Scadenza 28 aprile 2011
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante
“Ordinamento della Guardia di finanza”;
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del
Trentino-Alto Adige”, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante
“Ordinamento della Guardia di finanza”;
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del
Trentino-Alto Adige”, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego”;
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante
“Disciplina dell’imposta di bollo”, e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
concernente “Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale”;
VISTO l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,
n. 411, recante “Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici”, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive
modificazioni, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con
la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “Esenzione dall’imposta di bollo per le
domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza”;
VISTE le disposizioni contenute nel Foglio d’Ordini Speciale sul reclutamento degli
allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo”;
2
VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle Leggi
15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica”;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente “Regolamento
recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 25 maggio 1997,
n.127”;
VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente “Regolamento
recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;
VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato
15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante “Procedure di selezione relative
ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo”, emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 23
agosto 2004 n. 226;
VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata
all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo
2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, introdotto dall’articolo 2,
comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”;
VISTA la programmazione quinquennale scorrevole relativa al periodo 2011-2015,
predisposta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della citata legge n. 226/2004, sostituito
dall’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in base alla quale
l’entità del personale reclutato ai sensi del presente bando, da incorporare dopo aver
prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale,
è stato quantificato in 350 unità;
3
VISTI gli articoli 636, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,
2141, 2147 2199, 2200, 2201 e 2203 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
“Codice dell’ordinamento militare”;
RITENUTO di dover riservare 8 dei posti da mettere a concorso ai candidati in
possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752;
CONSIDERATA l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a
quella scritta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a
garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,
DETERMINA
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E’ indetto, per l’anno 2011, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 1.250 allievi finanzieri della Guardia di finanza, riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (c.d.
“VFP1”) o quadriennale (c.d. “VFP4”) ovvero in rafferma annuale (c.d. “VFP1T”) delle
Forze armate che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione, almeno quattro mesi in tale stato o, se
collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma. Di questi:
a) n. 1080 del contingente ordinario, di cui:
(1) n. 780 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver
completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze
armate;
(2) n. 300 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver ultimato il
servizio, in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle
Forze armate;
b) n. 20 del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino
(S.A.G.F.)”, da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver
completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate.
I vincitori per tali posti:
(1) dopo aver assunto lo “status” di allievo finanziere, sono preliminarmente avviati,
secondo le modalità di cui all’articolo 18, commi 4 e 5, ad una fase addestrativa
finalizzata all’accertamento dell’attitudine al servizio di soccorso alpino, in esito
alla quale, se non risultano idonei all’impiego in tale comparto, sono prosciolti dal
corso di formazione per allievo finanziere e, pertanto, cessano dal servizio;
(2) al termine del predetto corso di formazione, sono avviati alla frequenza del corso
per il conseguimento della specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino
(S.A.G.F.)”;
c) n. 150 del contingente di mare, di cui:
(1) n. 100 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver
completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze
armate, così suddivisi:
– n. 45 per la specializzazione “Nocchiere”;
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– n. 25 per la specializzazione “Operatore di sistema”;
– n. 30 per la specializzazione “Motorista navale”;
(2) n. 50 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver ultimato il
servizio, in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle
Forze armate, così suddivisi:
– n. 25 per la specializzazione “Nocchiere”;
– n. 10 per la specializzazione “Operatore di sistema”;
– n. 15 per la specializzazione “Motorista navale”.
2. Otto dei 780 posti di cui al comma 1, lettera a), punto (1), sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’articolo 2, a coloro che
siano in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore.
3. I posti riservati di cui al comma 2, non coperti per mancanza di concorrenti riservatari
idonei, sono conferiti agli altri candidati iscritti nella graduatoria per i posti di cui al comma
1, lettera a), punto (1), secondo l’ordine della stessa.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità attitudinale;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) valutazione dei titoli.
5. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della
Guardia di finanza.
6. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia di finanza, la facoltà di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei
posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorità di Governo, nonché di
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica, che:
a) siano stati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
arruolati nelle Forze armate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o
quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T) e, se in servizio, abbiano
svolto almeno quattro mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso
tale ferma. I candidati in servizio in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) devono, comunque, aver completato tale periodo alla data dell’effettivo
incorporamento;
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b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano superato, alla data del 1° gennaio 2011, il ventiseiesimo anno di età. Il
limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato
fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque,
non superiore a tre anni;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non
colposi né sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque
incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato
d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente
organizzati né destituiti dai pubblici uffici.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), c), e) ed f), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e
conservati fino alla data dell’effettivo incorporamento nella Guardia di finanza.
3. Non possono partecipare al concorso, i candidati che:
a) nel corrente anno, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per
l’accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o
militare;
b) abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come volontari in ferma
breve (VFB) ovvero volontari in ferma annuale (VFA).
4. Ai candidati per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, non è richiesto il possesso
dei requisiti di cui ai commi 1, lettera a), e 3.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di
finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l’aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale.
2. Per i residenti in Valle d’Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con
le modalità di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza.
3. I cittadini italiani residenti all’estero devono inviare la domanda di partecipazione
direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di
Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO.
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4. I militari in servizio devono presentare la domanda, entro il termine e con le modalità di
cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
5. I militari in servizio, impiegati all’estero dalla data di pubblicazione del presente bando fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, presentano la domanda di
partecipazione, entro il termine di cui al comma 1, al Comando di appartenenza che
provvede a trasmetterla, con il mezzo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, quale data
di presentazione, fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del
Comando ricevente.
6. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile
anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i reparti del Corpo
nonché sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al
comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande
spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al
competente reparto entro il suindicato termine.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non
pervengono entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari
ovvero incomplete di taluna delle dichiarazioni previste dall’articolo 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni
precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della
restituzione dell’istanza. L’impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine, comporta l’archiviazione dell’istanza.
10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
11. Alle incombenze di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 provvede il Comando Provinciale
competente (Comando Regionale, per i residenti in Valle d’Aosta), ovvero il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero e per i militari in servizio
impiegati all’estero.
12. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della Guardia di finanza dal
quale dipende il Reparto che ha disposto l’archiviazione ovvero al Generale Ispettore
per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l’archiviazione è stata
disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
7
13. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle
domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
14. Può essere presentata domanda di partecipazione per un solo contingente. Inoltre:
a) per il contingente ordinario, è consentita la partecipazione, alternativamente, per i
posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) o lettera b);
b) per il contingente di mare, è consentita la partecipazione per una sola
specializzazione.
In ogni caso, la scelta non è modificabile oltre il termine di cui al comma 1.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonché luogo di
residenza ed indirizzo completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, del numero telefonico;
b) i posti per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti
civili;
e) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi, né di
essere sottoposto a misura di prevenzione;
f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
g) il titolo di studio di cui è in possesso;
h) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. La certificazione
comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le
modalità e la tempistica indicate all’articolo 15, comma 4;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente
organizzati né destituito dai pubblici uffici;
l) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di
servizio;
m) l’indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove
possibile, di un recapito telefonico;
n) la posizione militare con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
(1) se in servizio o in congedo;
(2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o
Aeronautica);
(3) le date di arruolamento e di congedo da VFP1, l’eventuale ulteriore periodo di
servizio prestato nonché la denominazione e la sede dell’ultimo
Comando/Reparto di servizio;
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o) di non aver presentato, nel corrente anno, domanda di partecipazione al concorso per
l’accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o
militare;
p) l’ordine di preferenza relativo alla forza armata (Esercito, Marina ed Aeronautica) dove
svolgere, eventualmente, la ferma prefissata quadriennale in qualità di VFP4, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 19, commi 2 e 3.
2. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle
disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10 e 11, concernenti, tra
l’altro, le modalità di notifica del calendario di convocazione alla prova scritta e dei relativi
esiti nonché le modalità di convocazione per le prove successive.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2:
a) devono indicare le informazioni di cui al comma 1, lettere n), o) e p), solo se prestano
o hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata
di un anno (c.d. “VFP1”) o quadriennale (c.d. “VFP4”) ovvero in rafferma annuale (c.d.
“VFP1T”);
b) devono precisare, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base
al quale concorrono per tali posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale
intendono sostenere la prova scritta.
4. Gli aspiranti che intendono fruire dell’elevazione del limite di età prevista dall’articolo 2,
comma 1, lettera c), devono allegare alla domanda di partecipazione idonea
documentazione attestante il periodo di servizio militare prestato.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta) o al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero e per i militari in servizio
impiegati all’estero, i quali non assumono alcuna responsabilità circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di
forza maggiore. Gli stessi reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilità in caso di
ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente comunicata agli stessi reparti ogni variazione che dovesse intervenire,
concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta,
tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera fornita.
Art. 5
Istruttoria delle domande
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto
complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’avvio del corso di formazione.
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Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’Autorità dal medesimo delegata, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione dei titoli e la
formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
b) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio
incondizionato nel Corpo e per la valutazione della prova di efficienza fisica, composta
da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei
alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità
superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l’eventuale valutazione della prova scritta dei candidati che la sostengono in lingua
tedesca, la competente sottocommissione è integrata da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore di tale lingua.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di
personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della
commissione giudicatrice.
6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza all’uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all’articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per
ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della
Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l’esclusione dal concorso dei
candidati non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
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2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di
finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui
all’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento
di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia
recente.
Art. 10
Calendario e modalità di svolgimento della prova scritta
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta di cultura generale, consistente in
domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria, riferite
al programma di istruzione secondaria di primo grado, presso la Legione Allievi della
Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il calendario che sarà
reso noto, a partire dal 28 aprile 2011, con avviso disponibile sul sito internet
www.gdf.gov.it o presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli aspiranti.
2. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
3. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e
contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti
devono essere obbligatoriamente spenti. La violazione di tali prescrizioni comporta
l’esclusione dal concorso.
4. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul
sito internet www.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi.
5. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta da parte dei candidati,
sarà:
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa dell’itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla fermata “Tesoro” della
metropolitana “Bari Centrale – Ospedale San Paolo” alla sede di esame e ritorno.
11
6. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti, per sostenere la prova
scritta, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
7. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
della prova, a norma dell’articolo 14, non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti.
8. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a).
9. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui
attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
10. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti di cui al
successivo articolo 11, i candidati classificatisi nei primi:
a) 2800 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 60 posti della graduatoria relativa ai posti del contingente ordinario – specializzazione
“Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)
c) 450 posti della graduatoria del contingente di mare, così distinti:
(1) 210 per la specializzazione “Nocchiere”;
(2) 105 per la specializzazione “Operatore di sistema”;
(3) 135 per la specializzazione “Motorista navale”.
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I
restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
11. La sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta.
12. L’esito della prova scritta sarà reso noto con avviso disponibile, a partire dal 30 maggio
2011, sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l’Ufficio centrale Relazioni con il pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800666966).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di
pubblicazione dello stesso decorrono i termini per produrre ricorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all’articolo 9, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 11
Prova di efficienza fisica e accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono
tenuti a presentarsi, per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica e all’accertamento
dell’idoneità attitudinale, presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di
finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, secondo il calendario e le
modalità che saranno rese note con il medesimo avviso di cui all’articolo 10, comma 12.
12
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. Al fine di agevolare il raggiungimento della predetta sede da parte dei candidati, sarà:
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa dell’itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, con partenza dalla fermata “Lido
Centro” della ferrovia “Roma – Lido”.
3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° e 3° giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale.
4. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei
candidati, consiste:
a) per i candidati ai posti del contingente ordinario e della specializzazione “Tecnico di
Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” in:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1.000
m;
(2) prova facoltativa di corsa piana 100 m;
b) per i candidati ai posti del contingente di mare in:
(1) prove obbligatorie di nuoto (25 m stile libero, 25 m dorso e nuoto subacqueo);
(2) prova facoltativa (50 m nuoto per salvamento).
5. L’idoneità alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo
minimo di otto punti nelle prove obbligatorie, calcolato secondo le modalità definite nelle
tabelle riportate negli allegati 2, e 3.
6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell’esito della prova
facoltativa) consegue, nel punteggio delle graduatorie finali di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,40;
b) da 9,1 a 10 punti 0,60;
c) da 10,1 a 11 punti 0,80;
d) da 11,1 a 12 punti 1,00;
e) da 12,1 a 13 punti 1,20;
f) da 13,1 a 14 punti 1,60;
g) da 14,1 a 15 punti 2,00.
7. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità
al termine degli esercizi obbligatori.
8. All’atto del sostenimento della prova fisica, i candidati devono presentare, alla
sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), un certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie
13
pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
9. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del
concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l’esclusione dal concorso.
10. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati
di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione.
11. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non può procedere
all’effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del
giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio nel Corpo. Tali candidate sono escluse dal
concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 2 novembre 2011.
12. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente
subiti o uno stato di temporanea indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l’espletamento di una delle prove e lo faccia presente
ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all’eventuale
differimento della prova ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 2 novembre 2011. Nel caso in cui
l’infortunio intervenga durante l’espletamento di una delle prove, restano validi i risultati
conseguiti in quelle già sostenute.
13. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al comma 12 possono, qualora la
temporanea indisposizione lo consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere
l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
14. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono ammessi all’accertamento
dell’idoneità attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
15. L’accertamento dell’idoneità attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini
necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
16. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le
inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
14
17. Prima dell’effettuazione della prova di efficienza fisica e dell’accertamento dell’idoneità
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b),
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
18. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità attitudinale sono ammessi a
sostenere la visita medica preliminare.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 12
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata
all’articolo 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli
esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato
all’interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all’articolo 13,
commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere
presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato
non idoneo, è escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli
interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 13
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito
di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17
maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
15
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per
sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica, devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni 60:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers
dell’epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale:
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per
HIV, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La positività agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), e la dichiarata presenza
delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c),
comportano l’esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2 comporta l’ammissione con
riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l’esclusione dal concorso, se non
presentati secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all’atto della visita medica preliminare, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
(1) per i candidati che concorrono per il contingente ordinario:
– uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che
vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche
in un solo occhio;
– campo visivo e motilità oculare normali;
– visione binoculare;
– senso cromatico normale alle matassine colorate;
16
(2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare per la specializzazione:
– “Nocchiere”: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e
motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche;
– “Operatore di sistema”: visus naturale 10/10 in ciascun occhio; senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
– “Motorista navale”: visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della
refrazione non dovrà superare tre diottrie per la miopia, tre diottrie per
l’ipermetropia, una diottria per l’astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la
correzione totale non dovrà, comunque, superare tre diottrie per
l’astigmatismo miopico composto, tre diottrie per l’astigmatismo ipermetropico
composto con lente cilindrica non superiore a una diottria, tre diottrie per
l’astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a una diottria, due
diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la
fusione e la visione binoculare.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti
correttive “a tempiali”.
