Date le moltissime domande che ci sono giunte sui trattamenti pensionistici e mobilità, sulle nuove regole per i matrimoni con badanti e sulla nuova direttiva sui lavori usuranti, abbiamo preparato questa breve scheda che riassume le novità 2011 e i cambiamenti che avverranno dal 2012 in poi. Chiaramente la scheda è valida fino a nuove manovre 😉
Le principali novità riguardano:
- Lavoratori in mobilità ordinaria (limite dei diecimila e e regola dei cinquemila)
- Assegno di anzianità per chi raggiunge 40 anni di contributi
- Aumento dell’età pensionabile per tutti
- Limitazione nella reversibilità delle pensioni per ultra settantenni sposati da meno di 10 anni
Vediamo in dettaglio questi punti.
1) LAVORATORI IN MOBILITA’ ORDINARIA (circolare INPS 16 giugno 2011) e limite dei 10.000 e regola dei 5.000
Con circolare n. 126 del 24 settembre 2010 erano già state fornite le prime istruzioni per l’applicazione della deroga prevista dall’art. 12, comma 5 della legge n. 122 del 2010 (allegato 1). La deroga è stata poi estesa anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La norma in oggetto prevede infatti che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuino ad essere applicati, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.
La deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità.
Conseguentemente, una volta perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o vecchiaia sulla scorta delle disposizioni già vigenti in materia di decorrenza della pensione.
In più, 5.000 lavoratori all’anno in mobilità saranno esclusi dalla scaletta di allungamento incasso dell’assegno di anzianità con 40 anni di contributi (vedi schema sotto). Anche qui sarà l’Inps a dettare le regole caso per caso.
Ricordiamo inoltre che dallo scorso mese sono cambiate anche le modalità di richiesta assegno di mobilità all’INPS e ora si possono inoltrare via web.
2) ASSEGNO DI ANZIANITA’ CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI. Qui purtroppo non ci sono buone notizie, ma era previsto da tempo. Come già sappiamo, a 40 anni di contributi è possibile andare in pensione anche senza aver raggiunto il requisito anagrafico, cioè 60 anni fino al 2012 e 61 anni dal 2013 in poi. Vediamo però cosa cambia con la manovra, e non poco: chi maturerà i requisiti a partire dal 2012 con 40 anni di contributi e un’età anagrafica inferiore a quella prevista, dovrà attendere un mese in più per ricevere la pensione, un mese che si va a sommare ai 12 mesi previsti dalla manovra dello scorso anno. L’aumento di un mese scatterà di anno in anno fino al 2014, in questo modo:
– per i matura i requisiti nel 2012 attesa di 13 mesi per incassare la pensione mensile;
– per chi matura i requisiti nel 2013 attesa di 14 mesi per incassare la pensione mensile;
– per chi matura i requisiti nel 2014 attesa di 15 mesi la pensione mensile.
A questi requisiti, però, va sommato l’aumento dell’età pensionabile che riguarda tutti, vedi di seguito.
3) AUMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE PER TUTTI
Dal 2013 sale anche l’età pensionabile a 61 anni. Infatti, in base alle disposizioni di legge, dal 1° gennaio del 2013 occorrerà avere almeno 61 anni e tre mesi per maturare i requisiti per la pensione di anzianità, e 65 anni e tre mesi per quella di vecchiaia.
Un nuovo adeguamento è previsto dal 2016, e poi via via ogni tre anni.
L’adeguamento non inciderà su chi matura i requisiti nel 2012.
Per sapere quando si potrà lasciare dal 2013 in poi, quindi, occorrerà fare i conti sia con il mese in più di attesa obbligatoria (vedi tabella al punto 2), sia con l’aumento dell’età.
4) PENSIONI DI REVERSIBILITA’
Dal 2012 in poi si applicano nuovi provvedimenti per chi si è sposato in tarda età a fronte di una notevole differenza d’età tra moglie e marito. La novità riguarda i sempre più numerosi matrimoni di convenienza tra anziani e badanti che fanno sì che l’INPS si ritrovi ora a mantenere a vita una folta schiera di giovani donne, per nulla in età pensionabile e che tantomeno hanno contratto un matrimonio per altro motivo che il lucro. Per questi motivi è stato previsto, infatti, il taglio dell’assegno in caso di matrimonio oltre i 70 anni se la differenza di età tra i coniugi supera i 20 anni.
Inoltre, per le coppie sposate da meno di 10 anni, il taglio sarà pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. In pratica, se la coppia è sposata solo da due anni al momento del decesso dell’anziano, la moglie percepirà solo il 20% della reversibilità, se è sposata da 3 anni il 30% e così via.
Non verrà invece applicata questa riduzione del trattamento nel caso in cui ci siano figli minori della coppia, studenti, o inabili. Un’eccezione alquanto giusta ma che fornisce subito la via d’uscita a tutte quelle giovani badanti in cerca di pensionamento a vita dell’INPS che abbiano un figlio: oltre al matrimonio, basterà procedere anche con l’adozione del figlio da parte dell’anziano, ed ecco tornato l’intero assegno di reversibilità.