CONCORSO (scad. 4 maggio 2011)
Concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di Segretario di Legazione in prova
IL DIRETTORE GENERALE per le risorse e l’innovazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidentedella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,n. 18, e successive modifiche; Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carrieradiplomatica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°aprile 2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso diammissione alla carriera diplomatica; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favoredei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e’compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compitiistituzionali cui e’ tenuto il funzionario della carrieradiplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono ilpieno possesso del requisito della vista, in relazione sia alservizio da svolgere presso la sede centrale che presso lerappresentanze diplomatiche e consolari all’estero; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernenteil codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazionedella direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pariopportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne inmateria di occupazione e impiego; Considerato che le candidature femminili sono particolarmenteincoraggiate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degliStati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso leamministrazioni pubbliche; Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto delPresidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo’prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti neiruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui siaccede in applicazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubblicheamministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, esuccessive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante ilcodice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante normegenerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’art. 3, comma 1, el’art. 35; Considerate le accresciute responsabilita’ in materia disicurezza internazionale derivanti dall’entrata in vigore delTrattato di Lisbona e la necessita’ di adempiere tempestivamente agliobblighi gravanti per l’Italia, in quanto Stato membro dell’UnioneEuropea, per l’istituzione di un Servizio Europeo di Azione Esterna,che richiedera’ di mettere a disposizione delle istituzionidell’Unione Europea funzionari della carriera diplomatica; Visto l’art. 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza ilMinistero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizionisul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carrieradiplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35segretari di legazione in prova; Considerato che, nell’organico del grado di segretario dilegazione, le vacanze sono in numero ampiamente superiore ai postimessi a concorso; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventinove postidi segretario di legazione in prova. 2. Quattro dei ventinove posti messi a concorso sono riservati aidipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terzaarea, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2,comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizionella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale (exarea C). 3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, senon utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2 Requisiti per l’ammissione 1. Per l’ammissione alle prove concorsuali sono necessari iseguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 2) eta’ non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data discadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per lapresentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. Il limite di eta’ di trentacinque anni puo’ essere innalzato perun massimo complessivo di tre anni ed e’ elevato: a) di un anno per i candidati coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie dicui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e’ estesolo stesso beneficio; d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunquenon superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestatoservizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure inqualita’ di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,o servizio civile nazionale; e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civilidi ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali esottufficiali dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica cessatid’autorita’ o a domanda, per gli ufficiali, ispettori,sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in serviziopermanente dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia diFinanza, nonche’ delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi diPolizia; f) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunquenon superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hannoprestato servizio anche non continuativo, in qualita’ di funzionariinternazionali, per almeno due anni presso le organizzazioniinternazionali. Sono considerati funzionari internazionali icittadini italiani che siano stati assunti presso un’organizzazioneinternazionale a titolo permanente o a contratto a tempoindeterminato o determinato per posti per i quali e’ richiesto ilpossesso di titoli di studio di livello universitario; 3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, dicui al decreto del Ministero dell’universita’ e della ricercascientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n.60/S), scienze dell’economia (classe n. 64/S), scienze della politica(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n.71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n.83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per lacooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.99/S), nonche’ la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza(classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppureun diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienzeinternazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all’art.1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato anorma di legge, conseguito presso universita’ o istituti diistruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto undecreto di equiparazione o equipollenza, e’ cura del candidatospecificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.Per comodita’ di consultazione, e’ allegato al bando l’elenco deititoli di studio accademici che consentono la partecipazione alconcorso in virtu’ dei principali provvedimenti di equiparazione edequipollenza (Allegato 1). I candidati in possesso di titolo accademico conseguitoall’estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche’ il titolo siastato riconosciuto dal Ministero dell’universita’ e della ricercascientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questocaso e’ cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenzamediante l’esibizione del provvedimento che la dichiara. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da unPaese dell’Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali,purche’ il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e’ ammesso conriserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di taledecreto. L’avvenuta attivazione della procedura di equiparazione devecomunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, primadell’espletamento delle prove orali; 4) idoneita’ psico-fisica tale da permettere di svolgerel’attivita’ diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che insedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche didisagio. L’Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasimomento l’idoneita’ psico-fisica dei candidati; 5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere alconcorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politicoattivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso unapubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decadutida un impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensidelle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionalidi lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data discadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande diammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del bando). 3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, neiconcorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia’ portato atermine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d’esame dicui all’art. 9, comma 2 di questo bando. 4. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimentomotivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto deirequisiti elencati in questo articolo.
