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Home / Concorsi Pubblici Nazionali 2017 / RECLUTAMENTO 10.800 VFP1 ESERCITO

RECLUTAMENTO 10.800 VFP1 ESERCITO

Scritto da: Redazione Bloglavoro 29 Agosto 2011 – 29 Agosto 2011 - 12:41

 

Bando di reclutamento, per il 2012, di 10.800 volontari  in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito

Scadenza presentazione domande: 27 luglio 2012

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE

per il personale militare

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove  norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai

documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,

n. 487, che ha stabilito le norme sull’accesso  agli  impieghi  nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici

impieghi e successive modificazioni; 

Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127,  concernente  le  misure

urgenti  per  lo  snellimento  dell’attivita’  amministrativa  e  dei

procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;

Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000,  n.  445,  riguardante  il  testo  unico   delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa;

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,

concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali

generali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente

il codice in materia di protezione dei dati  personali  e  successive

modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2004,

concernente le modalita’  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma

prefissata di un anno dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;

Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della

Direzione generale della sanita’ militare e successive  modifiche  ed

integrazioni, riguardante l’accertamento delle imperfezioni che  sono

causa di inidoneita’ al servizio militare;

Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della

Direzione generale della sanita’  militare  che  delinea  il  profilo

sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante

«codice dell’ordinamento militare» ed, in particolare, il  libro  IV,

concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e

l’art. 2186 che fa salva l’efficacia  dei  decreti  ministeriali  non

regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,

delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del

Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della

difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale

dell’Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente

normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,

n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in

materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge  28

novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro  IV,  concernente

le norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni

per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto

2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita’  militare  in

data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche

riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita’  che

determinano l’inidoneita’ al servizio militare,  nonche’  il  profilo

sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa  1°  febbraio  2010  –

registrato alla Corte dei conti il 27 aprile  2010,  registro  n.  4,

foglio n. 281 – concernente,  tra  l’altro,  struttura  ordinativa  e

competenze della Direzione generale per il personale militare ed,  in

particolare,  l’art.  15,  comma  3  che  prevede  le  modalita’   di

sostituzione in caso – tra gli altri  –  di  temporanea  assenza  del

Direttore generale per il personale militare;

Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  7  aprile  2010,

concernente la sua nomina a Vice Direttore generale  della  Direzione

generale per il personale militare,

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Posti disponibili

 

1. Per il 2012 e’ indetto il reclutamento nell’Esercito di 10.800

volontari in ferma prefissata di  un  anno  (VFP  1),  ripartiti  nei

seguenti quattro blocchi di incorporamento:

a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2012,

3.200 posti. La domanda di partecipazione puo’ essere presentata  dal

7 settembre al 21 ottobre 2011, per i nati dal 21 ottobre 1986 al  21

ottobre 1993, estremi compresi;

b) 2° blocco, con prevista  incorporazione  nel  mese  di  giugno

2012,  2.700  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo’   essere

presentata dal 24 ottobre 2011 al 20 gennaio 2012, per i nati dal  20

gennaio 1987 al 20 gennaio 1994, estremi compresi;

c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese  di  settembre

2012,  2.700  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo’   essere

presentata dal 23 gennaio al 6 aprile 2012, per i nati dal  6  aprile

1987 al 6 aprile 1994, estremi compresi;

d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  dicembre

2012,  2.200  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo’   essere

presentata dal 9 aprile al 27 luglio 2012, per i nati dal  27  luglio

1987 al 27 luglio 1994, estremi compresi.

2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  e’  riservato

alle categorie previste nell’art.  702  del  decreto  legislativo  15

marzo 2010, n. 66 e indicate nell’allegato A  che  costituisce  parte

integrante del presente bando. In caso di mancanza,  anche  parziale,

di  candidati  idonei  appartenenti  alle  suindicate  categorie   di

riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti

idonei dello stesso blocco.

3. Le domande, con indicata la  preferenza  all’arruolamento  per

uno specifico blocco, inviate a mezzo  posta,  secondo  le  modalita’

specificate nel successivo  art.  3,  entro  i  termini  previsti  ma

pervenute dieci giorni oltre il termine  di  scadenza  stabilito  per

ciascun blocco, saranno ritenute valide per l’arruolamento al  blocco

successivo. Si fa eccezione per il 4° blocco, per il quale le domande

inviate a mezzo posta entro i termini  previsti  ma  pervenute  venti

giorni  oltre  il  prescritto  termine   di   presentazione   saranno

considerate irricevibili.