8. La rilevazione dell’entità visiva per detti candidati è effettuata con le lenti “a tempiali” e
non con quelle “a contatto”.
9. Sono causa di inidoneità le malattie dell’occhio e dei suoi annessi che possano
pregiudicare la completa funzionalità visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit
sia superiore ai seguenti parametri:
a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare per le specializzazioni
“Nocchiere” e “Motorista navale”:
1) monolaterale: 35 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 20%;
b) per il contingente di mare per la specializzazione “Operatore di sistema”:
1) monolaterale: 24 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 10%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve, e l’uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24
elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non
devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in
considerazione protesi mobili.
17
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell’urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami
strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero
rendere indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non
diversamente osservabili né valutabili. In tal caso, l’interessato dovrà sottoscrivere
apposita dichiarazione di consenso.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi
6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente
sottocommissione. Avverso tale giudizio non è ammessa visita di revisione.
17. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda
la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
18. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio nel Corpo.
Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto
decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla
data del 2 novembre 2011.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 14
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente
concorso, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova scritta, la
prova di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e l’accertamento
dell’idoneità psico-fisica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 10, 11 e 12, è considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all’articolo 6, comma 1, hanno facoltà, su istanza dell’interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, di anticipare o posticipare la convocazione dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio
Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181
ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290674.
18
Art. 15
Documentazione
1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, anche avvalendosi del
Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero del locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta), a richiedere nei
confronti dei candidati:
a) la dichiarazione del casellario giudiziale;
b) eventuale documentazione integrativa dell’estratto di cui al comma 2, lettera a), se
ritenuta necessaria dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), ai
fini della valutazione dei titoli di cui all’articolo 16.
2. I candidati che superano la prova scritta, all’atto della presentazione per sostenere la
prova di efficienza fisica di cui all’articolo 11, devono produrre:
a) un estratto della documentazione di servizio previsto dall’articolo 14-quater, comma 2,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni (fac-simile in
all. 5), redatto e firmato:
(1) per i militari in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. In
tale ipotesi, l’estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
(2) per quelli in congedo, dall’Ufficiale Responsabile/Funzionario del Distretto
Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla
quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite
esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base
(o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull’estratto
della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il
periodo di servizio.
3. I candidati per i posti di cui all’articolo 1, comma 2:
a) se prestano o hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in
ferma prefissata di un anno (c.d. “VFP1”) o quadriennale (c.d. “VFP4”) ovvero in
rafferma annuale (c.d. “VFP1T”), devono produrre la documentazione di cui al comma
2;
b) in caso contrario, devono produrre la certificazione, rilasciata dalle competenti autorità
su carta semplice, ovvero la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso del
titolo di studio di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a).
4. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti definitivi devono presentare
direttamente o far pervenire ai reparti di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro venti giorni
dalla data di comunicazione dell’idoneità stessa, i certificati rilasciati dalle competenti
autorità su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, devono, inoltre,
far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di
Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
19
data di comunicazione dell’esito del concorso, l’attestato indicato nel predetto articolo 1,
comma 2.
6. I documenti di cui ai commi 3 e 4 si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A
tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
7. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere
successivamente regolarizzati, entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
Art. 16
Valutazione titoli
1. La sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), procede alla valutazione dei
titoli, nei confronti dei candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di
cui all’articolo 12, secondo i seguenti criteri:
a) TITOLO DI STUDIO:
(1) diploma di laurea (o laurea specialistica o laurea magistrale) punti 4;
(2) laurea (o diploma universitario) punti 3;
(3) diploma di istruzione di secondo grado (durata quinquennale) punti 2;
(4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1;
(5) diploma di qualifica professionale punti 0,50.
Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, è preso in considerazione, ai
fini della valutazione, solo quello che dà luogo all’attribuzione del punteggio più
elevato;
b) SERVIZIO PRESTATO, in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale:
(1) per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di servizio
effettivamente prestato, fino ad un massimo di punti 2 punti 0,10.
Tale punteggio è raddoppiato, fino ad un massimo di 4 punti:
– per i candidati ai posti relativi al contingente di mare che abbiano prestato
servizio nella Marina Militare;
– per i candidati ai posti relativi al contingente ordinario – specializzazione
“Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” che abbiano prestato servizio nei
Reparti alpini dell’Esercito;
(2) partecipazione a una o più missioni in territorio estero, fino ad un massimo di
punti1:
– sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50;
– oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1;
c) ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA:
(1) eccellente o giudizio equivalente punti 2;
(2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,50;
(3) nella media o giudizio equivalente punti 0,50;
20
(4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0.
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da una “dichiarazione di mancata
redazione di documentazione caratteristica” deve essere valutato il documento
immediatamente precedente;
d) BENEMERENZE E RICOMPENSE, fino ad un massimo di punti 3:
(1) medaglia d’oro al valor militare o al valor civile punti 3;
(2) medaglia d’argento al valor militare o al valor civile punti 2,50;
(3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile punti 2;
(4) croce di guerra al valor militare punti 1,50;
(5) encomio solenne punti 1;
(6) encomio semplice punti 0,50;
(7) elogio punti 0,30;
(8) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti
a matricola, esclusi quelli riferibili alla durata del servizio
e le onorificenze punti 0,30;
e) CONOSCENZA, SECONDO STANDARD NATO, DI UNA O PIÙ LINGUE
STRANIERE certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3:
(1) possesso del terzo livello – equiparato ad una somma
dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing),
S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 punti 2;
(2) possesso del secondo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
compresa tra 11 e 13 punti 1;
(3) possesso del primo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
non inferiore a 8 punti 0,50.
2. Per i candidati ai posti relativi al contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di
Soccorso Alpino (S.A.G.F.) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), in aggiunta ai titoli di
cui al comma 1, la sottocommissione valuta le seguenti specializzazioni, qualifiche e
abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in qualità di volontario nelle Forze
armate:
a) Alpiere punti 1,50;
b) Osservatore Meteonivologico punti 1,50;
c) Operatore soccorso piste punti 1,50;
d) Istruttore Militare di Sci punti 2;
e) Istruttore Militare di Alpinismo punti 2.