Art. 3 Presentazione della domanda di ammissione al concorso 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso pervia telematica, compilando il modulo on line all’indirizzo internethttps://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le ore 24 delquarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dalgiorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi edesami». La data di presentazione on line della domanda dipartecipazione al concorso e’ certificata dal sistema informaticoche, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, nonpermette piu’ l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Il candidato che, dopo aver superato la prova attitudinale di cuiall’art. 7, e’ ammesso alle prove scritte stampa la domanda, lasottoscrive e la consegna a mano durante le prove scritte stesse o lainvia al seguente indirizzo: «Ministero degli Affari Esteri – DGRIUfficio V – Concorso Diplomatico – Piazzale della Farnesina, 1 -00135 Roma» entro tre giorni dalla conclusione delle prove scritte.Al modulo cartaceo il candidato allega fotocopia di un documento diidentita’ in corso di validita’. In alternativa, il candidato inpossesso di casella di posta elettronica certificata puo’ inviare,entro lo stesso termine, copia della domanda stampata e sottoscrittaall’indirizzo di posta elettronica certificatadgri.05@cert.esteri.it. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propriaresponsabilita’ e ai sensi delle norme sull’autocertificazione(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se natoall’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e’stato trascritto l’atto di nascita; il candidato che ha compiuto itrentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelliindicati all’art. 2, comma 1, punto 2 di questo bando) ha dirittoall’elevazione del limite massimo di eta’; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune di residenza; d) il godimento dei diritti politici; e) il comune presso il quale e’ iscritto nelle liste elettoralioppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalleliste medesime; f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportateall’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero; g) il titolo di studio di cui e’ in possesso, specificando pressoquale universita’ o istituto equiparato e’ stato conseguito eprecisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubblicheamministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione dieventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventualiprocedimenti disciplinari subiti o in corso; i) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione dellariserva di cui all’art. 1, comma 2, di questo bando. I dipendenti delMinistero degli affari esteri inquadrati nella terza area devonospecificare il periodo di servizio nell’area o nella precedentecorrispondente area funzionale; l) la non sussistenza della condizione di esclusione dallapartecipazione al concorso per la carriera diplomatica previstadall’art. 2, comma 3 di questo bando; m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta(art. 9, comma 2, lettera e) di questo bando); n) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmentesostenere (art. 10 di questo bando); o) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo(art. 8 di questo bando); p) gli eventuali titoli, di cui all’Allegato 3, che dannodiritto, a parita’ di punteggio, a preferenza. 3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere possedutial termine di scadenza per la presentazione della domanda diammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nelladomanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi inconsiderazione. L’Amministrazione si riserva di accertarne lasussistenza. 4. Il candidato deve specificare l’indirizzo – comprensivo dicodice di avviamento postale, di numero telefonico e del recapito diposta elettronica – presso cui chiede che siano trasmesse lecomunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno di farconoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenzache l’idoneita’ psico-fisica a svolgere l’attivita’ diplomatica siapresso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi compresequelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito perl’ammissione al concorso. 6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamentodei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedureconcorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande diammissione al concorso sono trattati per le finalita’ di gestione delconcorso medesimo, presso una banca dati automatizzata, e anchesuccessivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,per le finalita’ inerenti alla gestione del rapporto medesimo. IlMinistero degli affari esteri puo’ comunicare i predetti datiunicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessateallo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economicadel candidato. Gli interessati possono far valere i diritti lorospettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri, Direzionegenerale per le Risorse e l’Innovazione – Ufficio V, Piazzale dellaFarnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Ilresponsabile del trattamento e’ il capo del suddetto Ufficio V, ilquale garantisce anche il rispetto delle norme in materia disicurezza. 7. Il candidato diversamente abile indica nella domanda lapropria condizione e specifica l’ausilio e i tempi aggiuntivieventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E’ fattocomunque salvo il requisito dell’idoneita’ psico-fisica tale dapermettere di svolgere l’attivita’ diplomatica sia pressol’Amministrazione centrale che in sedi estere, e in particolare inquelle con caratteristiche di disagio. 8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorsoincomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande dipartecipazione al concorso presentate con modalita’ diverse da quelledi cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali nonsia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. Lamancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle provescritte (art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanziadella regolarita’, ne’ sana la irregolarita’ della domanda dipartecipazione al concorso. 9. Il Ministero degli affari esteri non e’ responsabile in casodi smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidatoquando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte oincomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure damancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispettoa quello indicato nella domanda, nonche’ da eventuali disguidipostali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito oforza maggiore.