4. E’ ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per

piu’ blocchi, purche’ non immediatamente successivi  e  nel  rispetto

delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

5. Resta impregiudicata per  l’Amministrazione  della  difesa  la

facolta’ di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il

numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento

delle attivita’ previste dal presente bando, in ragione  di  esigenze

attualmente non valutabili ne’ prevedibili ovvero in applicazione  di

leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di

contenimento della spesa pubblica.  In  tal  caso,  l’Amministrazione

della  difesa  provvedera’  a  dare  formale  comunicazione  mediante

annuncio che sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 2

 

Requisiti di partecipazione

 

1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in

possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) avere compiuto il 18° anno di eta’  e  non  aver  superato  il

giorno del compimento del 25° anno di eta’;

d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con

sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena

condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non

essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non

colposi;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti

dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro

alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di

procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d’autorita’   o

d’ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di

polizia,  ad  esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per

inidoneita’ psico-fisica;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di  primo  grado

(ex scuola media inferiore). L’ammissione  dei  candidati  che  hanno

conseguito  un   titolo   di   studio   all’estero   e’   subordinata

all’equipollenza  del  titolo  stesso  rilasciata   da   un   ufficio

scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che  dovra’  essere

prodotta all’atto della presentazione della domanda, con riportato il

giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);

g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

h) aver tenuto condotta incensurabile;

i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni

democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta’

alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello

Stato;

j) idoneita’ psico-fisica  e  attitudinale  per  l’impiego  nelle

Forze armate in qualita’ di VFP 1;

k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l’abuso  di

alcool e per l’uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze

stupefacenti nonche’ per l’utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo

non terapeutico;

l) statura  non  inferiore  a  m  1,65,  se  candidati  di  sesso

maschile, e statura non inferiore a m 1,61,  se  candidate  di  sesso

femminile;

m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

2. Tutti i requisiti sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti

fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle

domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta  eccezione  per  quello

dell’eta’,  fino  alla  data  di   effettiva   incorporazione,   pena

l’esclusione dal reclutamento.

 

 

Art. 3

 

Domanda di partecipazione

 

1.  Per  ciascun  blocco  la   domanda   di   partecipazione   al

reclutamento  deve  essere,  a  pena  di   irricevibilita’,   redatta

utilizzando il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua

parte osservandone le apposite istruzioni e firmata in originale  per

esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente  in  forma

autografa,  non  deve  essere  autenticata.  Ai   soli   fini   della

compilazione della domanda, puo’ essere utilizzata anche la procedura

on-line  disponibile   sui   siti   web   www.esercito.difesa.it.   e

www.difesa.it.

2. La domanda deve essere  consegnata  direttamente  ad  uno  dei

Centri documentali indicati nell’allegato B,  che  costituisce  parte

integrante  del  presente  bando,  il  quale  provvede  a  rilasciare

ricevuta dell’avvenuta presentazione, ovvero  inviata  ad  uno  degli

stessi Centri, a mezzo raccomandata, entro i termini di  scadenza  di

presentazione fissati per ciascun blocco. A tal fine fa fede la  data

apposta dall’ufficio postale accettante.

Le domande  possono  essere  presentate  anche  presso  eventuali

Nuclei  di  ricezione   predisposti   in   occasione   di   attivita’

promozionali della Forza armata. In tal caso deve  essere  rilasciata

all’interessato la ricevuta  dell’avvenuta  consegna  della  domanda,

fatta riserva di acquisizione e accoglimento della  stessa  da  parte

del  Centro  documentale  competente.  Nella  ricevuta  deve   essere

specificato che eventuali integrazioni dovranno pervenire  presso  il

predetto  Centro  entro  la  data  di   scadenza   fissata   per   la

presentazione della domanda di ciascun blocco, pena l’esclusione  dal

reclutamento o la  mancata  valutazione  degli  eventuali  titoli  di

merito non dichiarati e/o  documentati.  Le  domande  acquisite  (con

annessa ricevuta) saranno inviate al Centro documentale indicato  dai

candidati sul modello di domanda.

3.  Coloro  che  risiedono  o  si  trovano  per  motivi   diversi

all’estero possono presentare la domanda, entro i termini  stabiliti,

all’Autorita’ diplomatica o consolare che  ne  curera’  l’inoltro  al

Centro documentale di Roma con la massima sollecitudine. In tali casi

per la data  di  presentazione  fa  fede  la  data  di  assunzione  a

protocollo  della  domanda  da  parte  dell’Autorita’  diplomatica  o

consolare.

4. Il candidato deve dichiarare nella  domanda,  sotto  forma  di

autocertificazione, quanto segue:

a) il cognome, il nome ed il sesso;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) la residenza;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il godimento dei diritti civili e politici;

g) il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado

(ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al  termine  di

detto  ciclo  di  studi,  valido  ai  fini  della  formazione   della

graduatoria di cui al successivo  art.  7,  unitamente  all’indirizzo

dell’istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;

h)  l’eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o

precedenza di  cui  al  successivo  art.  8  del  presente  bando  di

reclutamento;

i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva

dei posti di cui all’art. 1, comma 2;

j) di non essere in atto  imputato  in  procedimenti  penali  per

delitti non colposi. In caso contrario, dovra’ indicare, con apposita

dichiarazione  da  allegare  alla  domanda,  i  procedimenti   penali

pendenti a carico e l’Autorita’ giudiziaria presso la quale pendono i

procedimenti stessi;

k) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato

decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato

dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di

procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d’autorita’ o d’ufficio,

da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;

l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

m) di aver tenuto condotta incensurabile;

n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle

istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di

scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di

sicurezza dello Stato;

o) l’eventuale possesso di giudizi di idoneita’ gia’ ottenuti  da

non piu’ di un anno dalla data di presentazione della domanda in  una

selezione  psico-fisica  e  attitudinale,  prevista  dal   precedente

reclutamento di volontari in ferma prefissata di un  anno  ovvero  da

altro  concorso  per  l’accesso  ad  una  delle   carriere   iniziali

dell’Esercito;

p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.

Inoltre, deve indicare:

a) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;

b) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza

armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza;

c) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio  presso

i reparti/comandi ubicati nelle regioni elencate nel citato  allegato

A;

d)  il  gradimento  a  prestare  servizio   presso   reparti   di

paracadutisti dell’Esercito. In  tal  caso  gli  arruolandi  potranno

essere destinati per l’espletamento del servizio, a prescindere dalla

regione prescelta,  ad  unita’  di  paracadutisti  sulla  base  delle

esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco;

e)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all’arruolamento,

qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,

assegnata in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della

Forza armata e di essere disposto ad essere  impiegato  su  tutto  il

territorio nazionale ed all’estero;

f) il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;

g)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di

reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio’ che in esso

e’ stabilito.

5. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento  di

riconoscimento in corso di validita’, rilasciato  da  amministrazioni

dello Stato e munito di fotografia;

b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale;

c)  originale  o  copia  autenticata   del   certificato   medico

attestante l’idoneita’ all’attivita’ agonistica sportiva in corso  di

validita’.

I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia  del

diploma di istruzione secondaria di primo grado.

6. Sottoscrivendo la domanda il candidato,  oltre  a  manifestare

esplicitamente il consenso  alla  raccolta  e  trattazione  dei  dati

personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all’espletamento

della procedura di reclutamento (il  conferimento  di  tali  dati  e’

obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di

partecipazione), si assume la responsabilita’ penale e amministrativa

in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell’art.  76

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare

il recapito presso il quale desidera ricevere  le  comunicazioni,  se

diverso da quello di residenza, con il relativo codice di  avviamento

postale e, ove possibile, il  numero  telefonico  fisso  e/o  mobile,

nonche’   l’indirizzo   di   posta   elettronica.   Ogni   variazione

dell’indirizzo durante l’espletamento delle procedure di reclutamento

dovra’ essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente  e

tempestivamente al  Centro  documentale  presso  il  quale  e’  stata

presentata/inviata la domanda di partecipazione.

8.   L’Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna

responsabilita’ circa  i  possibili  disguidi  derivanti  da  errate,

mancate  o  tardive  segnalazioni  di  variazioni  del  recapito,  da

ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute  a

disguidi  postali,  da  altre  cause   non   imputabili   a   proprie

inadempienze dovute a cause di forza maggiore

9. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei  ma

non risultati  utilmente  collocati  in  graduatoria  per  il  blocco

richiesto  saranno   trasportate   al   blocco   non   immediatamente

successivo. Le domande non saranno trasportate in caso di intervenuta

esclusione  dalla  procedura   di   reclutamento   o   per   avvenuta

incorporazione  dei  candidati  a   seguito   dell’attuazione   delle

procedure di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente bando.

10. I candidati  che,  convocati  per  l’incorporamento,  non  si

presenteranno  presso  gli  enti  addestrativi  o  che   daranno   le

dimissioni  entro  i  termini  previsti,  potranno  presentare  nuova

domanda  di  partecipazione  per   un   blocco   non   immediatamente

successivo.

 

 

Art. 4

 

Fasi del reclutamento

 

Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti

fasi:

a) presentazione della domanda al Centro  documentale  competente

secondo le modalita’ gia’ specificate nell’art. 3;

b) acquisizione, istruttoria delle domande e  verifica  da  parte

del medesimo ente dei requisiti di cui all’art.  2,  comma  1,  fatta

eccezione per quelli relativi:

al possesso della statura minima e dell’idoneita’ psico-fisica ed

attitudinale;

agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l’uso,

anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche’  per

l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri  documentali,

dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi  dei

requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h) ed  i)  e/o  che

hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per

delitti non colposi, di competenza della Direzione  generale  per  il

personale militare (DGPM);

d) accertamento,  da  parte  dei  Centri  documentali,  ai  sensi

dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre

2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai

candidati nella domanda;

e) consegna, da parte dei Centri documentali, delle  domande  dei

candidati  in  possesso  dei  requisiti  accertati,  corredate  della

annessa documentazione, alla DGPM – I Reparto –  3ª  Divisione  –  1ª

Sezione  reclutamento  VFP  1   che   provvedera’,   effettuati   gli

accertamenti di competenza, al successivo  inoltro  alla  commissione

valutatrice di cui all’art. 6,  comma  1,  lettera  a)  del  presente

bando;

