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Home / Contratti / CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI: IL NUOVO COLLEGATO LAVORO

CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI: IL NUOVO COLLEGATO LAVORO

Scritto da: Redazione Bloglavoro 15 Giugno 2011 – 15 Giugno 2011 - 11:22

Giovedì 9 giugno 2011, il Consiglio dei ministri ha approvato, così come richiesto al Governo dal “collegato lavoro” (art. 23 L. n. 183 del 4/11/2010), il decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che privati.

In base a quanto comunica la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modifiche che questo decreto apporta alle normative vigenti sino ad oggi, si ridefiniscono i criteri e le modalità per la fruizione di permessi, congedi e aspettative eliminando alcuni dubbi interpretativi. Il Testo ad oggi non è ancora noto, perché alla firma del Presidente della Repubblica e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Verrà allegata copia non appena pubblicato. Questo provvedimento, a detta del Governo, vorrebbe favorire da un lato i lavoratori che ne fanno richiesta (razionalizzando e semplificando i documenti da presentare) e, dall’altro, stabilire importanti misure restrittive al fine di evitare abusi o illeciti.

Sintesi delle modifiche apportate

(Dal sito del ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, si vedrà poi con quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

L’articolo 2
del decreto legislativo stabilisce che la lavoratrice possa richiedere il rientro anticipato al lavoro in caso di aborto o morte prematura del bambino, previa attestazione da parte del medico specialista del SSN e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

L’articolo 3 modifica l’art. 33, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale. Sul prolungamento del congedo parentale per i genitori di bambini disabili (norma di favore per il lavoratore) si chiarisce che:

  • per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale;
  • la nuova disposizione stabilisce che il periodo complessivo di congedo parentale può giungere sino alla durata di tre anni, comprensivi dei periodi di congedo parentale ordinario fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi (11 mesi);
  • la modifica della norma consente di eliminare i dubbi interpretativi sorti sulla disposizione attualmente vigente, chiarendo, secondo l’interpretazione più favorevole al lavoratore, che il periodo di congedo è fruibile, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo complessivamente pari a tre anni;
  • con la modifica viene poi previsto in maniera innovativa che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, se i sanitari chiedono la presenza del genitore.

L’articolo 4 modifica all’articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave.

Congedo biennale per l’assistenza di persona disabile (norma in parte restrittiva e in parte di favore per il lavoratore:

  • si prevede che il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, della legge 104 del 1992, spetta, in alternativa ai riposi giornalieri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, i quali possono fruirne alternativamente, anche in materia continuativa nell’ambito del mese;
  • il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa;
  • durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ed il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo, cosi come previsto già dallo stesso d.lgs 151/01, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. [Annotazione FLC CGIL! Con il Ccnl/07 del comparto scuola si era stabilito che tale congedo, essendo retribuito, non doveva ridurre né le ferie (art. 13 c. 14) né la 13° mensilità (art. 80 c. 5 e 6). Ora con questo nuovo provvedimento di legge, successivo al contratto oggi in vigore, si peggiora ritornando al passato dal momento che, indirettamente, interviene anche su aspetti contrattuali (ferie e 13°). Noi continuiamo a sostenere che vale il contratto e che, pertanto, tale periodo non riduce né le ferie né la 13°. La questione, però, sarà certamente foriera di possibile contenzioso];
  • recependo le indicazioni della Corte costituzionale, che si è pronunciata con più sentenze sulla materia, viene stabilito un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e le cause di impedimento di questi soggetti che consentono di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie invalidanti). La ratio di questa innovazione è quella di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per grado di parentela si presume siano più vicini anche affettivamente alla persona disabile;
  • la norma, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati e derogabile solo in presenza di certe circostanze, vuole evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non provvedono realmente all’assistenza della persona disabile;
  • sciogliendo alcuni dubbi interpretativi, viene stabilito che il congedo può essere fruito per assistere ciascuna persona disabile;
  • al fine di garantire un’assistenza reale, la nuova norma prevede che il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno, se i sanitari della struttura ne attestano l’esigenza.

L’articolo 5 modifica l’art. 2, della l. 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca.

  • Si estende la nuova disciplina della L. n. 240 del 30.12.2010 (c.d. Riforma Gelmini) che attribuisce all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni “contrattualizzati”;
  • la fruizione del congedo viene esclusa per i dipendenti che hanno già ottenuto il titolo didottore di ricerca, e per i dipendenti che hanno fruito del congedo stesso con l’iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico;
  • si chiarisce che solo il dipendente che interrompe, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.

L’articolo 6 modifica all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.

Permessi giornalieri per assistere le persone disabili (norma restrittiva)

  • Viene disciplinata la possibilità per il dipendente di assistere anche più persone in disabilità, limitando tuttavia tale possibilità ai parenti o affini entro il primo grado o entro il secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La limitazione vuole evitare che uno stesso dipendente possa assentarsi per lunghi periodi dal lavoro. La norma, nello stesso tempo, consente al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei famigliari più stretti;
  • viene innovativamente previsto che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. La ratio della norma è quella di evitare abusi, richiedendosi una documentazione a riprova del fatto che il lavoratore si è recato effettivamente nel luogo in cui l’assistenza deve essere prestata. Si vuole quindi evitare che i permessi siano fruiti da persone che poi non li utilizzano realmente per supportare il famigliare disabile. [Annotazione FLC CGIL! Il ministro della Funzione pubblica, con questo decreto, dichiara, tra le altre cose, di voler “chiarire” alcuni dubbi interpretativi! Domanda: perché nella legge n. 183/2010 (collegato al lavoro del ministro Sacconi) che ha modificato l’art. 33 della L. 104, si parla sempre di “domicilio” dell’assistito, mentre con questo decreto si ritorna a parlare di “residenza” dell’assistito? Il ministro Brunetta lo sa che domicilio e residenza non sono sinonimi? E se non lo sono, quale dei due va considerato? Anche questo, immaginiamo, sarà certamente foriero di nuovo contenzioso, altro che chiarire!!]

L’articolo 7 Congedo per cure per gli invalidi (norma di favore)

  • Sostituisce la disciplina contenuta nell’art. 26 della l. n. 118 del 1971 e l’art. 10 del d.lgs. n. 509 del 1988;
  • chiarisce che i lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni;
  • a differenza del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un congedo, viene previsto espressamente che il congedo è retribuito, secondo il regime economico delle assenze per malattia, e che il periodo di congedo non è computato nel comporto;
  • a garanzia della fruizione del permesso per le effettive ragioni di cura, il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure e in caso di sottoposizione a trattamenti terapeutici continuativi (come, ad esempio, nel caso di trattamento di dialisi), la prova è agevolata, potendo essere prodotta anche un’attestazione cumulativa.

L’articolo 8 modifica all’articolo 45 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in materia di adozione ed affidamento

  • Si prevede che la disciplina in materia di riposi, come prevista dal medesimo decreto 151 del 2001, in caso di adozione e affidamento si applica entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia, anziché entro il primo anno di vita del bambino;
  • si prevede che la disciplina prevista dall’articolo 42-bis del medesimo decreto 151/01 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche ad altra sede) si applica entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia,  indipendentemente dall’età del minore.

Si ricorda, infine, che il “collegato lavoro” ha introdotto l’obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici ex legge n. 104/1992.

FONTE: CGIL MILANO

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