 Roma» entro tre giorni dalla conclusione delle  prove  scritte.
Al modulo cartaceo il candidato allega fotocopia di un  documento  di
identita’ in corso di validita’.  In  alternativa,  il  candidato  in
possesso di casella di posta elettronica  certificata  puo’  inviare,
entro lo stesso termine, copia della domanda stampata e  sottoscritta
all’indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dgri.05@cert.esteri.it.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita’  e  ai  sensi  delle  norme   sull’autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se  nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di  stato  civile  e’
stato trascritto l’atto di nascita; il candidato che  ha  compiuto  i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra  quelli
indicati all’art. 2, comma 1, punto 2 di  questo  bando)  ha  diritto
all’elevazione del limite massimo di eta’;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e’ iscritto nelle  liste  elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime;
f)  le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle   riportate
all’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
g) il titolo di studio di cui e’ in possesso, specificando presso
quale  universita’  o  istituto  equiparato  e’  stato  conseguito  e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di  pubbliche
amministrazioni o di  enti  pubblici,  le  cause  di  risoluzione  di
eventuali precedenti rapporti di pubblico  impiego  e  gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione della
riserva di cui all’art. 1, comma 2, di questo bando. I dipendenti del
Ministero degli affari esteri  inquadrati  nella  terza  area  devono
specificare il periodo  di  servizio  nell’area  o  nella  precedente
corrispondente area funzionale;
l) la  non  sussistenza  della  condizione  di  esclusione  dalla
partecipazione al  concorso  per  la  carriera  diplomatica  prevista
dall’art. 2, comma 3 di questo bando;
m) in quale lingua intende sostenere  la  seconda  prova  scritta
(art. 9, comma 2, lettera e) di questo bando);
n) quali prove  linguistiche  facoltative  intende  eventualmente
sostenere (art. 10 di questo bando);
o) gli eventuali titoli che  possono  dare  punteggio  aggiuntivo
(art. 8 di questo bando);
p) gli  eventuali  titoli,  di  cui  all’Allegato  3,  che  danno
diritto, a parita’ di punteggio, a preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente  dichiarati  nella
domanda di ammissione  alle  prove  concorsuali  non  sono  presi  in
considerazione.  L’Amministrazione  si  riserva  di   accertarne   la
sussistenza.
4. Il candidato deve specificare  l’indirizzo  –  comprensivo  di
codice di avviamento postale, di numero telefonico e del recapito  di
posta  elettronica  –  presso  cui  chiede  che  siano  trasmesse  le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno  di  far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l’idoneita’ psico-fisica a svolgere l’attivita’  diplomatica  sia
presso l’Amministrazione centrale che in sedi  estere,  ivi  comprese
quelle con caratteristiche  di  disagio,  costituisce  requisito  per
l’ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita’ di gestione del
concorso medesimo, presso  una  banca  dati  automatizzata,  e  anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita’ inerenti alla gestione  del  rapporto  medesimo.  Il
Ministero  degli  affari  esteri  puo’  comunicare  i  predetti  dati
unicamente alle amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
del candidato. Gli interessati possono  far  valere  i  diritti  loro
spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri,  Direzione
generale per le Risorse e l’Innovazione – Ufficio V,  Piazzale  della
Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei  dati  personali.  Il
responsabile del trattamento e’ il capo del suddetto  Ufficio  V,  il
quale  garantisce  anche  il  rispetto  delle  norme  in  materia  di
sicurezza.
7. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria  condizione  e  specifica  l’ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove.  E’  fatto
comunque salvo  il  requisito  dell’idoneita’  psico-fisica  tale  da
permettere   di   svolgere   l’attivita’   diplomatica   sia   presso
l’Amministrazione centrale che in sedi estere, e  in  particolare  in
quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita’ diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7)  e  dalle  prove
scritte (art. 9, comma 2) non costituisce,  in  ogni  caso,  garanzia
della  regolarita’,  ne’  sana  la  irregolarita’  della  domanda  di
partecipazione al concorso.
9. Il Ministero degli affari esteri non e’ responsabile  in  caso
di smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito  rispetto
a quello  indicato  nella  domanda,  nonche’  da  eventuali  disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore.
Art. 4
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Fino  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  tutti  i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2.  L’Amministrazione  puo’  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l’esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti  prescritti,  nonche’  per  la  mancata  osservanza   delle
modalita’ e dei termini stabiliti in questo bando.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La  Commissione  esaminatrice  e’  nominata  con  decreto  del
Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione ed e’  composta  da
sette membri effettivi, incluso il Presidente.
2. La Commissione e’  composta  da  un  Ambasciatore  o  Ministro
Plenipotenziario, in servizio o a riposo,  che  la  presiede,  da  un
Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della  Corte
dei Conti, da due funzionari diplomatici di  grado  non  inferiore  a
consigliere  d’ambasciata  e  da  tre  professori  di  I  fascia   di
universita’ pubbliche e private per le materie  che  formano  oggetto
delle prove scritte di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b)  e  c)
di questo bando.
3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti  per
la prova attitudinale e per la prova d’esame orale,  nonche’  per  le
prove  di  lingua  obbligatorie  e  facoltative.  I  membri  aggiunti
partecipano ai lavori  della  Commissione  per  quanto  attiene  alle
rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario  della
carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  consigliere   di
legazione, al quale puo’ essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente,  tranne  che
per la scelta, la correzione e la valutazione  delle  prove  scritte,
nonche’ durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato  o  Avvocato  dello
Stato o Magistrato della Corte dei Conti.
Art. 6
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove  facoltative
di lingua.
2. Il punteggio per  ogni  prova  scritta  e  orale,  incluse  le
eventuali prove facoltative, e’ espresso in centesimi,  ad  eccezione
di quanto previsto nel successivo art.  7,  comma  3,  per  la  prova
attitudinale.
Art. 7
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale e’ volta ad accertare la  capacita’  del
candidato  di  svolgere  l’attivita’  diplomatica,  con   particolare
riferimento alle capacita’ di analisi, di sintesi, di  logicita’  del
ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. La  prova
attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale si articola in:
a) un questionario psico-attitudinale consistente in 60 quesiti a
risposta multipla e a correzione informatizzata;
b)  una  relazione  sintetica  su  un  caso  concreto  di  natura
internazionale, da redigersi in lingua  italiana,  eventualmente  con
l’ausilio di documentazione, anche in lingua inglese,  fornita  dalla
Commissione  esaminatrice.  Non  e’   consentito   l’uso   di   alcun
dizionario.
3. Sono ammessi alle prove d’esame scritte di cui  al  successivo
art. 9, comma 2 i candidati che nella prova attitudinale, di  cui  al
precedente comma 2, lettere a) e b), abbiano  risposto  correttamente
ad almeno due terzi dei quesiti inclusi nel questionario  a  risposta
multipla e abbiano riportato l’idoneita’ nella  relazione  sintetica.
Per conseguire il giudizio di idoneita’ nella relazione sintetica  il
candidato deve dimostrare di possedere le capacita’ di cui  al  comma
1.
Art. 8
Titoli
1. Il punteggio per  i  titoli  e’  assegnato  dalla  Commissione
esaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art.
9, comma  2,  e  prima  dell’inizio  della  correzione  dei  relativi
elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato.
2. La  Commissione  puo’  assegnare  complessivamente  fino  a  6
centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea  e  di  master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi;
b) attivita’ lavorativa a livello di  funzionario  svolta  presso
organizzazioni  internazionali  secondo  le  modalita’  di   cui   al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell’applicazione  della  lettera  a)  del  precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La Commissione esaminatrice valuta la coerenza  dei  sopraccitati
titoli,   nonche’   di   equivalenti   titoli   stranieri,   con   la
professionalita’ specifica della  carriera  diplomatica  e/o  con  le
materie oggetto delle prove d’esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano  superato  le
prove d’esame.
Art. 9
Prove d’esame
1. Le prove d’esame, scritte e orali, sono dirette  ad  accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la  preparazione  linguistica
dei candidati. La prova d’esame orale e’ seguita da  eventuali  prove
facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale,  di  cui
al precedente art. 7, sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  d’esame
scritte che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal  congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea;
c) politica economica e  cooperazione  economica,  commerciale  e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualita’ internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra  le  seguenti:
francese, spagnolo e tedesco  (composizione,  senza  l’uso  di  alcun