f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,

dei  giudizi  riportati  dai  candidati  nel  diploma  di  istruzione

secondaria di  primo  grado  e  formazione  della  graduatoria  degli

ammessi alla valutazione dei titoli di merito;

g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8 e

formazione della relativa graduatoria;

h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui

alla precedente lettera g) presso  i  Centri  di  selezione  indicati

nell’allegato  B  per  l’accertamento   dei   requisiti   d’idoneita’

psico-fisica e attitudinale;

i) formazione, da  parte  della  commissione  valutatrice,  della

graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  e/o  in  attesa

dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;

k) assegnazione ai vari reparti dell’Esercito italiano  da  parte

dello Stato maggiore dell’Esercito ed  incorporamento  dei  candidati

utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente  lettera

j);

l) decretazione dei  candidati  incorporati  ammessi  alla  ferma

prefissata di un anno nell’Esercito italiano;

m) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati

carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.

 

 

Art. 5

 

Esclusioni

 

1. Non sono  prese  in  considerazione  e  comportano,  pertanto,

l’esclusione dal reclutamento le domande:

a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di

partecipazione;

b) non redatte utilizzando il modello riportato  nell’allegato  A

ovvero disponibile on-line;

c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile,  di  un

documento di riconoscimento in  corso  di  validita’,  rilasciato  da

amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;

d) non consegnate secondo  le  modalita’  indicate  nell’art.  3,

commi 2 e 3;

e) non spedite a mezzo raccomandata;

f) non firmate in originale e in forma autografa dal candidato;

g)  redatte  e  firmate  a  matita  o  con  penne  ad  inchiostro

cancellabile;

h) contenenti correzioni e/o abrasioni;

i) prive dell’originale o di copia  autenticata  del  certificato

medico attestante l’idoneita’ all’attivita’  agonistica  sportiva  in

corso di validita’;

j)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al

giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di  primo

grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

2. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM:

a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all’accertamento

dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, nei  limiti  specificati

dall’art. 4, lettera b) e ad  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal

reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del  possesso  dei

requisiti di cui all’art.  2,  comma  1,  lettere  g),  h)  ed  i)  e

dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti  non

colposi, nonche’ quelle  concernenti  il  comma  1,  lettera  j)  del

presente articolo;

b)  ad  accertare  il  possesso  del  certificato  di   idoneita’

all’attivita’ sportiva  agonistica,  escludendo  dalla  procedura  di

reclutamento i candidati che ne  risultano  privi  o  che  non  hanno

presentato il previsto certificato o che lo hanno presentato in copia

non autenticata;

c) a non ammettere le domande di  candidati  gia’  esclusi  dalla

DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.

Gli stessi Centri  provvedono  alla  notifica  ai  candidati  dei

provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.

3. Le commissioni di cui al successivo art. 6, comma  1,  lettera

b), provvederanno ad escludere i candidati giudicati:

inidonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;

positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso  di  alcool  e

per l’uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti

nonche’  per  l’utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non

terapeutico.

4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,

risulteranno in difetto di uno o piu’ requisiti tra  quelli  previsti

dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della

DGPM, anche se gia’ incorporati. In  quest’ultimo  caso  il  servizio

prestato sara’ considerato servizio di fatto.

5.  Se  l’esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,

l’interessato sara’ segnalato, ai sensi dell’art. 76 del decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura

della Repubblica competente per territorio e  non  potra’  presentare

domanda di partecipazione per i successivi blocchi.

6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP

1, se in possesso dei requisiti, possono presentare  domanda  per  il

presente bando.

7. Il candidato nei cui confronti e’ adottato il provvedimento di

esclusione potra’ avanzare  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  del

Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della

Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni  dalla

data di notifica del provvedimento di esclusione.

 

 

Art. 6

 

Commissioni

 

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o

di  autorita’  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti

commissioni:

a) commissione valutatrice;

b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara’

composta da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;

b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente, membri;

c)  due  ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  tenente  ovvero

funzionari amministrativi, designati dalla DGPM, membri;

d) un sottufficiale di grado non inferiore a  maresciallo  ovvero

assistente  amministrativo  appartenente  all’Amministrazione   della

difesa, segretario senza diritto di voto.

3. Le commissioni di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b),

saranno insediate presso i Centri di selezione di cui all’allegato B.

Esse saranno composte da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;

b) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente, membro;

c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di  grado

non inferiore a tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato  alla

professione,  appartenente   all’Amministrazione   della   difesa   o

convenzionato, ovvero un  ufficiale  perito  selettore  attitudinale,

membro;

d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

 

 

Art. 7

 

Selezione dei candidati da ammettere

alla valutazione dei titoli di merito

 

1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la

graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di

merito sulla base del giudizio conseguito nel diploma  di  istruzione

secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:

a) ottimo: punti 4;

b) distinto: punti 3;

c) buono: punti 2;

d) sufficiente: 1 punto.