3. Per i candidati ai posti relativi al contingente di mare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c), in aggiunta ai titoli di cui al comma 1, la sottocommissione valuta le seguenti
specializzazioni, qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in qualità
di volontario nelle Forze armate:
a) per coloro che concorrono per la specializzazione “Nocchiere”:
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1) Sommozzatore punti 2;
2) Operatore del servizio sicurezza abilitato al lavoro in carena punti 2;
b) per coloro che concorrono per la specializzazione “Operatore di sistema”:
1) Radiotelegrafista punti 2;
2) Radarista punti 2;
3) Ricercatore elettronico punti 2;
4) Tecnico elettronico punti 2;
c) per coloro che concorrono per la specializzazione “Motorista navale”:
1) Tecnico di Macchina punti 2;
2) Motorista Navale punti 2;
3) Montatore punti 2.
4. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio comportano detrazioni dal
punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso,
secondo le seguenti indicazioni:
a) per ciascun giorno di consegna di rigore punti 1;
b) per ciascun giorno di consegna punti 0,50;
c) per ciascun rimprovero punti 0,30.
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il
servizio effettivamente prestato, con esclusione del corso di formazione di base (o
basico).
5. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati i titoli e le eventuali sanzioni,
indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, risultanti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
6. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione
mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai
benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
7. Prima dell’effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa
in apposito atto i criteri cui attenersi.
Articolo 17
Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), predispone distinte
graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per il contingente ordinario –
specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” e per ogni specializzazione del
contingente di mare.
2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti attribuiti:
a) alla prova scritta di cui all’articolo 10;
b) alla prova di efficienza fisica di cui all’articolo 11;
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c) alla valutazione dei titoli di cui all’articolo 16.
3. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e quelle di cui
all’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’Autorità dal
medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.
5. Tali graduatorie sono notificate a tutti gli effetti ai candidati iscritti nelle stesse.
Art. 18
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di cui all’articolo 1, comma
6, dei concorrenti dichiarati vincitori:
a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi finanzieri, secondo
l’ordine delle rispettive graduatorie, previo superamento della visita medica di
incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, i
primi:
(1) 780 del contingente ordinario, tenendo conto della riserva dei posti di cui
all’articolo 1, comma 2;
(2) 20 del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino
(S.A.G.F.)
(3) 45 del contingente di mare, specializzazione “Nocchiere”;
(4) 25 del contingente di mare, specializzazione “Operatore di sistema”;
(5) 30 del contingente di mare, specializzazione “Motorista navale”;
b) sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, nell’ordine
delle rispettive graduatorie, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di
volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto
dall’articolo 2199, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i successivi:
(1) 300 del contingente ordinario;
(2) 25 del contingente di mare, specializzazione “Nocchiere”;
(3) 10 del contingente di mare, specializzazione “Operatore di sistema”;
(4) 15 del contingente di mare, specializzazione “Motorista navale”.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, entro 20 giorni dall’inizio del corso di
formazione di cui al comma 1, lettera a), il Comando Generale della Guardia di finanza
può ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili:
a) convocando altrettanti candidati tratti da quelli di cui al medesimo comma 1, lettera b);
b) nominando, conseguentemente, ulteriori vincitori, nell’ordine delle rispettive
graduatorie.
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3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione
accerta, ai sensi del comma 1, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere
notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
4. I vincitori dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), convocati presso la Scuola
Alpina di Predazzo ed acquisito lo status di “allievo finanziere”, sono preliminarmente
avviati ad una fase addestrativa finalizzata all’accertamento dell’attitudine al servizio di
soccorso alpino, effettuata presso il predetto Istituto di istruzione, secondo il programma
e con le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
5. I candidati che non risultino in possesso di sufficiente attitudine al servizio di soccorso
alpino sono prosciolti dal corso di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal
servizio.
6. Entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività addestrativa di cui al comma 4, il Comando
Generale della Guardia di finanza può ricoprire i posti resisi disponibili ai sensi del
comma 5, convocando altrettanti candidati nell’ordine della relativa graduatoria.
Art. 19
Ammissione dei volontari alla ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate
1. Le graduatorie finali di merito, dopo il termine di cui all’articolo 18, comma 2, sono inviate
al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, che provvede
all’ammissione dei vincitori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), alla ferma prefissata
quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, secondo quanto stabilito dall’articolo 2199,
comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66..
2. I vincitori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), punto (1), sono ammessi alla citata
ferma prefissata quadriennale prioritariamente nell’Esercito Italiano e nell’Aeronautica
militare, a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione.
3. I vincitori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), punti (2), (3) e (4), sono ammessi alla
citata ferma prefissata quadriennale prioritariamente nella Marina Militare, a prescindere
dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione.
4. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare può ricoprire i posti
resisi, eventualmente, disponibili, per rinuncia, esclusione o non idoneità all’atto
dell’incorporamento in qualità di VFP4, convocando altrettanti candidati idonei, nell’ordine
delle rispettive graduatorie, dandone comunicazione al Comando Generale della Guardia
di finanza, che formalizza la nomina a vincitori degli interessati.
5. Ogni ulteriore informazione relativa all’ammissione dei volontari alla ferma prefissata
quadriennale (VFP4) potrà essere richiesta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della
Direzione Generale per il Personale Militare – viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma – e-
mail urp@persomil.difesa.it.
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Art. 20
Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nel Corpo della Guardia di finanza
1. Nell’ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i
candidati di cui all’articolo 19 sono convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-
fisici, tesa a cogliere segni di eventuali variazioni peggiorative, intervenute nel tempo,
delle condizioni psico-fisiche dei candidati.
2. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di verifica del mantenimento dei
requisiti psico-fisici, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data
di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata è sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
3. Per le concorrenti che, in tale sede, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17
maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio nel Corpo.
4. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una commissione nominata con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’Autorità dal medesimo delegata,
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo e composta da un ufficiale della Guardia di
finanza e tre ufficiali medici, membri.
5. La commissione di cui al comma 4, prima dell’inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i
criteri cui attenersi.
6. Il giudizio espresso, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
8. I candidati giudicati idonei, dopo aver completato la ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nelle Forze armate, sono immessi nel Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla
frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, fermo restando quanto previsto
all’articolo 1, comma 6.
Art. 21
Mancata presentazione al corso
1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato
rinunciatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito
dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo
fax, al massimo entro 24 ore dall’inizio del corso, al Comandante del Reparto di istruzione
che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell’interessato, provvede a stabilire un
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ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della
proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono
comunicate al candidato tramite i Comandi di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è
rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 22
Spese di partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive,
sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, i candidati che prestano servizio militare fruiscono
della licenza straordinaria per esami secondo le disposizioni vigenti.
Art. 23
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico
come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell’alloggio e della vestizione, le cui spese sono a
carico dell’Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.
Art. 24
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione:
a) i finanzieri vincitori per i posti relativi al contingente ordinario sono destinati nelle sedi
ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza
secondo le disposizioni interne del Corpo;
b) i finanzieri vincitori per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono avviati al
corso per il conseguimento della specializzazione di “Tecnico di Soccorso Alpino
(S.A.G.F.)”, in esito al quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di
permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo;
c) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente di mare sono avviati al corso per il
conseguimento della specializzazione selezionata nella domanda di partecipazione al
concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi
di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
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Art. 25
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del
Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicate sul citato sito internet le graduatorie finali di merito.