dizionario, su tematiche di attualita’ internazionale).
3. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che  abbiano
riportato una  media  di  almeno  70  centesimi  nelle  cinque  prove
scritte, non meno  di  70  centesimi  nella  composizione  in  lingua
inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
4. La prova d’esame orale verte sulle materie che  hanno  formato
oggetto delle prove scritte, nonche’ sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilita’ di Stato;
c)  nozioni   istituzionali   di   diritto   civile   e   diritto
internazionale privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese  e  l’altra  lingua  straniera  scelta,  il
candidato  dovra’  sostenere  una  conversazione  su   tematiche   di
attualita’ internazionale.
Nel quadro della prova d’esame orale, il candidato e’ chiamato ad
esprimere  le  proprie  valutazioni  su   un   tema   dell’attualita’
internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine di
accertare le  sue  attitudini  ad  esprimersi  in  maniera  chiara  e
sintetica, ad argomentare in modo  persuasivo  il  proprio  punto  di
vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e’ valutata  insieme
con le altre materie su cui verte la prova  orale.  La  prova  orale,
comprensiva altresi’ di una prova pratica di informatica, e’  oggetto
di una valutazione unica.
5. Per  superare  la  prova  d’esame  orale,  il  candidato  deve
riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.
6. I programmi  di  esame  sono  pubblicati  nell’Allegato  2  al
presente bando.
Art. 10
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di  ammissione  al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o  piu’  lingue
straniere ufficiali, fatta eccezione per la lingua inglese e  per  la
lingua prescelta per la prova scritta di cui al  precedente  art.  9,
comma 2, lettera e).
2. Le  eventuali  prove  facoltative  di  lingua  straniera  sono
sostenute dai candidati al termine della prova d’esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua  straniera  consistono  in  una
conversazione su tematiche di attualita’ internazionale.
4. Per  le  prove  facoltative  in  lingua  tedesca  e  russa  il
candidato puo’ conseguire il seguente punteggio:
– fino  a  un  massimo  di  5  centesimi,  purche’  raggiunga  la
sufficienza  di  almeno  2  centesimi,  qualora  faccia  domanda   di
sostenere solamente una delle due prove di lingua;
– fino  a  un  massimo  di  8  centesimi,  purche’  raggiunga  la
sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle  due  prove  di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra  lingua  straniera,  diversa
dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo’ conseguire fino a  un
massimo di 4 centesimi per una  sola  lingua,  purche’  raggiunga  la
sufficienza di almeno 2,5  centesimi,  e  fino  a  un  massimo  di  6
centesimi per due o piu’ lingue, purche’ raggiunga la sufficienza, in
ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua  si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame  orale,  sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita’ di cui
al precedente art. 9, comma 5.
Art. 11
Voto finale delle prove d’esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d’esame e’ determinato sommando  la
media dei voti riportati nelle prove  d’esame  scritte  con  il  voto
riportato nella prova d’esame orale.  Al  voto  della  prova  d’esame
orale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua.
2. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e’  formata  dalla
Commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal  voto  finale
conseguito da ciascun candidato, a  cui  si  aggiungono  i  centesimi
eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell’art.
8 di questo bando.
3.  Il  Direttore  Generale  per  le  Risorse  e   l’Innovazione,
riconosciuta la regolarita’ del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
per  l’ammissione  in  carriera,  la  graduatoria   di   merito   dei
concorrenti che hanno superato le prove d’esame e dichiara  vincitori
i candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito  tenuto
conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita’ di
merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del concorso, e’ pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e sul sito www.esteri.it.
Art. 12
Modalita’ e calendario delle prove
1. La sede, il giorno e l’orario della prova attitudinale, di cui
al precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con  avviso  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  –  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami» – del 15 aprile 2011 e sul sito internet
del Ministero degli affari  esteri  www.esteri.it,  oltre  che  nella
bacheca dell’Ufficio V della Direzione  generale  per  le  Risorse  e
l’Innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di  notifica  a  tutti
gli effetti.  Pertanto  coloro  che  non  sono  stati  esclusi  dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo
e nell’ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 15  aprile  2011  e
sul sito internet del Ministero degli affari esteri.
2. Nell’ambito della prova attitudinale i candidati dispongono di
un’ora per il questionario a risposta multipla e  di  un’ora  per  la
relazione sintetica.
3.  La  Commissione  esaminatrice   stabilisce   l’ordine   delle
successive prove d’esame scritte sulla base  del  calendario  fissato
dalla Direzione generale per le Risorse e l’Innovazione del Ministero
degli affari esteri.
4. La sede, il giorno e l’orario delle prove d’esame scritte sono
resi noti  con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» – del  24
maggio 2011 e sul sito internet del Ministero  degli  affari  esteri,
oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione  generale  per
le Risorse e l’Innovazione. Con lo stesso avviso e’ resa nota la data
di pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri,
oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione  generale  per
le Risorse e  l’Innovazione,  dell’elenco  dei  candidati  ammessi  a
sostenere le  prove  scritte.  Tali  comunicazioni  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati  ammessi
alle prove scritte  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
nell’ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sito internet del
Ministero degli affari esteri dell’elenco  dei  candidati  ammessi  a
sostenere le prove scritte e’ resa nota  altresi’  dalla  Commissione
esaminatrice prima dell’inizio della  prova  attitudinale.  Anche  in
questo caso tale comunicazione ha valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti.
5. I candidati dispongono di cinque  ore  per  le  prove  d’esame
scritte di storia, diritto e politica economica (lettere a), b) e  c)
dell’art. 9, comma 2) e di tre ore per le prove  d’esame  scritte  di
lingua (lettere d) ed e) dell’art. 9, comma 2).
6. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
successive prove d’esame orali.
7. Ai candidati che conseguono l’ammissione  alla  prova  d’esame
orale, l’avviso di presentazione alla prova stessa, con l’indicazione
del  voto  riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte,  e’   dato
individualmente almeno venti giorni prima  della  data  in  cui  essi
devono sostenerla.
Art. 13
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d’esame
1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame  muniti  di
un documento di riconoscimento in corso di validita’.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera  o  blu  e  non
possono introdurre nella sede degli esami,  pena  l’esclusione  dalle
prove concorsuali, telefoni cellulari, carta  da  scrivere,  appunti,
manoscritti,  libri,   periodici,   giornali   quotidiani   e   altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne’  possono  portare  borse  o  simili,
capaci di contenere pubblicazioni.
Art. 14
Assunzione
1. Il candidato dichiarato  vincitore  e’  invitato  ad  assumere
servizio in  via  provvisoria,  sotto  riserva  di  accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per  la  nomina,  entro  i  termini
fissati  dall’Amministrazione.   Al   momento   dell’assunzione,   il
vincitore deve presentare una  dichiarazione  sottoscritta  sotto  la
propria responsabilita’  nella  quale  attesta  di  non  avere  altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi  in  nessuna
delle situazioni di  incompatibilita’  richiamate  nell’art.  53  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso  contrario  deve
presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro  il  termine
stabilito, decade dal diritto alla nomina.
2.  Ai  fini  dell’accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta all’Ufficio  V  della
Direzione generale per  le  Risorse  e  l’Innovazione,  entro  trenta
giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto
la propria responsabilita’ attestante che gli stati, fatti e qualita’
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione   al    concorso,    non    hanno    subito    variazioni.
L’Amministrazione  procede  a  controlli  sulla   veridicita’   delle
dichiarazioni rese.
3. L’Amministrazione ha facolta’ di sottoporre a visita medica  i
vincitori del concorso per accertarne l’idoneita’ fisica  all’impiego
o di richiedere loro la presentazione di un  certificato  medico  dal
quale risulti tale idoneita’.
Art. 15
Nomina
1.  I  vincitori  del  concorso,  assunti  in  servizio  in   via
provvisoria,  sempre  che  risultino  in   possesso   dei   requisiti
prescritti dal bando, sono nominati, con decreto del  Ministro  degli
affari esteri, segretari  di  legazione  in  prova  per  prestare  il
servizio di prova stabilito dall’art. 103 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 16
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  osservano  le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, n. 72 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e
integrazioni, nonche’ le disposizioni sul reclutamento del  personale
contenute nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 21 marzo 2011
Il Direttore Generale
per le Risorse e l’Innovazione
Verderame