Nel caso di voto  espresso  in  decimi:  al  giudizio  di  ottimo

corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di  distinto

corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto

di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10.

2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito

saranno tratti dalla predetta graduatoria  entro  i  seguenti  numeri

massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco:  20.000;

3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000.

3. A parita’ di punteggio, la precedenza sara’ data ai  candidati

in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5  del  decreto

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive

modificazioni.

4. In caso di ulteriore parita’,  sara’  data  la  precedenza  al

candidato piu’ giovane d’eta’.

5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere

alla valutazione dei titoli  di  merito  sara’  pubblicata  sul  sito

www.persomil.difesa.it.

 

 

Art. 8

 

Valutazione dei titoli di merito

e relativa graduatoria

 

1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la

graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella

graduatoria prevista dall’art. 7, provvedendo a sommare il precedente

punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:

a) titoli previsti dall’art. 8, comma 2, lettera a) del decreto

del Ministro della difesa 1° settembre 2004:

1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;

2) patente di guida civile B o superiore: punti 1;

3) porto d’armi: punti 1;

b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:

1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7;

2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio

di cui al precedente punto 1), lettera b): punti 6;

3)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado

(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti

punti 1) e 2), lettera b): punti 5;

4)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado

(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo

architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti

punti 1), 2) e 3), lettera b): punti 4;

5) diploma di istruzione  secondaria/qualifica  (triennale),  non

cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2),  3)  e

4), lettera b): punti 3;

6) attestato  di  formazione  professionale  rilasciato  da  enti

statali o regionali legalmente riconosciuti, non  cumulabile  con  il

punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), lettera b):

punti 1;

7) maestro di sci: punti 4;

8) guida alpina, non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  al

precedente punto 7): punti 4;

9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui

ai precedenti punti 7) e 8): punti 2,5;

10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti

2;

11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o

di  nuoto   per   salvamento,   rilasciato   da   enti   riconosciuti

dall’Amministrazione della difesa: punti 1,5;

12) patente nautica: punti 1;

13) brevetto di equitazione per sport olimpici  rilasciato  dalla

Federazione italiana sport equestri: punti 1;

14) aver svolto per  almeno  10  mesi  il  servizio  militare,  a

qualunque titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 1;

15) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e  basic  life

support – defibrillation (BLSD), non cumulabile con il  punteggio  di

cui al precedente punto 11): punti 0,5.

2. A parita’ di punteggio, la precedenza sara’ data ai  candidati

in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5  del  decreto

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive

modificazioni.

3. In  caso  di  ulteriore  parita’,  sara’  data  preferenza  al

candidato piu’ giovane d’eta’.

4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per  un  blocco,

per i quali e’ stata operata la procedura del trasporto delle domande

ai sensi dell’art. 3, comma 9, saranno inseriti nella graduatoria  di

merito del blocco in valutazione con il punteggio gia’ conseguito  in

quello di  provenienza,  salvo  ulteriore  punteggio  attribuito  con

l’integrazione di eventuali titoli di cui al successivo comma 5.

5. E’ data  facolta’,  esclusivamente  ai  candidati  di  cui  al

precedente comma 4,  di  integrare  eventuali  titoli  di  merito  in

possesso  attraverso  il  modello  contenuto  nell’allegato  C,   che

costituisce parte integrante del presente bando, da far pervenire non

oltre dieci giorni il  termine  di  scadenza  stabilito  per  ciascun

blocco allo stesso Centro documentale presso cui e’ stata  presentata

la domanda, con le modalita’  indicate  nell’art.  3.  L’integrazione

delle domande consegnate presso i Nuclei  di  ricezione  deve  essere

presentata con le stesse modalita’ al Centro documentale indicato dal

candidato.

6. Per ogni blocco, la graduatoria di  merito  dei  candidati  da

ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali

sara’ pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.

 

 

Art. 9

 

Accertamenti psico-fisici e attitudinali

 

1. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM a  convocare,  a

mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  presso  i  Centri  di

selezione i candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e

attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente  art.

8 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 8.000; per il

2° blocco: 7.000; per il 3° blocco: 7.000; per il 4° blocco: 7.000. I

candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla  lettera

di convocazione, ovvero al prosieguo  degli  accertamenti  anche  nei

giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti

disponibili derivante da inidoneita’ o rinuncia degli  arruolandi  di

cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  maggiore

dell’Esercito, la DGPM autorizzera’ l’invio di un ulteriore numero di

candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  8,

presso  i  Centri  di  selezione  per  l’accertamento  dell’idoneita’

psico-fisica  e  attitudinale,  fino  al  raggiungimento  dei   posti

disponibili per ogni blocco.

