Un risultato storico che porta avanti la lotta dei precari per il riconoscimento dei diritti del lavoratore e la supremazia del CCNL Nazionale sulla contrattazione individuale.
La prima sezione Lavoro del Tribunale di Roma si è pronunciata, con decreto, sul ricorso ex art 28 dello Statuto dei Lavoratori promosso dalla FILCAMS CGIL di Roma Est nei confronti dell’azienda Festa – call center del Gruppo Snai. Festa Srl è una controllata del gruppo Snai, leader nel settore delle scommesse Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della condotta antisindacale dell’azienda e dunque la lesione del diritto protetto appunto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Soddisfazione è stata espressa dalla FILCAMS CGIL Nazionale e dalla FILCAMS CGIL Roma Est.
IL FATTO
Festa Srl ha proposto un accordo volto a stabilizzare i precari assunti con co.co.pro, ma con ribasso degli stipendi fissi e aumento della variabile. Festa si occupa di attività di call center inbound e outbound e la parte variabile è legata agli obiettivi di vendita, che sono calcolati su 22 giorni lavorativi mensili, e non vengono riparametrati in caso di malattie o ferie, rendendo di fatto difficile e talvolta impossibile, l’incasso del variabile e contemporaneamente obbligando di fatto gli operatori a non usufruire di ferie e a lavorare anche quando ammalati.
Per esempio, un lavoratore full time di secondo livello, come si legge nell’allegato 4 dell’accordo, guadagna 800 euro lorde fisse al mese, più 510 euro al raggiungimento degli incentivi. Per gli operatori part -time basta dividere per due, per avere come risultato uno stipendio ridicolo: 400 euro più 250 al raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre, alcuni operatori call center precari, al momento della firma dell’accordo, hanno scritto sotto dettatura la lettera di dimissioni dal precedente contratto, trovandosi poi detratti dall’ultima busta paga a progetto i conguagli di fine rapporto. La premessa dell’accordo, che l’azienda ha discusso e firmato solo con il sindacato della Fistel Cisl, lasciando fuori tutti gli altri sindacati, anche quelli che avevano proprie Rsa all’interno, auspica “il superamento dei contratti di collaborazione a progetto”.
“Un accordo siglato tra la FISTEL CISL, sindacato privo di rappresentanza aziendale e la Festa – dichiara Ernesto Rocchi, Segretario Generale della CGIL di Roma Est, commentando il decreto del giudice del lavoro – prevedeva il superamento del contratto nazionale di lavoro e l’introduzione del contratto individuale per le lavoratrici e i lavoratori”. “Coloro che non hanno sottoscritto quell’accordo – precisa – sono stati trasferiti da Roma a Lucca”. “Con questo decreto – prosegue il sindacalista di Roma – il giudice ha riconosciuto il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici all’applicazione del contratto nazionale e impedito in tal modo una pericolosa deriva che, stravolgendo il concetto di rappresentanza e rappresentatività, avrebbe ridotto i diritti e le tutele dei lavoratori ed escluso la CGIL da una rappresentanza legata al consenso da questi ricevuto”.
La vicenda era infatti cominciata con un accordo siglato dal Segretario della FISTEL, il sindacato di categoria della CISL, con l’azienda Festa. L’accordo, siglato a prescindere dal giudizio dei lavoratori e scavalcando completamente l’unico sindacato presente in azienda la FILCAMS CGIL, prevedeva appunto il superamento del contratto nazionale e l’applicazione di un contratto aziendale. Tutti i lavoratori che non avessero accettato tale accordo avrebbero dovuto essere trasferiti nella sede di Lucca.
“Il pronunciamento del Tribunale – dichiara l’avvocato, Pierluigi Panici, legale della parte ricorrente – è dunque doppiamente importante perché sanziona da un lato il comportamento datoriale finalizzato a privare i lavoratori iscritti alla CGIL del contratto collettivo nazionale, dall’altro sanziona la delegittimazione da parte dell’azienda del ruolo del sindacato come agente contrattuale”. “L’azienda – precisa l’avvocato – ha infatti trattato con un sindacato inesistente in azienda, escludendo l’unico, la FILCAMS CGIL, di fatto presente”.
E’ importante, per chiarire meglio il quadro, citare anche due passaggi del decreto del Tribunale di Roma. “Ritiene il giudice – si legge a pagina 3 – che in primo luogo debba considerarsi antisindacale il comportamento della società, ex art.3 CCNL, laddove non ha dato seguito della richiesta d’incontro urgente ricevuta per fax da parte del sindacato ricorrente in data 13.3.2011, neppure a seguito della comunicazione dell’avvenuta nomina dei Rappresentanti Sindacali Aziendali. Ai sensi della normativa citata, infatti, a fronte della richiesta di una delle parti, l’Azienda avrebbe dovuto fornire informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione. E ciò non risulta sia effettivamente avvenuto”. Più avanti il decreto del Tribunale esplicita il senso del giudizio sul comportamento antisindacale dell’azienda. “In tal senso – si legge a pagina 5 del decreto – appare condivisibile l’orientamento secondo cui debba essere intesa come antisindacale non solo la condotta datoriale che violi singole disposizioni o parti di un contratto o accordo collettivo, ma ogni comportamento che realizzi una delegittimazione dello strumento della contrattazione collettiva e del ruolo del sindacato quale agente contrattuale”. Insomma “in conclusione, è lesivo del potere rappresentativo del sindacato il comportamento della società che, in difetto di allegazione specifica e prova adeguata di motivi ostativi al protrarsi dell’applicazione del CCNL Commercio, abbia escluso la predetta applicabilità ai dipendenti assegnati ad attività oubound nelle sedi di Roma, iscritti alla FILCAMS CGIL. In questa ottica, deve ordinarsi a Festa l’immediata cessazione di tale comportamento mediante l’applicazione agli iscritti al predetto sindacato del CCNL del Commercio”.
FONTI: FILCAMS CGIL, Ansa, TerraNews