CONCORSO   (scad.  4 maggio 2011)
Concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti                  di Segretario di Legazione in prova
IL DIRETTORE GENERALE                    per le risorse e l’innovazione      Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidentedella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,n. 686, e successive modifiche;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,n. 18, e successive modifiche;     Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il  decreto  legislativo24  marzo  2000,  n.  85,  concernenti  il  riordino  della  carrieradiplomatica;     Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  1°aprile 2008, n.  72,  recante  il  regolamento  per  il  concorso  diammissione alla carriera diplomatica;     Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favoredei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;     Considerato che la condizione di persona priva della vista non e’compatibile con l’esigenza di assicurare  l’adempimento  dei  compitiistituzionali  cui  e’   tenuto   il   funzionario   della   carrieradiplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono  ilpieno possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia  alservizio  da  svolgere  presso  la  sede  centrale  che   presso   lerappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;     Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;     Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernenteil codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna;     Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazionedella  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pariopportunita’ e della parita’ di trattamento fra  uomini  e  donne  inmateria di occupazione e impiego;     Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmenteincoraggiate;     Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degliStati membri  dell’Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  leamministrazioni pubbliche;     Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  delPresidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi  del  quale  non  puo’prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti neiruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui  siaccede in applicazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.56;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,n. 487, recante norme  sull’accesso  agli  impieghi  nelle  pubblicheamministrazioni  e  le  modalita’  di  svolgimento  dei  concorsi,  esuccessive modifiche e integrazioni;     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  ilcodice in materia di protezione dei dati personali;     Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizionilegislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazioneamministrativa;     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante normegenerali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delleamministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’art. 3,  comma  1,  el’art. 35;     Considerate  le  accresciute  responsabilita’   in   materia   disicurezza  internazionale  derivanti  dall’entrata  in   vigore   delTrattato di Lisbona e la necessita’ di adempiere tempestivamente agliobblighi gravanti per l’Italia, in quanto  Stato  membro  dell’UnioneEuropea, per l’istituzione di un Servizio Europeo di Azione  Esterna,che  richiedera’  di  mettere  a   disposizione   delle   istituzionidell’Unione Europea funzionari della carriera diplomatica;     Visto  l’art.  4  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.   1,convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza ilMinistero degli affari esteri, in deroga  alle  vigenti  disposizionisul blocco delle assunzioni nel pubblico  impiego,  nei  cinque  anni2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla  carrieradiplomatica e ad assumere un contingente annuo  non  superiore  a  35segretari di legazione in prova;     Considerato  che,  nell’organico  del  grado  di  segretario   dilegazione, le vacanze sono in numero ampiamente  superiore  ai  postimessi a concorso;                                Decreta:                                  Art. 1                             Posti a concorso       1. E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventinove postidi segretario di legazione in prova.     2. Quattro dei ventinove posti messi a concorso sono riservati aidipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati  nella  terzaarea, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2,comma 1, punto 3) e con almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizionella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale  (exarea C).     3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo,  senon utilizzati, sono conferiti agli idonei.