3.  I  candidati  devono  presentarsi,  pena   l’esclusione   dal

reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:

a) un documento di identita’ in  corso  di  validita’  munito  di

fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;

b)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da

struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario

nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita,  ad

eccezione di quello riguardante il  gruppo  sanguigno,  dei  seguenti

esami:

emocromo completo;

VES;

glicemia;

creatininemia;

trigliceridemia;

colesterolemia;

bilirubina totale e frazionata;

gamma GT;

transaminasemia (GOT e GPT);

attestazione del gruppo sanguigno;

c)  certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la

presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi

manifestazioni   immunoallergiche,   di   gravi    intolleranze    ed

idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di  fiducia

in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita  e  redatto  in

modo conforme all’allegato D, che costituisce  parte  integrante  del

presente bando;

d)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da

struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario

nazionale in data non anteriore a  sei  mesi  precedenti  la  visita,

dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;

e)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da

struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario

nazionale in data non anteriore a  tre  mesi  precedenti  la  visita,

dell’esame dei markers dell’epatite B e  C.  Copia  del  referto  dei

markers dell’epatite B dovra’ essere conservata dal candidato per  la

successiva consegna, se arruolato, all’ente di incorporazione;

f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica  o  privata

convenzionata  con  il  servizio  sanitario  nazionale  in  data  non

anteriore ai tre mesi precedenti la visita,  attestante  l’esito  del

test di accertamento della positivita’ per anticorpi per HIV;

g) se concorrenti di sesso femminile:

originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica

eseguita presso struttura sanitaria pubblica  o  privata  accreditata

col servizio sanitario nazionale in data non anteriore  ai  sei  mesi

precedenti la visita;

originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con

esito  negativo,  eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica  o

privata accreditata col servizio  sanitario  nazionale  in  data  non

anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.

I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche

eventuali esami radiografici del torace.

4.  Le  commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e

attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata

al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato  ad  una  visita

medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione  dei  dati

antropometrici, disporranno l’esecuzione  dei  seguenti  accertamenti

specialistici e strumentali:

a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

b) visita oculistica;

c) visita otorino;

d) valutazione  della  personalita’  previa  somministrazione  di

appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessaria,  eventuale

visita psichiatrica;

e) analisi delle urine, completa di drug test;

f) accertamenti  volti  alla  verifica  dell’abuso  di  alcool  e

dell’uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti

nonche’ dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

g)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso   l’esame   radiologico)

ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica  e  medico

legale del concorrente, da effettuare anche  presso  altre  strutture

sanitarie.

In  sede  di  visita  medico  generale  le  commissioni  per  gli

accertamenti psico-fisici e attitudinali  giudicheranno  inidoneo  il

candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro  sede  o  natura,

siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile

indice di personalita’ abnorme (in tal caso da accertare  con  visita

psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

5. Al termine degli accertamenti  sanitari  potranno  accedere  a

quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti:

a) dalle imperfezioni/infermita’ di cui  decreto  del  Presidente

della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  ed  alle  vigenti  direttive

tecniche emanate della Direzione generale della sanita’ militare;

b) da altre patologie ritenute incompatibili  con  l’espletamento

del servizio quale VFP 1;

c) da patologie per  le  quali  e’  prevista  l’attribuzione  dei

coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del

profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario

della Direzione generale della sanita’ militare.

Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,

adotteranno il giudizio di inidoneita’ nei  confronti  del  candidato

riscontrato affetto  dalle  citate  imperfezioni/infermita’/patologie

durante la visita preliminare o a seguito di uno  degli  accertamenti

di cui al precedente comma 4 comunicando le motivazioni allo stesso e

sottoponendogli  alla  firma  apposito   foglio   di   notifica   del

provvedimento.

Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all’accertamento

dell’idoneita’ al servizio militare o di temporanea  inidoneita’,  le

commissioni disporranno l’esclusione dal reclutamento.

6.  I  candidati  risultati  idonei  agli  accertamenti  sanitari

saranno  sottoposti  alla  verifica  del  possesso  delle   capacita’

attitudinali, come da  direttive  tecniche  vigenti,  necessarie  per

assicurare un corretto e continuo svolgimento  dei  compiti  previsti

per il VFP 1.  Il  giudizio  derivante  dalla  suddetta  verifica  e’

definitivo.

7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  le

commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita’  con  attribuzione

del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva  della

Direzione   generale   della   sanita’   militare,    precedentemente

richiamata, ovvero di inidoneita’, che comportera’  l’esclusione  dal

reclutamento. Il giudizio sara’ comunicato,  con  determinazione  dei

presidenti  delle  commissioni  delegate  dalla  DGPM  alle  predette

incombenze, al candidato, sottoponendogli alla firma apposito  foglio

di notifica.

8. Il candidato escluso potra’ avanzare  ricorso  giurisdizionale

al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al

Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro   sessanta   e

centoventi  giorni  dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di

esclusione.