Art. 4 Esclusione dalle prove concorsuali 1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti icandidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. L’Amministrazione puo’ disporre in ogni momento, conprovvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto deirequisiti prescritti, nonche’ per la mancata osservanza dellemodalita’ e dei termini stabiliti in questo bando.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e’ nominata con decreto delDirettore Generale per le Risorse e l’Innovazione ed e’ composta dasette membri effettivi, incluso il Presidente. 2. La Commissione e’ composta da un Ambasciatore o MinistroPlenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da unConsigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Cortedei Conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore aconsigliere d’ambasciata e da tre professori di I fascia diuniversita’ pubbliche e private per le materie che formano oggettodelle prove scritte di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c)di questo bando. 3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti perla prova attitudinale e per la prova d’esame orale, nonche’ per leprove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiuntipartecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene allerispettive materie. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dellacarriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere dilegazione, al quale puo’ essere aggiunto un vice segretario, anche digrado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tranne cheper la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,nonche’ durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, lesue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato delloStato o Magistrato della Corte dei Conti.
Art. 6 Procedura di concorso 1. Il concorso si articola in: a) prova attitudinale; b) valutazione dei titoli; c) prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltativedi lingua. 2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse leeventuali prove facoltative, e’ espresso in centesimi, ad eccezionedi quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la provaattitudinale.
Art. 7 Prova attitudinale 1. La prova attitudinale e’ volta ad accertare la capacita’ delcandidato di svolgere l’attivita’ diplomatica, con particolareriferimento alle capacita’ di analisi, di sintesi, di logicita’ delragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. La provaattitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. La prova attitudinale si articola in: a) un questionario psico-attitudinale consistente in 60 quesiti arisposta multipla e a correzione informatizzata; b) una relazione sintetica su un caso concreto di naturainternazionale, da redigersi in lingua italiana, eventualmente conl’ausilio di documentazione, anche in lingua inglese, fornita dallaCommissione esaminatrice. Non e’ consentito l’uso di alcundizionario. 3. Sono ammessi alle prove d’esame scritte di cui al successivoart. 9, comma 2 i candidati che nella prova attitudinale, di cui alprecedente comma 2, lettere a) e b), abbiano risposto correttamentead almeno due terzi dei quesiti inclusi nel questionario a rispostamultipla e abbiano riportato l’idoneita’ nella relazione sintetica.Per conseguire il giudizio di idoneita’ nella relazione sintetica ilcandidato deve dimostrare di possedere le capacita’ di cui al comma1.