Art. 2                        Requisiti per l’ammissione       1. Per l’ammissione  alle  prove  concorsuali  sono  necessari  iseguenti requisiti:     1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;     2) eta’ non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data  discadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per lapresentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.     Il limite di eta’ di trentacinque anni puo’ essere innalzato  perun massimo complessivo di tre anni ed e’ elevato:     a) di un anno per i candidati coniugati;     b) di un anno per ogni figlio vivente;     c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le  categorie  dicui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e’  estesolo stesso beneficio;     d) di un periodo pari all’effettivo servizio  prestato,  comunquenon superiore a tre anni, a favore di cittadini  che  hanno  prestatoservizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure inqualita’ di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,o servizio civile nazionale;     e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civilidi  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  per  gli  ufficiali  esottufficiali dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica  cessatid’autorita’   o   a   domanda,   per   gli   ufficiali,    ispettori,sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  serviziopermanente dell’Arma dei Carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  diFinanza, nonche’ delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi diPolizia;     f) di un periodo pari all’effettivo servizio  prestato,  comunquenon superiore a tre anni,  per  i  candidati  che  prestano  o  hannoprestato servizio anche non continuativo, in qualita’  di  funzionariinternazionali,  per  almeno  due  anni  presso   le   organizzazioniinternazionali.  Sono   considerati   funzionari   internazionali   icittadini italiani che siano stati assunti  presso  un’organizzazioneinternazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempoindeterminato o determinato per posti per i  quali  e’  richiesto  ilpossesso di titoli di studio di livello universitario;     3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, dicui  al  decreto  del  Ministero  dell’universita’  e  della  ricercascientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe  n.60/S), scienze dell’economia (classe n. 64/S), scienze della politica(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe  n.71/S), scienze economiche per l’ambiente  e  la  cultura  (classe  n.83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze  per  lacooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.99/S), nonche’ la laurea magistrale a ciclo unico  in  giurisprudenza(classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di  legge;  oppureun diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze  politiche,  scienzeinternazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui  all’art.1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e  ogni  altro  equiparato  anorma  di  legge,  conseguito  presso  universita’  o   istituti   diistruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia  intervenuto  undecreto di  equiparazione  o  equipollenza,  e’  cura  del  candidatospecificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.Per comodita’ di consultazione, e’ allegato  al  bando  l’elenco  deititoli di studio  accademici  che  consentono  la  partecipazione  alconcorso in virtu’ dei principali provvedimenti di  equiparazione  edequipollenza (Allegato 1).     I  candidati  in  possesso  di   titolo   accademico   conseguitoall’estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche’ il titolo siastato riconosciuto dal Ministero  dell’universita’  e  della  ricercascientifica equipollente a uno di  quelli  sopraindicati.  In  questocaso e’  cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta  equipollenzamediante l’esibizione del provvedimento che la dichiara.     I candidati in possesso di titolo  accademico  rilasciato  da  unPaese  dell’Unione  Europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,purche’ il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3,  del  decretolegislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Il  candidato  e’  ammesso  conriserva alle prove di concorso  in  attesa  dell’emanazione  di  taledecreto. L’avvenuta attivazione della procedura di equiparazione devecomunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal  concorso,  primadell’espletamento delle prove orali;     4)  idoneita’  psico-fisica  tale  da  permettere   di   svolgerel’attivita’ diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che  insedi estere e, in  particolare,  in  quelle  con  caratteristiche  didisagio. L’Amministrazione  si  riserva  di  accertare  in  qualsiasimomento l’idoneita’ psico-fisica dei candidati;     5) godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono  accedere  alconcorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall’elettorato  politicoattivo e coloro che siano stati destituiti  dall’impiego  presso  unapubblica amministrazione ovvero che siano stati  dichiarati  decadutida un impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  ai  sensidelle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi  nazionalidi lavoro relativi al personale dei vari comparti.     2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  discadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  diammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del bando).     3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati  che,  neiconcorsi banditi dopo il 1° gennaio  2003,  abbiano  gia’  portato  atermine per tre volte, senza superarle, le prove scritte  d’esame  dicui all’art. 9, comma 2 di questo bando.     4. L’Amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimentomotivato,  l’esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  deirequisiti elencati in questo articolo.