9.  Per   le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti

psico-fisici, inoltre, e’ data facolta’ all’interessato di  avanzare,

entro trenta giorni dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di

esclusione, motivata e documentata istanza  di  riesame,  debitamente

firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da  una

struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario

nazionale,   attestante   l’assenza   delle    imperfezioni/patologie

riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in

questione, che dovra’ essere inviata, tramite raccomandata con avviso

di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare – I

Reparto – 3ª Divisione –  1ª  Sezione  reclutamento  VFP  1  –  Viale

dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma.

Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti

di esclusione adottati per inidoneita’ attitudinale e  per  abuso  di

alcool e per l’uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze

stupefacenti nonche’ per l’utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo

non terapeutico. Le istanze non  firmate  o  carenti  della  predetta

certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.

10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso

atto delle certificazioni presentate, se  sussistono  le  condizioni,

interessa  le  commissioni  mediche   di   appello   competenti   che

provvederanno  a  convocare  il  ricorrente  al  fine  di  sottoporlo

all’accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in

quest’ultima  indagine  e’  definitivo.  Nel   caso   di   confermata

inidoneita’ il ricorrente sara’ escluso dal reclutamento. In caso  di

idoneita’  l’interessato  verra’  inviato  dalla  stessa  commissione

medica  presso  il  Centro  di  selezione  che  lo  aveva  dichiarato

inidoneo, per  il  completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti

psico-fisici e  attitudinali.  I  candidati,  riconosciuti  idonei  e

collocati utilmente nella  graduatoria  del  blocco  di  provenienza,

saranno  incorporati  con  il  primo  blocco  utile,  assumendone  la

decorrenza giuridica.

11. I candidati, gia’ giudicati idonei da non piu’ di un anno  ad

una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso  di  una

procedura di reclutamento quale VFP 1 alla data di  convocazione  per

gli accertamenti sanitari devono, previa  esibizione  del  modulo  di

notifica  di  idoneita’  comprensivo  del   profilo   precedentemente

assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:

a)  verifica  dell’abuso  di  alcool  e  dell’uso   di   sostanze

stupefacenti (quest’ultimo mediante drug test);

b)  test  di  valutazione  psichiatrica  con   eventuale   visita

richiesta dallo psicologo;

c) visita medica generale conclusiva.

All’atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere

prodotti i referti degli esami  ematochimici  previsti  per  tutti  i

candidati,  fatta  eccezione  per  coloro  gia’  sottoposti  all’iter

selettivo entro i sei mesi dalla data della nuova visita.

 

 

Art. 10

 

Approvazione e validita’ delle graduatorie

 

1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i

risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede  a

compilare la graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e

quelli eventualmente in attesa dell’esito dei predetti  accertamenti,

che  verra’  inviata  alla  DGPM  per  l’approvazione   con   decreto

dirigenziale.

2. Le graduatorie  sono  valide  12  mesi  esclusivamente  per  i

blocchi del  presente  bando,  ferme  restando  le  previsioni  degli

articoli 11 e 12.

3. Per  ogni  blocco,  la  graduatoria  di  merito  del  presente

articolo sara’ pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.

 

 

Art. 11

 

Procedure per il recupero dei posti non coperti

 

1. In caso di mancata copertura dei posti per l’arruolamento,  al

termine delle operazioni di incorporazione riferite ad  ogni  blocco,

ad esaurimento degli arruolandi compresi nella  relativa  graduatoria

di cui al precedente art.  10,  su  richiesta  dello  Stato  maggiore

dell’Esercito  la  DGPM  potra’  autorizzare   l’incorporamento   dei

candidati idonei ma non utilmente  collocati  nella  graduatoria  del

blocco immediatamente precedente.

2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su

richiesta  dello  Stato  maggiore  dell’Esercito   la   DGPM   potra’

incrementare le incorporazioni  dei  blocchi  successivi  non  oltre,

comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall’art.

1.

 

 

Art. 12

 

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti

le incorporazioni di ciascun blocco

 

Fermo restando quanto previsto  dall’art.  11,  a  copertura  dei

posti di cui al precedente art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti

vacanti, su richiesta dello Stato  maggiore  dell’Esercito,  la  DGPM

potra’ attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  maggiori,

dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e  nell’Aeronautica

militare, i candidati idonei ma non utilmente  collocati,  che  hanno

manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali

graduatorie,  in  corso  di  validita’,  sono  riferite   a   blocchi

precedenti.

 

 

Art. 13

 

Ammissione alla ferma prefissata di un anno

 

1. Per ogni blocco i Centri documentali  sono  autorizzati  dalla

DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un

anno presso gli enti indicati  dallo  Stato  maggiore  dell’Esercito,

sulla base della graduatoria di cui all’art. 10 fino  alla  copertura

dei posti previsti.