Art. 26
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, per le finalità selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro,
responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 22 marzo 2011
Gen.C.A. Nino Di Paolo
recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego”;
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante
“Disciplina dell’imposta di bollo”, e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
concernente “Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale”;
VISTO l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,
n. 411, recante “Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici”, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive
modificazioni, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con
la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “Esenzione dall’imposta di bollo per le
domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza”;
VISTE le disposizioni contenute nel Foglio d’Ordini Speciale sul reclutamento degli
allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo”;
2
VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle Leggi
15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica”;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente “Regolamento
recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 25 maggio 1997,
n.127”;
VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente “Regolamento
recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;
VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato
15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante “Procedure di selezione relative
ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo”, emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 23
agosto 2004 n. 226;
VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata
all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo
2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, introdotto dall’articolo 2,
comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”;
VISTA la programmazione quinquennale scorrevole relativa al periodo 2011-2015,
predisposta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della citata legge n. 226/2004, sostituito
dall’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in base alla quale
l’entità del personale reclutato ai sensi del presente bando, da incorporare dopo aver
prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale,
è stato quantificato in 350 unità;
3
VISTI gli articoli 636, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,
2141, 2147 2199, 2200, 2201 e 2203 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
“Codice dell’ordinamento militare”;
RITENUTO di dover riservare 8 dei posti da mettere a concorso ai candidati in
possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752;
CONSIDERATA l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a
quella scritta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a
garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,
DETERMINA
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E’ indetto, per l’anno 2011, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 1.250 allievi finanzieri della Guardia di finanza, riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (c.d.
“VFP1”) o quadriennale (c.d. “VFP4”) ovvero in rafferma annuale (c.d. “VFP1T”) delle
Forze armate che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione, almeno quattro mesi in tale stato o, se
collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma. Di questi:
a) n. 1080 del contingente ordinario, di cui:
(1) n. 780 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver
completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze
armate;
(2) n. 300 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver ultimato il
servizio, in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle
Forze armate;
b) n. 20 del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino
(S.A.G.F.)”, da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver
completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate.
I vincitori per tali posti:
(1) dopo aver assunto lo “status” di allievo finanziere, sono preliminarmente avviati,
secondo le modalità di cui all’articolo 18, commi 4 e 5, ad una fase addestrativa
finalizzata all’accertamento dell’attitudine al servizio di soccorso alpino, in esito
alla quale, se non risultano idonei all’impiego in tale comparto, sono prosciolti dal
corso di formazione per allievo finanziere e, pertanto, cessano dal servizio;
(2) al termine del predetto corso di formazione, sono avviati alla frequenza del corso
per il conseguimento della specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino
(S.A.G.F.)”;
c) n. 150 del contingente di mare, di cui:
(1) n. 100 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver
completato, se in servizio, la ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze
armate, così suddivisi:
– n. 45 per la specializzazione “Nocchiere”;
4
– n. 25 per la specializzazione “Operatore di sistema”;
– n. 30 per la specializzazione “Motorista navale”;
(2) n. 50 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza, dopo aver ultimato il
servizio, in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle
Forze armate, così suddivisi:
– n. 25 per la specializzazione “Nocchiere”;
– n. 10 per la specializzazione “Operatore di sistema”;
– n. 15 per la specializzazione “Motorista navale”.
2. Otto dei 780 posti di cui al comma 1, lettera a), punto (1), sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’articolo 2, a coloro che
siano in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore.
3. I posti riservati di cui al comma 2, non coperti per mancanza di concorrenti riservatari
idonei, sono conferiti agli altri candidati iscritti nella graduatoria per i posti di cui al comma
1, lettera a), punto (1), secondo l’ordine della stessa.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità attitudinale;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) valutazione dei titoli.
5. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della
Guardia di finanza.
6. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia di finanza, la facoltà di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei
posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorità di Governo, nonché di
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica, che:
a) siano stati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
arruolati nelle Forze armate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o
quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T) e, se in servizio, abbiano
svolto almeno quattro mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso
tale ferma. I candidati in servizio in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) devono, comunque, aver completato tale periodo alla data dell’effettivo
incorporamento;
5
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano superato, alla data del 1° gennaio 2011, il ventiseiesimo anno di età. Il
limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato
fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque,
non superiore a tre anni;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non
colposi né sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque
incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato
d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente
organizzati né destituiti dai pubblici uffici.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), c), e) ed f), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e
conservati fino alla data dell’effettivo incorporamento nella Guardia di finanza.
3. Non possono partecipare al concorso, i candidati che:
a) nel corrente anno, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per
l’accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o
militare;
b) abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come volontari in ferma
breve (VFB) ovvero volontari in ferma annuale (VFA).
4. Ai candidati per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, non è richiesto il possesso
dei requisiti di cui ai commi 1, lettera a), e 3.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di
finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l’aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale.
2. Per i residenti in Valle d’Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con
le modalità di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza.
3. I cittadini italiani residenti all’estero devono inviare la domanda di partecipazione
direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di
Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO.
6
4. I militari in servizio devono presentare la domanda, entro il termine e con le modalità di
cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
5. I militari in servizio, impiegati all’estero dalla data di pubblicazione del presente bando fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, presentano la domanda di
partecipazione, entro il termine di cui al comma 1, al Comando di appartenenza che
provvede a trasmetterla, con il mezzo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, quale data
di presentazione, fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del
Comando ricevente.
6. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile
anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i reparti del Corpo
nonché sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al
comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande
spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al
competente reparto entro il suindicato termine.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non
pervengono entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari
ovvero incomplete di taluna delle dichiarazioni previste dall’articolo 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni
precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della
restituzione dell’istanza. L’impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine, comporta l’archiviazione dell’istanza.
10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
11. Alle incombenze di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 provvede il Comando Provinciale
competente (Comando Regionale, per i residenti in Valle d’Aosta), ovvero il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero e per i militari in servizio
impiegati all’estero.
12. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della Guardia di finanza dal
quale dipende il Reparto che ha disposto l’archiviazione ovvero al Generale Ispettore
per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l’archiviazione è stata
disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
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13. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle
domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
14. Può essere presentata domanda di partecipazione per un solo contingente. Inoltre:
a) per il contingente ordinario, è consentita la partecipazione, alternativamente, per i
posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) o lettera b);
b) per il contingente di mare, è consentita la partecipazione per una sola
specializzazione.
In ogni caso, la scelta non è modificabile oltre il termine di cui al comma 1.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonché luogo di
residenza ed indirizzo completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, del numero telefonico;
b) i posti per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti
civili;
e) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi, né di
essere sottoposto a misura di prevenzione;
f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
g) il titolo di studio di cui è in possesso;
h) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. La certificazione
comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le
modalità e la tempistica indicate all’articolo 15, comma 4;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente
organizzati né destituito dai pubblici uffici;
l) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di
servizio;
m) l’indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove
possibile, di un recapito telefonico;
n) la posizione militare con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
(1) se in servizio o in congedo;
(2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o
Aeronautica);
(3) le date di arruolamento e di congedo da VFP1, l’eventuale ulteriore periodo di
servizio prestato nonché la denominazione e la sede dell’ultimo
Comando/Reparto di servizio;
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o) di non aver presentato, nel corrente anno, domanda di partecipazione al concorso per
l’accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o
militare;
p) l’ordine di preferenza relativo alla forza armata (Esercito, Marina ed Aeronautica) dove
svolgere, eventualmente, la ferma prefissata quadriennale in qualità di VFP4, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 19, commi 2 e 3.
2. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle
disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10 e 11, concernenti, tra
l’altro, le modalità di notifica del calendario di convocazione alla prova scritta e dei relativi
esiti nonché le modalità di convocazione per le prove successive.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2:
a) devono indicare le informazioni di cui al comma 1, lettere n), o) e p), solo se prestano
o hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata
di un anno (c.d. “VFP1”) o quadriennale (c.d. “VFP4”) ovvero in rafferma annuale (c.d.
“VFP1T”);
b) devono precisare, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base
al quale concorrono per tali posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale
intendono sostenere la prova scritta.
4. Gli aspiranti che intendono fruire dell’elevazione del limite di età prevista dall’articolo 2,
comma 1, lettera c), devono allegare alla domanda di partecipazione idonea
documentazione attestante il periodo di servizio militare prestato.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta) o al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all’estero e per i militari in servizio
impiegati all’estero, i quali non assumono alcuna responsabilità circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di
forza maggiore. Gli stessi reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilità in caso di
ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente comunicata agli stessi reparti ogni variazione che dovesse intervenire,
concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta,
tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera fornita.
Art. 5
Istruttoria delle domande
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto
complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’avvio del corso di formazione.
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Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’Autorità dal medesimo delegata, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione dei titoli e la
formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
b) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio
incondizionato nel Corpo e per la valutazione della prova di efficienza fisica, composta
da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei
alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità
superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l’eventuale valutazione della prova scritta dei candidati che la sostengono in lingua
tedesca, la competente sottocommissione è integrata da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore di tale lingua.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di
personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della
commissione giudicatrice.
6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza all’uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all’articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per
ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della
Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l’esclusione dal concorso dei
candidati non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
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2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di
finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui
all’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento
di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia
recente.
Art. 10
Calendario e modalità di svolgimento della prova scritta
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta di cultura generale, consistente in
domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria, riferite
al programma di istruzione secondaria di primo grado, presso la Legione Allievi della
Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il calendario che sarà
reso noto, a partire dal 28 aprile 2011, con avviso disponibile sul sito internet
www.gdf.gov.it o presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli aspiranti.
2. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
3. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e
contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti
devono essere obbligatoriamente spenti. La violazione di tali prescrizioni comporta
l’esclusione dal concorso.
4. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sarà pubblicata sul
sito internet www.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi.
5. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta da parte dei candidati,
sarà:
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa dell’itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla fermata “Tesoro” della
metropolitana “Bari Centrale – Ospedale San Paolo” alla sede di esame e ritorno.
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6. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti, per sostenere la prova
scritta, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
7. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
della prova, a norma dell’articolo 14, non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti.
8. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a).
9. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui
attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
10. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti di cui al
successivo articolo 11, i candidati classificatisi nei primi:
a) 2800 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 60 posti della graduatoria relativa ai posti del contingente ordinario – specializzazione
“Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)
c) 450 posti della graduatoria del contingente di mare, così distinti:
(1) 210 per la specializzazione “Nocchiere”;
(2) 105 per la specializzazione “Operatore di sistema”;
(3) 135 per la specializzazione “Motorista navale”.
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I
restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
11. La sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta.
12. L’esito della prova scritta sarà reso noto con avviso disponibile, a partire dal 30 maggio
2011, sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l’Ufficio centrale Relazioni con il pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800666966).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di
pubblicazione dello stesso decorrono i termini per produrre ricorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all’articolo 9, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 11
Prova di efficienza fisica e accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono
tenuti a presentarsi, per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica e all’accertamento
dell’idoneità attitudinale, presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di
finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, secondo il calendario e le
modalità che saranno rese note con il medesimo avviso di cui all’articolo 10, comma 12.
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Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. Al fine di agevolare il raggiungimento della predetta sede da parte dei candidati, sarà:
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa dell’itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, con partenza dalla fermata “Lido
Centro” della ferrovia “Roma – Lido”.
3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° e 3° giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale.
4. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei
candidati, consiste:
a) per i candidati ai posti del contingente ordinario e della specializzazione “Tecnico di
Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” in:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1.000
m;
(2) prova facoltativa di corsa piana 100 m;
b) per i candidati ai posti del contingente di mare in:
(1) prove obbligatorie di nuoto (25 m stile libero, 25 m dorso e nuoto subacqueo);
(2) prova facoltativa (50 m nuoto per salvamento).
5. L’idoneità alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo
minimo di otto punti nelle prove obbligatorie, calcolato secondo le modalità definite nelle
tabelle riportate negli allegati 2, e 3.
6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell’esito della prova
facoltativa) consegue, nel punteggio delle graduatorie finali di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,40;
b) da 9,1 a 10 punti 0,60;
c) da 10,1 a 11 punti 0,80;
d) da 11,1 a 12 punti 1,00;
e) da 12,1 a 13 punti 1,20;
f) da 13,1 a 14 punti 1,60;
g) da 14,1 a 15 punti 2,00.
7. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide sulla già conseguita idoneità
al termine degli esercizi obbligatori.
8. All’atto del sostenimento della prova fisica, i candidati devono presentare, alla
sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), un certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie
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pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
9. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del
concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l’esclusione dal concorso.
10. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati
di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione.
11. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non può procedere
all’effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del
giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio nel Corpo. Tali candidate sono escluse dal
concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 2 novembre 2011.
12. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente
subiti o uno stato di temporanea indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l’espletamento di una delle prove e lo faccia presente
ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all’eventuale
differimento della prova ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 2 novembre 2011. Nel caso in cui
l’infortunio intervenga durante l’espletamento di una delle prove, restano validi i risultati
conseguiti in quelle già sostenute.
13. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al comma 12 possono, qualora la
temporanea indisposizione lo consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere
l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
14. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono ammessi all’accertamento
dell’idoneità attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
15. L’accertamento dell’idoneità attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini
necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
16. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le
inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
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17. Prima dell’effettuazione della prova di efficienza fisica e dell’accertamento dell’idoneità
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b),
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
18. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità attitudinale sono ammessi a
sostenere la visita medica preliminare.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 12
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata
all’articolo 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli
esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato
all’interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all’articolo 13,
commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere
presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato
non idoneo, è escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli
interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 13
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito
di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17
maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
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2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per
sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica, devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni 60:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers
dell’epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale:
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per
HIV, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La positività agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), e la dichiarata presenza
delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c),
comportano l’esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2 comporta l’ammissione con
riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l’esclusione dal concorso, se non
presentati secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all’atto della visita medica preliminare, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
(1) per i candidati che concorrono per il contingente ordinario:
– uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che
vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche
in un solo occhio;
– campo visivo e motilità oculare normali;
– visione binoculare;
– senso cromatico normale alle matassine colorate;
16
(2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare per la specializzazione:
– “Nocchiere”: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e
motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche;
– “Operatore di sistema”: visus naturale 10/10 in ciascun occhio; senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
– “Motorista navale”: visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della
refrazione non dovrà superare tre diottrie per la miopia, tre diottrie per
l’ipermetropia, una diottria per l’astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la
correzione totale non dovrà, comunque, superare tre diottrie per
l’astigmatismo miopico composto, tre diottrie per l’astigmatismo ipermetropico
composto con lente cilindrica non superiore a una diottria, tre diottrie per
l’astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a una diottria, due
diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la
fusione e la visione binoculare.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti
correttive “a tempiali”.