Art. 3           Presentazione della domanda di ammissione al concorso       1. Il candidato invia la domanda di ammissione  al  concorso  pervia telematica, compilando il modulo on line  all’indirizzo  internethttps://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione  e  l’invio  online della domanda devono essere  completati  entro  le  ore  24  delquarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti  dalgiorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella  GazzettaUfficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi  edesami».  La  data  di  presentazione  on  line   della   domanda   dipartecipazione al concorso e’  certificata  dal  sistema  informaticoche, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  nonpermette piu’ l’accesso e l’invio del modulo elettronico.     Il candidato che, dopo aver superato la prova attitudinale di cuiall’art. 7, e’ ammesso alle  prove  scritte  stampa  la  domanda,  lasottoscrive e la consegna a mano durante le prove scritte stesse o lainvia al seguente indirizzo: «Ministero degli Affari  Esteri  –  DGRIUfficio V – Concorso Diplomatico –  Piazzale  della  Farnesina,  1  -00135 Roma» entro tre giorni dalla conclusione delle  prove  scritte.Al modulo cartaceo il candidato allega fotocopia di un  documento  diidentita’ in corso di validita’.  In  alternativa,  il  candidato  inpossesso di casella di posta elettronica  certificata  puo’  inviare,entro lo stesso termine, copia della domanda stampata e  sottoscrittaall’indirizzo      di       posta       elettronica       certificatadgri.05@cert.esteri.it.     2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propriaresponsabilita’  e  ai  sensi  delle  norme   sull’autocertificazione(articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28dicembre 2000, n. 445):     a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se  natoall’estero, il comune italiano nei cui registri di  stato  civile  e’stato trascritto l’atto di nascita; il candidato che  ha  compiuto  itrentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra  quelliindicati all’art. 2, comma 1, punto 2 di  questo  bando)  ha  dirittoall’elevazione del limite massimo di eta’;     b) il possesso della cittadinanza italiana;     c) il comune di residenza;     d) il godimento dei diritti politici;     e) il comune presso il quale e’ iscritto nelle  liste  elettoralioppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalleliste medesime;     f)  le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle   riportateall’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;     g) il titolo di studio di cui e’ in possesso, specificando pressoquale  universita’  o  istituto  equiparato  e’  stato  conseguito  eprecisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata;     h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di  pubblicheamministrazioni o di  enti  pubblici,  le  cause  di  risoluzione  dieventuali precedenti rapporti di pubblico  impiego  e  gli  eventualiprocedimenti disciplinari subiti o in corso;     i) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione dellariserva di cui all’art. 1, comma 2, di questo bando. I dipendenti delMinistero degli affari esteri  inquadrati  nella  terza  area  devonospecificare il periodo  di  servizio  nell’area  o  nella  precedentecorrispondente area funzionale;     l) la  non  sussistenza  della  condizione  di  esclusione  dallapartecipazione al  concorso  per  la  carriera  diplomatica  previstadall’art. 2, comma 3 di questo bando;     m) in quale lingua intende sostenere  la  seconda  prova  scritta(art. 9, comma 2, lettera e) di questo bando);     n) quali prove  linguistiche  facoltative  intende  eventualmentesostenere (art. 10 di questo bando);     o) gli eventuali titoli che  possono  dare  punteggio  aggiuntivo(art. 8 di questo bando);     p) gli  eventuali  titoli,  di  cui  all’Allegato  3,  che  dannodiritto, a parita’ di punteggio, a preferenza.     3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  possedutial  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  diammissione al concorso. I titoli non espressamente  dichiarati  nelladomanda di ammissione  alle  prove  concorsuali  non  sono  presi  inconsiderazione.  L’Amministrazione  si  riserva  di   accertarne   lasussistenza.     4. Il candidato deve specificare  l’indirizzo  –  comprensivo  dicodice di avviamento postale, di numero telefonico e del recapito  diposta  elettronica  –  presso  cui  chiede  che  siano  trasmesse  lecomunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno  di  farconoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.     5. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenzache l’idoneita’ psico-fisica a svolgere l’attivita’  diplomatica  siapresso l’Amministrazione centrale che in sedi  estere,  ivi  compresequelle con caratteristiche  di  disagio,  costituisce  requisito  perl’ammissione al concorso.     6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamentodei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedureconcorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  diammissione al concorso sono trattati per le finalita’ di gestione delconcorso medesimo, presso  una  banca  dati  automatizzata,  e  anchesuccessivamente all’eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,per le finalita’ inerenti alla gestione  del  rapporto  medesimo.  IlMinistero  degli  affari  esteri  puo’  comunicare  i  predetti  datiunicamente alle amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessateallo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economicadel candidato. Gli interessati possono  far  valere  i  diritti  lorospettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri,  Direzionegenerale per le Risorse e l’Innovazione – Ufficio V,  Piazzale  dellaFarnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei  dati  personali.  Ilresponsabile del trattamento e’ il capo del suddetto  Ufficio  V,  ilquale  garantisce  anche  il  rispetto  delle  norme  in  materia  disicurezza.     7. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  lapropria  condizione  e  specifica  l’ausilio  e  i  tempi  aggiuntivieventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove.  E’  fattocomunque salvo  il  requisito  dell’idoneita’  psico-fisica  tale  dapermettere   di   svolgere   l’attivita’   diplomatica   sia   pressol’Amministrazione centrale che in sedi estere, e  in  particolare  inquelle con caratteristiche di disagio.     8. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorsoincomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  dipartecipazione al concorso presentate con modalita’ diverse da quelledi cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali nonsia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. Lamancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7)  e  dalle  provescritte (art. 9, comma 2) non costituisce,  in  ogni  caso,  garanziadella  regolarita’,  ne’  sana  la  irregolarita’  della  domanda  dipartecipazione al concorso.     9. Il Ministero degli affari esteri non e’ responsabile  in  casodi smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidatoquando tale smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  oincomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito  oppure  damancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito  rispettoa quello  indicato  nella  domanda,  nonche’  da  eventuali  disguidipostali o comunque imputabili a fatto di terzo,  a  caso  fortuito  oforza maggiore.