Art. 8 Titoli 1. Il punteggio per i titoli e’ assegnato dalla Commissioneesaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art.9, comma 2, e prima dell’inizio della correzione dei relativielaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato. 2. La Commissione puo’ assegnare complessivamente fino a 6centesimi per i seguenti titoli: a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di masteruniversitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma3: fino a 3 centesimi; b) attivita’ lavorativa a livello di funzionario svolta pressoorganizzazioni internazionali secondo le modalita’ di cui alprecedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi. 3. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del precedentecomma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitaripost-laurea: a) diploma di specializzazione; b) dottorato di ricerca; c) master universitari di primo e di secondo livello. La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitatititoli, nonche’ di equivalenti titoli stranieri, con laprofessionalita’ specifica della carriera diplomatica e/o con lematerie oggetto delle prove d’esame. 4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggiocomplessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato leprove d’esame.
Art. 9 Prove d’esame 1. Le prove d’esame, scritte e orali, sono dirette ad accertarela cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguisticadei candidati. La prova d’esame orale e’ seguita da eventuali provefacoltative orali di lingua. 2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cuial precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d’esamescritte che vertono sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congressodi Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea; c) politica economica e cooperazione economica, commerciale efinanziaria multilaterale; d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,su tematiche di attualita’ internazionale); e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di alcundizionario, su tematiche di attualita’ internazionale). 3. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che abbianoriportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque provescritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in linguainglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove. 4. La prova d’esame orale verte sulle materie che hanno formatooggetto delle prove scritte, nonche’ sulle seguenti materie: a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); b) contabilita’ di Stato; c) nozioni istituzionali di diritto civile e dirittointernazionale privato; d) geografia politica ed economica. Per la lingua inglese e l’altra lingua straniera scelta, ilcandidato dovra’ sostenere una conversazione su tematiche diattualita’ internazionale. Nel quadro della prova d’esame orale, il candidato e’ chiamato adesprimere le proprie valutazioni su un tema dell’attualita’internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine diaccertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara esintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto divista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e’ valutata insiemecon le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale,comprensiva altresi’ di una prova pratica di informatica, e’ oggettodi una valutazione unica. 5. Per superare la prova d’esame orale, il candidato deveriportare un punteggio di almeno 60 centesimi. 6. I programmi di esame sono pubblicati nell’Allegato 2 alpresente bando.
Art. 10 Prove facoltative di lingua straniera 1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione alconcorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu’ linguestraniere ufficiali, fatta eccezione per la lingua inglese e per lalingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente art. 9,comma 2, lettera e). 2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sonosostenute dai candidati al termine della prova d’esame orale. 3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in unaconversazione su tematiche di attualita’ internazionale. 4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa ilcandidato puo’ conseguire il seguente punteggio: – fino a un massimo di 5 centesimi, purche’ raggiunga lasufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda disostenere solamente una delle due prove di lingua; – fino a un massimo di 8 centesimi, purche’ raggiunga lasufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove dilingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe. 5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversadalle lingue tedesca e russa, il candidato puo’ conseguire fino a unmassimo di 4 centesimi per una sola lingua, purche’ raggiunga lasufficienza di almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6centesimi per due o piu’ lingue, purche’ raggiunga la sufficienza, inciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi. 6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua siaggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame orale, sempreche essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita’ di cuial precedente art. 9, comma 5.
Art. 11 Voto finale delle prove d’esame e graduatoria di merito 1. Il voto finale delle prove d’esame e’ determinato sommando lamedia dei voti riportati nelle prove d’esame scritte con il votoriportato nella prova d’esame orale. Al voto della prova d’esameorale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali provefacoltative di lingua. 2. La graduatoria di merito del concorso e’ formata dallaCommissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal voto finaleconseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimieventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell’art.8 di questo bando. 3. Il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione,riconosciuta la regolarita’ del procedimento del concorso, approvacon proprio decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisitiper l’ammissione in carriera, la graduatoria di merito deiconcorrenti che hanno superato le prove d’esame e dichiara vincitorii candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenutoconto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita’ dimerito, previsti dalle vigenti disposizioni. 4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitoridel concorso, e’ pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministerodegli affari esteri e sul sito www.esteri.it.