8. La rilevazione dell’entità visiva per detti candidati è effettuata con le lenti “a tempiali” e
non con quelle “a contatto”.
9. Sono causa di inidoneità le malattie dell’occhio e dei suoi annessi che possano
pregiudicare la completa funzionalità visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit
sia superiore ai seguenti parametri:
a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare per le specializzazioni
“Nocchiere” e “Motorista navale”:
1) monolaterale: 35 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 20%;
b) per il contingente di mare per la specializzazione “Operatore di sistema”:
1) monolaterale: 24 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 10%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve, e l’uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24
elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non
devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in
considerazione protesi mobili.
17
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell’urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami
strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero
rendere indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non
diversamente osservabili né valutabili. In tal caso, l’interessato dovrà sottoscrivere
apposita dichiarazione di consenso.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi
6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente
sottocommissione. Avverso tale giudizio non è ammessa visita di revisione.
17. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda
la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
18. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio nel Corpo.
Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto
decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla
data del 2 novembre 2011.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 14
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente
concorso, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova scritta, la
prova di efficienza fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e l’accertamento
dell’idoneità psico-fisica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 10, 11 e 12, è considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all’articolo 6, comma 1, hanno facoltà, su istanza dell’interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, di anticipare o posticipare la convocazione dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio
Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181
ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290674.
18
Art. 15
Documentazione
1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, anche avvalendosi del
Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero del locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d’Aosta), a richiedere nei
confronti dei candidati:
a) la dichiarazione del casellario giudiziale;
b) eventuale documentazione integrativa dell’estratto di cui al comma 2, lettera a), se
ritenuta necessaria dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), ai
fini della valutazione dei titoli di cui all’articolo 16.
2. I candidati che superano la prova scritta, all’atto della presentazione per sostenere la
prova di efficienza fisica di cui all’articolo 11, devono produrre:
a) un estratto della documentazione di servizio previsto dall’articolo 14-quater, comma 2,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni (fac-simile in
all. 5), redatto e firmato:
(1) per i militari in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. In
tale ipotesi, l’estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
(2) per quelli in congedo, dall’Ufficiale Responsabile/Funzionario del Distretto
Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla
quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite
esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base
(o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull’estratto
della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il
periodo di servizio.
3. I candidati per i posti di cui all’articolo 1, comma 2:
a) se prestano o hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in
ferma prefissata di un anno (c.d. “VFP1”) o quadriennale (c.d. “VFP4”) ovvero in
rafferma annuale (c.d. “VFP1T”), devono produrre la documentazione di cui al comma
2;
b) in caso contrario, devono produrre la certificazione, rilasciata dalle competenti autorità
su carta semplice, ovvero la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso del
titolo di studio di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a).
4. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti definitivi devono presentare
direttamente o far pervenire ai reparti di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro venti giorni
dalla data di comunicazione dell’idoneità stessa, i certificati rilasciati dalle competenti
autorità su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, devono, inoltre,
far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di
Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
19
data di comunicazione dell’esito del concorso, l’attestato indicato nel predetto articolo 1,
comma 2.
6. I documenti di cui ai commi 3 e 4 si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A
tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
7. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere
successivamente regolarizzati, entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
Art. 16
Valutazione titoli
1. La sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), procede alla valutazione dei
titoli, nei confronti dei candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di
cui all’articolo 12, secondo i seguenti criteri:
a) TITOLO DI STUDIO:
(1) diploma di laurea (o laurea specialistica o laurea magistrale) punti 4;
(2) laurea (o diploma universitario) punti 3;
(3) diploma di istruzione di secondo grado (durata quinquennale) punti 2;
(4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1;
(5) diploma di qualifica professionale punti 0,50.
Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, è preso in considerazione, ai
fini della valutazione, solo quello che dà luogo all’attribuzione del punteggio più
elevato;
b) SERVIZIO PRESTATO, in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale:
(1) per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di servizio
effettivamente prestato, fino ad un massimo di punti 2 punti 0,10.
Tale punteggio è raddoppiato, fino ad un massimo di 4 punti:
– per i candidati ai posti relativi al contingente di mare che abbiano prestato
servizio nella Marina Militare;
– per i candidati ai posti relativi al contingente ordinario – specializzazione
“Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” che abbiano prestato servizio nei
Reparti alpini dell’Esercito;
(2) partecipazione a una o più missioni in territorio estero, fino ad un massimo di
punti1:
– sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50;
– oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1;
c) ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA:
(1) eccellente o giudizio equivalente punti 2;
(2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,50;
(3) nella media o giudizio equivalente punti 0,50;
20
(4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0.
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da una “dichiarazione di mancata
redazione di documentazione caratteristica” deve essere valutato il documento
immediatamente precedente;
d) BENEMERENZE E RICOMPENSE, fino ad un massimo di punti 3:
(1) medaglia d’oro al valor militare o al valor civile punti 3;
(2) medaglia d’argento al valor militare o al valor civile punti 2,50;
(3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile punti 2;
(4) croce di guerra al valor militare punti 1,50;
(5) encomio solenne punti 1;
(6) encomio semplice punti 0,50;
(7) elogio punti 0,30;
(8) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti
a matricola, esclusi quelli riferibili alla durata del servizio
e le onorificenze punti 0,30;
e) CONOSCENZA, SECONDO STANDARD NATO, DI UNA O PIÙ LINGUE
STRANIERE certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3:
(1) possesso del terzo livello – equiparato ad una somma
dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing),
S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 punti 2;
(2) possesso del secondo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
compresa tra 11 e 13 punti 1;
(3) possesso del primo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
non inferiore a 8 punti 0,50.
2. Per i candidati ai posti relativi al contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di
Soccorso Alpino (S.A.G.F.) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), in aggiunta ai titoli di
cui al comma 1, la sottocommissione valuta le seguenti specializzazioni, qualifiche e
abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in qualità di volontario nelle Forze
armate:
a) Alpiere punti 1,50;
b) Osservatore Meteonivologico punti 1,50;
c) Operatore soccorso piste punti 1,50;
d) Istruttore Militare di Sci punti 2;
e) Istruttore Militare di Alpinismo punti 2.