Art. 4                    Esclusione dalle prove concorsuali       1. Fino  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  tutti  icandidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.     2.  L’Amministrazione  puo’  disporre  in   ogni   momento,   conprovvedimento motivato, l’esclusione dal  concorso  per  difetto  deirequisiti  prescritti,  nonche’  per  la  mancata  osservanza   dellemodalita’ e dei termini stabiliti in questo bando.

Art. 5                         Commissione esaminatrice       1. La  Commissione  esaminatrice  e’  nominata  con  decreto  delDirettore Generale per le Risorse e l’Innovazione ed e’  composta  dasette membri effettivi, incluso il Presidente.     2. La Commissione e’  composta  da  un  Ambasciatore  o  MinistroPlenipotenziario, in servizio o a riposo,  che  la  presiede,  da  unConsigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della  Cortedei Conti, da due funzionari diplomatici di  grado  non  inferiore  aconsigliere  d’ambasciata  e  da  tre  professori  di  I  fascia   diuniversita’ pubbliche e private per le materie  che  formano  oggettodelle prove scritte di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b)  e  c)di questo bando.     3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti  perla prova attitudinale e per la prova d’esame orale,  nonche’  per  leprove  di  lingua  obbligatorie  e  facoltative.  I  membri  aggiuntipartecipano ai lavori  della  Commissione  per  quanto  attiene  allerispettive materie.     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario  dellacarriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  consigliere   dilegazione, al quale puo’ essere aggiunto un vice segretario, anche digrado inferiore, appartenente alla stessa carriera.     5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente,  tranne  cheper la scelta, la correzione e la valutazione  delle  prove  scritte,nonche’ durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, lesue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato  o  Avvocato  delloStato o Magistrato della Corte dei Conti.

Art. 6                           Procedura di concorso       1. Il concorso si articola in:     a) prova attitudinale;     b) valutazione dei titoli;     c) prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove  facoltativedi lingua.     2. Il punteggio per  ogni  prova  scritta  e  orale,  incluse  leeventuali prove facoltative, e’ espresso in centesimi,  ad  eccezionedi quanto previsto nel successivo art.  7,  comma  3,  per  la  provaattitudinale.

Art. 7                            Prova attitudinale       1. La prova attitudinale e’ volta ad accertare la  capacita’  delcandidato  di  svolgere  l’attivita’  diplomatica,  con   particolareriferimento alle capacita’ di analisi, di sintesi, di  logicita’  delragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. La  provaattitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.     2. La prova attitudinale si articola in:     a) un questionario psico-attitudinale consistente in 60 quesiti arisposta multipla e a correzione informatizzata;     b)  una  relazione  sintetica  su  un  caso  concreto  di  naturainternazionale, da redigersi in lingua  italiana,  eventualmente  conl’ausilio di documentazione, anche in lingua inglese,  fornita  dallaCommissione  esaminatrice.  Non  e’   consentito   l’uso   di   alcundizionario.     3. Sono ammessi alle prove d’esame scritte di cui  al  successivoart. 9, comma 2 i candidati che nella prova attitudinale, di  cui  alprecedente comma 2, lettere a) e b), abbiano  risposto  correttamentead almeno due terzi dei quesiti inclusi nel questionario  a  rispostamultipla e abbiano riportato l’idoneita’ nella  relazione  sintetica.Per conseguire il giudizio di idoneita’ nella relazione sintetica  ilcandidato deve dimostrare di possedere le capacita’ di cui  al  comma1.