Art. 12 Modalita’ e calendario delle prove 1. La sede, il giorno e l’orario della prova attitudinale, di cuial precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª seriespeciale «Concorsi ed esami» – del 15 aprile 2011 e sul sito internetdel Ministero degli affari esteri www.esteri.it, oltre che nellabacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le Risorse el’Innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tuttigli effetti. Pertanto coloro che non sono stati esclusi dallaprocedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogoe nell’ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2011 esul sito internet del Ministero degli affari esteri. 2. Nell’ambito della prova attitudinale i candidati dispongono diun’ora per il questionario a risposta multipla e di un’ora per larelazione sintetica. 3. La Commissione esaminatrice stabilisce l’ordine dellesuccessive prove d’esame scritte sulla base del calendario fissatodalla Direzione generale per le Risorse e l’Innovazione del Ministerodegli affari esteri. 4. La sede, il giorno e l’orario delle prove d’esame scritte sonoresi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» – del 24maggio 2011 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri,oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale perle Risorse e l’Innovazione. Con lo stesso avviso e’ resa nota la datadi pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri,oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale perle Risorse e l’Innovazione, dell’elenco dei candidati ammessi asostenere le prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore dinotifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessialle prove scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno enell’ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sito internet delMinistero degli affari esteri dell’elenco dei candidati ammessi asostenere le prove scritte e’ resa nota altresi’ dalla Commissioneesaminatrice prima dell’inizio della prova attitudinale. Anche inquesto caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti glieffetti. 5. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d’esamescritte di storia, diritto e politica economica (lettere a), b) e c)dell’art. 9, comma 2) e di tre ore per le prove d’esame scritte dilingua (lettere d) ed e) dell’art. 9, comma 2). 6. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario dellesuccessive prove d’esame orali. 7. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova d’esameorale, l’avviso di presentazione alla prova stessa, con l’indicazionedel voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e’ datoindividualmente almeno venti giorni prima della data in cui essidevono sostenerla.
Art. 13 Accesso alla sede di svolgimento delle prove d’esame 1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti diun documento di riconoscimento in corso di validita’. 2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e nonpossono introdurre nella sede degli esami, pena l’esclusione dalleprove concorsuali, telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti,manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altrepubblicazioni di alcun tipo, ne’ possono portare borse o simili,capaci di contenere pubblicazioni.
Art. 14 Assunzione 1. Il candidato dichiarato vincitore e’ invitato ad assumereservizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento delpossesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i terminifissati dall’Amministrazione. Al momento dell’assunzione, ilvincitore deve presentare una dichiarazione sottoscritta sotto lapropria responsabilita’ nella quale attesta di non avere altrirapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessunadelle situazioni di incompatibilita’ richiamate nell’art. 53 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario devepresentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il terminestabilito, decade dal diritto alla nomina. 2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisitiprescritti per la nomina, il vincitore presenta all’Ufficio V dellaDirezione generale per le Risorse e l’Innovazione, entro trentagiorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sottola propria responsabilita’ attestante che gli stati, fatti e qualita’personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda diammissione al concorso, non hanno subito variazioni.L’Amministrazione procede a controlli sulla veridicita’ delledichiarazioni rese. 3. L’Amministrazione ha facolta’ di sottoporre a visita medica ivincitori del concorso per accertarne l’idoneita’ fisica all’impiegoo di richiedere loro la presentazione di un certificato medico dalquale risulti tale idoneita’.
Art. 15 Nomina 1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in viaprovvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisitiprescritti dal bando, sono nominati, con decreto del Ministro degliaffari esteri, segretari di legazione in prova per prestare ilservizio di prova stabilito dall’art. 103 del decreto del Presidentedella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 16 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano ledisposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°aprile 2008, n. 72 e, in quanto compatibili, le disposizioni generalisullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidentedella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidentedella Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche eintegrazioni, nonche’ le disposizioni sul reclutamento del personalecontenute nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 21 marzo 2011 Il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione Verderame