3. Per i candidati ai posti relativi al contingente di mare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c), in aggiunta ai titoli di cui al comma 1, la sottocommissione valuta le seguenti
specializzazioni, qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in qualità
di volontario nelle Forze armate:
a) per coloro che concorrono per la specializzazione “Nocchiere”:
21
1) Sommozzatore punti 2;
2) Operatore del servizio sicurezza abilitato al lavoro in carena punti 2;
b) per coloro che concorrono per la specializzazione “Operatore di sistema”:
1) Radiotelegrafista punti 2;
2) Radarista punti 2;
3) Ricercatore elettronico punti 2;
4) Tecnico elettronico punti 2;
c) per coloro che concorrono per la specializzazione “Motorista navale”:
1) Tecnico di Macchina punti 2;
2) Motorista Navale punti 2;
3) Montatore punti 2.
4. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio comportano detrazioni dal
punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso,
secondo le seguenti indicazioni:
a) per ciascun giorno di consegna di rigore punti 1;
b) per ciascun giorno di consegna punti 0,50;
c) per ciascun rimprovero punti 0,30.
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il
servizio effettivamente prestato, con esclusione del corso di formazione di base (o
basico).
5. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati i titoli e le eventuali sanzioni,
indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, risultanti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
6. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione
mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai
benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
7. Prima dell’effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa
in apposito atto i criteri cui attenersi.
Articolo 17
Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), predispone distinte
graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per il contingente ordinario –
specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” e per ogni specializzazione del
contingente di mare.
2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti attribuiti:
a) alla prova scritta di cui all’articolo 10;
b) alla prova di efficienza fisica di cui all’articolo 11;
22
c) alla valutazione dei titoli di cui all’articolo 16.
3. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e quelle di cui
all’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’Autorità dal
medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.
5. Tali graduatorie sono notificate a tutti gli effetti ai candidati iscritti nelle stesse.
Art. 18
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di cui all’articolo 1, comma
6, dei concorrenti dichiarati vincitori:
a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi finanzieri, secondo
l’ordine delle rispettive graduatorie, previo superamento della visita medica di
incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, i
primi:
(1) 780 del contingente ordinario, tenendo conto della riserva dei posti di cui
all’articolo 1, comma 2;
(2) 20 del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino
(S.A.G.F.)
(3) 45 del contingente di mare, specializzazione “Nocchiere”;
(4) 25 del contingente di mare, specializzazione “Operatore di sistema”;
(5) 30 del contingente di mare, specializzazione “Motorista navale”;
b) sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, nell’ordine
delle rispettive graduatorie, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di
volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto
dall’articolo 2199, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i successivi:
(1) 300 del contingente ordinario;
(2) 25 del contingente di mare, specializzazione “Nocchiere”;
(3) 10 del contingente di mare, specializzazione “Operatore di sistema”;
(4) 15 del contingente di mare, specializzazione “Motorista navale”.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, entro 20 giorni dall’inizio del corso di
formazione di cui al comma 1, lettera a), il Comando Generale della Guardia di finanza
può ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili:
a) convocando altrettanti candidati tratti da quelli di cui al medesimo comma 1, lettera b);
b) nominando, conseguentemente, ulteriori vincitori, nell’ordine delle rispettive
graduatorie.
23
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione
accerta, ai sensi del comma 1, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere
notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
4. I vincitori dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), convocati presso la Scuola
Alpina di Predazzo ed acquisito lo status di “allievo finanziere”, sono preliminarmente
avviati ad una fase addestrativa finalizzata all’accertamento dell’attitudine al servizio di
soccorso alpino, effettuata presso il predetto Istituto di istruzione, secondo il programma
e con le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
5. I candidati che non risultino in possesso di sufficiente attitudine al servizio di soccorso
alpino sono prosciolti dal corso di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal
servizio.
6. Entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività addestrativa di cui al comma 4, il Comando
Generale della Guardia di finanza può ricoprire i posti resisi disponibili ai sensi del
comma 5, convocando altrettanti candidati nell’ordine della relativa graduatoria.
Art. 19
Ammissione dei volontari alla ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate
1. Le graduatorie finali di merito, dopo il termine di cui all’articolo 18, comma 2, sono inviate
al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, che provvede
all’ammissione dei vincitori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), alla ferma prefissata
quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, secondo quanto stabilito dall’articolo 2199,
comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66..
2. I vincitori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), punto (1), sono ammessi alla citata
ferma prefissata quadriennale prioritariamente nell’Esercito Italiano e nell’Aeronautica
militare, a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione.
3. I vincitori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), punti (2), (3) e (4), sono ammessi alla
citata ferma prefissata quadriennale prioritariamente nella Marina Militare, a prescindere
dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione.
4. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare può ricoprire i posti
resisi, eventualmente, disponibili, per rinuncia, esclusione o non idoneità all’atto
dell’incorporamento in qualità di VFP4, convocando altrettanti candidati idonei, nell’ordine
delle rispettive graduatorie, dandone comunicazione al Comando Generale della Guardia
di finanza, che formalizza la nomina a vincitori degli interessati.
5. Ogni ulteriore informazione relativa all’ammissione dei volontari alla ferma prefissata
quadriennale (VFP4) potrà essere richiesta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della
Direzione Generale per il Personale Militare – viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma – e-
mail urp@persomil.difesa.it.
24
Art. 20
Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nel Corpo della Guardia di finanza
1. Nell’ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i
candidati di cui all’articolo 19 sono convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-
fisici, tesa a cogliere segni di eventuali variazioni peggiorative, intervenute nel tempo,
delle condizioni psico-fisiche dei candidati.
2. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di verifica del mantenimento dei
requisiti psico-fisici, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data
di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata è sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
3. Per le concorrenti che, in tale sede, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17
maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio nel Corpo.
4. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una commissione nominata con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’Autorità dal medesimo delegata,
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo e composta da un ufficiale della Guardia di
finanza e tre ufficiali medici, membri.
5. La commissione di cui al comma 4, prima dell’inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i
criteri cui attenersi.
6. Il giudizio espresso, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
8. I candidati giudicati idonei, dopo aver completato la ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nelle Forze armate, sono immessi nel Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla
frequenza del corso di formazione per allievi finanzieri, fermo restando quanto previsto
all’articolo 1, comma 6.
Art. 21
Mancata presentazione al corso
1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato
rinunciatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito
dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo
fax, al massimo entro 24 ore dall’inizio del corso, al Comandante del Reparto di istruzione
che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell’interessato, provvede a stabilire un
25
ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della
proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono
comunicate al candidato tramite i Comandi di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è
rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 22
Spese di partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive,
sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, i candidati che prestano servizio militare fruiscono
della licenza straordinaria per esami secondo le disposizioni vigenti.
Art. 23
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico
come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell’alloggio e della vestizione, le cui spese sono a
carico dell’Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.
Art. 24
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione:
a) i finanzieri vincitori per i posti relativi al contingente ordinario sono destinati nelle sedi
ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza
secondo le disposizioni interne del Corpo;
b) i finanzieri vincitori per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono avviati al
corso per il conseguimento della specializzazione di “Tecnico di Soccorso Alpino
(S.A.G.F.)”, in esito al quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di
permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo;
c) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente di mare sono avviati al corso per il
conseguimento della specializzazione selezionata nella domanda di partecipazione al
concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi
di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
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Art. 25
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del
Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicate sul citato sito internet le graduatorie finali di merito.
Art. 26
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, per le finalità selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro,
responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 22 marzo 2011
Gen.C.A. Nino Di Paolo