Art. 8                                  Titoli       1. Il punteggio per  i  titoli  e’  assegnato  dalla  Commissioneesaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art.9, comma  2,  e  prima  dell’inizio  della  correzione  dei  relativielaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato.     2. La  Commissione  puo’  assegnare  complessivamente  fino  a  6centesimi per i seguenti titoli:     a) titoli universitari anche stranieri post-laurea  e  di  masteruniversitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma3: fino a 3 centesimi;     b) attivita’ lavorativa a livello di  funzionario  svolta  pressoorganizzazioni  internazionali  secondo  le  modalita’  di   cui   alprecedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.     3. Ai fini dell’applicazione  della  lettera  a)  del  precedentecomma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitaripost-laurea:     a) diploma di specializzazione;     b) dottorato di ricerca;     c) master universitari di primo e di secondo livello.     La Commissione esaminatrice valuta la coerenza  dei  sopraccitatititoli,   nonche’   di   equivalenti   titoli   stranieri,   con   laprofessionalita’ specifica della  carriera  diplomatica  e/o  con  lematerie oggetto delle prove d’esame.     4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggiocomplessivo finale conseguito dai candidati che abbiano  superato  leprove d’esame.

Art. 9                               Prove d’esame       1. Le prove d’esame, scritte e orali, sono dirette  ad  accertarela cultura, le conoscenze accademiche e la  preparazione  linguisticadei candidati. La prova d’esame orale e’ seguita da  eventuali  provefacoltative orali di lingua.     2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale,  di  cuial precedente art. 7, sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  d’esamescritte che vertono sulle seguenti materie:     a) storia delle relazioni internazionali a partire dal  congressodi Vienna;     b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea;     c) politica economica e  cooperazione  economica,  commerciale  efinanziaria multilaterale;     d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,su tematiche di attualita’ internazionale);     e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra  le  seguenti:francese, spagnolo e tedesco  (composizione,  senza  l’uso  di  alcundizionario, su tematiche di attualita’ internazionale).     3. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che  abbianoriportato una  media  di  almeno  70  centesimi  nelle  cinque  provescritte, non meno  di  70  centesimi  nella  composizione  in  linguainglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.     4. La prova d’esame orale verte sulle materie che  hanno  formatooggetto delle prove scritte, nonche’ sulle seguenti materie:     a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);     b) contabilita’ di Stato;     c)  nozioni   istituzionali   di   diritto   civile   e   dirittointernazionale privato;     d) geografia politica ed economica.     Per la lingua inglese  e  l’altra  lingua  straniera  scelta,  ilcandidato  dovra’  sostenere  una  conversazione  su   tematiche   diattualita’ internazionale.     Nel quadro della prova d’esame orale, il candidato e’ chiamato adesprimere  le  proprie  valutazioni  su   un   tema   dell’attualita’internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine diaccertare le  sue  attitudini  ad  esprimersi  in  maniera  chiara  esintetica, ad argomentare in modo  persuasivo  il  proprio  punto  divista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e’ valutata  insiemecon le altre materie su cui verte la prova  orale.  La  prova  orale,comprensiva altresi’ di una prova pratica di informatica, e’  oggettodi una valutazione unica.     5. Per  superare  la  prova  d’esame  orale,  il  candidato  deveriportare un punteggio di almeno 60 centesimi.     6. I programmi  di  esame  sono  pubblicati  nell’Allegato  2  alpresente bando.

Art. 10                   Prove facoltative di lingua straniera       1. I candidati possono chiedere, nella domanda di  ammissione  alconcorso, di sostenere prove facoltative orali in una o  piu’  linguestraniere ufficiali, fatta eccezione per la lingua inglese e  per  lalingua prescelta per la prova scritta di cui al  precedente  art.  9,comma 2, lettera e).     2. Le  eventuali  prove  facoltative  di  lingua  straniera  sonosostenute dai candidati al termine della prova d’esame orale.     3. Le prove facoltative di lingua  straniera  consistono  in  unaconversazione su tematiche di attualita’ internazionale.     4. Per  le  prove  facoltative  in  lingua  tedesca  e  russa  ilcandidato puo’ conseguire il seguente punteggio:     – fino  a  un  massimo  di  5  centesimi,  purche’  raggiunga  lasufficienza  di  almeno  2  centesimi,  qualora  faccia  domanda   disostenere solamente una delle due prove di lingua;     – fino  a  un  massimo  di  8  centesimi,  purche’  raggiunga  lasufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle  due  prove  dilingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.     5. Per le prove facoltative in altra  lingua  straniera,  diversadalle lingue tedesca e russa, il candidato puo’ conseguire fino a  unmassimo di 4 centesimi per una  sola  lingua,  purche’  raggiunga  lasufficienza di almeno 2,5  centesimi,  e  fino  a  un  massimo  di  6centesimi per due o piu’ lingue, purche’ raggiunga la sufficienza, inciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi.     6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua  siaggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame  orale,  sempreche essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita’ di cuial precedente art. 9, comma 5.

Art. 11          Voto finale delle prove d’esame e graduatoria di merito       1. Il voto finale delle prove d’esame e’ determinato sommando  lamedia dei voti riportati nelle prove  d’esame  scritte  con  il  votoriportato nella prova d’esame orale.  Al  voto  della  prova  d’esameorale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  provefacoltative di lingua.     2. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e’  formata  dallaCommissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal  voto  finaleconseguito da ciascun candidato, a  cui  si  aggiungono  i  centesimieventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell’art.8 di questo bando.     3.  Il  Direttore  Generale  per  le  Risorse  e   l’Innovazione,riconosciuta la regolarita’ del procedimento  del  concorso,  approvacon proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisitiper  l’ammissione  in  carriera,  la  graduatoria   di   merito   deiconcorrenti che hanno superato le prove d’esame e dichiara  vincitorii candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito  tenutoconto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita’ dimerito, previsti dalle vigenti disposizioni.     4. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitoridel concorso, e’ pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministerodegli affari esteri e sul sito www.esteri.it.

Art. 12                    Modalita’ e calendario delle prove       1. La sede, il giorno e l’orario della prova attitudinale, di cuial precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con  avviso  pubblicatonella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  –  4ª  seriespeciale «Concorsi ed esami» – del 15 aprile 2011 e sul sito internetdel Ministero degli affari  esteri  www.esteri.it,  oltre  che  nellabacheca dell’Ufficio V della Direzione  generale  per  le  Risorse  el’Innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di  notifica  a  tuttigli effetti.  Pertanto  coloro  che  non  sono  stati  esclusi  dallaprocedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogoe nell’ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 15  aprile  2011  esul sito internet del Ministero degli affari esteri.     2. Nell’ambito della prova attitudinale i candidati dispongono diun’ora per il questionario a risposta multipla e  di  un’ora  per  larelazione sintetica.     3.  La  Commissione  esaminatrice   stabilisce   l’ordine   dellesuccessive prove d’esame scritte sulla base  del  calendario  fissatodalla Direzione generale per le Risorse e l’Innovazione del Ministerodegli affari esteri.     4. La sede, il giorno e l’orario delle prove d’esame scritte sonoresi noti  con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dellaRepubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» – del  24maggio 2011 e sul sito internet del Ministero  degli  affari  esteri,oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione  generale  perle Risorse e l’Innovazione. Con lo stesso avviso e’ resa nota la datadi pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri,oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione  generale  perle Risorse e  l’Innovazione,  dell’elenco  dei  candidati  ammessi  asostenere le  prove  scritte.  Tali  comunicazioni  hanno  valore  dinotifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati  ammessialle prove scritte  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  enell’ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sito internet delMinistero degli affari esteri dell’elenco  dei  candidati  ammessi  asostenere le prove scritte e’ resa nota  altresi’  dalla  Commissioneesaminatrice prima dell’inizio della  prova  attitudinale.  Anche  inquesto caso tale comunicazione ha valore  di  notifica  a  tutti  glieffetti.     5. I candidati dispongono di cinque  ore  per  le  prove  d’esamescritte di storia, diritto e politica economica (lettere a), b) e  c)dell’art. 9, comma 2) e di tre ore per le prove  d’esame  scritte  dilingua (lettere d) ed e) dell’art. 9, comma 2).     6. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  dellesuccessive prove d’esame orali.     7. Ai candidati che conseguono l’ammissione  alla  prova  d’esameorale, l’avviso di presentazione alla prova stessa, con l’indicazionedel  voto  riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte,  e’   datoindividualmente almeno venti giorni prima  della  data  in  cui  essidevono sostenerla.

Art. 13           Accesso alla sede di svolgimento delle prove d’esame       1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame  muniti  diun documento di riconoscimento in corso di validita’.     2. I candidati devono essere muniti di penna nera  o  blu  e  nonpossono introdurre nella sede degli esami,  pena  l’esclusione  dalleprove concorsuali, telefoni cellulari, carta  da  scrivere,  appunti,manoscritti,  libri,   periodici,   giornali   quotidiani   e   altrepubblicazioni di alcun tipo, ne’  possono  portare  borse  o  simili,capaci di contenere pubblicazioni.

Art. 14                                Assunzione       1. Il candidato dichiarato  vincitore  e’  invitato  ad  assumereservizio in  via  provvisoria,  sotto  riserva  di  accertamento  delpossesso dei requisiti prescritti per  la  nomina,  entro  i  terminifissati  dall’Amministrazione.   Al   momento   dell’assunzione,   ilvincitore deve presentare una  dichiarazione  sottoscritta  sotto  lapropria responsabilita’  nella  quale  attesta  di  non  avere  altrirapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi  in  nessunadelle situazioni di  incompatibilita’  richiamate  nell’art.  53  deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso  contrario  devepresentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro  il  terminestabilito, decade dal diritto alla nomina.     2.  Ai  fini  dell’accertamento  del   possesso   dei   requisitiprescritti per la nomina, il vincitore presenta all’Ufficio  V  dellaDirezione generale per  le  Risorse  e  l’Innovazione,  entro  trentagiorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sottola propria responsabilita’ attestante che gli stati, fatti e qualita’personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda diammissione   al    concorso,    non    hanno    subito    variazioni.L’Amministrazione  procede  a  controlli  sulla   veridicita’   delledichiarazioni rese.     3. L’Amministrazione ha facolta’ di sottoporre a visita medica  ivincitori del concorso per accertarne l’idoneita’ fisica  all’impiegoo di richiedere loro la presentazione di un  certificato  medico  dalquale risulti tale idoneita’.

Art. 15                                  Nomina       1.  I  vincitori  del  concorso,  assunti  in  servizio  in   viaprovvisoria,  sempre  che  risultino  in   possesso   dei   requisitiprescritti dal bando, sono nominati, con decreto del  Ministro  degliaffari esteri, segretari  di  legazione  in  prova  per  prestare  ilservizio di prova stabilito dall’art. 103 del decreto del  Presidentedella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 16                           Norma di salvaguardia       1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  osservano  ledisposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°aprile 2008, n. 72 e, in quanto compatibili, le disposizioni generalisullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto  del  Presidentedella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del  Presidentedella Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche eintegrazioni, nonche’ le disposizioni sul reclutamento del  personalecontenute nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.     Il presente decreto sara’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficialedella Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».       Roma, 21 marzo 2011                                             Il Direttore Generale                                             per le Risorse e l’Innovazione                                                   Verderame

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