2.  La  convocazione   e’   inviata   all’interessato   a   mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento e contiene la data e l’ora  di

presentazione ai reparti della Forza armata nonche’ le  modalita’  di

produzione della certificazione sanitaria attestante le  vaccinazioni

gia’ effettuate in ambito civile e militare, della copia del  referto

dell’esame dei markers dell’epatite B di cui al precedente art. 9.

3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le

modalita’ loro  indicate  nella  lettera  di  convocazione,  pena  la

decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione attestante il

mantenimento   dei   requisiti   dichiarati    nella    domanda    di

partecipazione, utilizzando il modello in allegato E, che costituisce

parte integrante del presente bando. Tale documento  sara’  acquisito

ed inserito nel  fascicolo  personale  dell’interessato  a  cura  del

reparto di appartenenza.

I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia

autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un

referto analitico attestante l’esito del dosaggio del  glucosio  6  –

fosfato – deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche.

4. I candidati convocati per l’incorporamento, nei numeri  e  con

le modalita’ stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a

visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di

idoneita’ previsti.

5. Ai sensi dell’art. 978 del decreto legislativo 15 marzo  2010,

n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle  zone  dell’arco  alpino  e

nelle  altre  regioni  tipiche  di   reclutamento   alpino,   saranno

destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai

reparti alpini  fino  al  completamento  dell’organico  previsto  per

ciascun blocco.

6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera’,  per

gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento per ogni

blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva

presentazione presso i reparti di addestramento. I candidati,  tratti

dalla graduatoria di cui all’art. 10, che non si presenteranno presso

i reparti della Forza armata nel termine fissato nella  comunicazione

di convocazione, saranno considerati rinunciatari. In  caso  di  piu’

date di incorporamento riferite ad ogni blocco, gli effetti giuridici

decorreranno dalla prima fra quelle previste.

7. Entro 16 giorni dall’avvenuto  incorporamento,  i  reparti  di

addestramento dovranno inviare la copia  dei  relativi  verbali,  con

l’indicazione delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa

dei singoli candidati, alla DGPM – I Reparto  –  3ª  Divisione  –  1ª

Sezione reclutamento VFP 1, per il seguito di competenza.

8. La DGPM determinera’, con decreto  dirigenziale,  l’ammissione

degli incorporati alla ferma volontaria di un anno nell’Esercito, con

riserva  dell’accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei

requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.

9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita

del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di

incorporamento.

 

 

Art. 14

 

Disposizioni di stato giuridico

 

1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato

giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  in

particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al

proscioglimento dalla ferma.

2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,

n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel

rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari

nell’Esercito, i VFP 1 potranno essere  ammessi,  a  domanda,  ad  un

periodo di rafferma della durata di un anno.

3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda

di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  15,  comma

3, potra’ essere prolungato, su proposta  dell’Amministrazione  della

difesa e previa accettazione dell’interessato, oltre il  termine  del

periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario

al  completamento  dell’iter  concorsuale  per  il  reclutamento  nei

volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

 

 

Art. 15

 

Possibilita’ e sviluppo di carriera

 

1. I VFP 1 nell’Esercito potranno conseguire, previo giudizio  di

idoneita’, il grado di caporale non prima del  compimento  del  terzo

mese dall’incorporazione.

2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del  grado

di caporale saranno  sottoposti  a  nuova  ed  unica  valutazione  al

compimento del nono mese dall’incorporazione.

3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli  prosciolti

a domanda o per inidoneita’ psico-fisica nel periodo di rafferma o in

congedo  per  fine  ferma  potranno  partecipare  alle  procedure  di

reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.

 

 

Art. 16

 

Reclutamento nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia  ad

ordinamento militare e civile e  del  Corpo  militare  della  croce

rossa

 

1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze

di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare

della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari  in  rafferma

annuale e a quelli a cui e’ stato  prolungato  il  periodo  di  ferma

annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati

dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I criteri e le modalita’ per l’ammissione dei  candidati  sono

determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto

adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della

difesa.

 

 

Art. 17

 

 

Benefici

 

 

1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il

servizio militare in qualita’ di VFP 1  nell’Esercito,  costituiscono

titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.

2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le

caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e’

fatta domanda nonche’ le specializzazioni acquisite sono  considerati

utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle

amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle

graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali  delle  Forze

di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare

della croce rossa.

 

 

Art. 18

 

 

Disposizioni amministrative

 

 

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e

per  le  sedi  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e

attitudinali sono a carico dei candidati.

2. Durante le operazioni di selezione  presso  i  Centri  di  cui

all’allegato B i candidati potranno fruire di  vitto  ed  alloggio  a

carico dell’Amministrazione della difesa, se disponibili.

3.  Ai  VFP  1  che  prestano  servizio  nei  reparti  alpini  e’

attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno

mensile di cinquanta euro.

 

 

Art. 19

 

 

Trattamento dei dati personali

 

 

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno

raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche

successivamente  all’eventuale  arruolamento,  per  le  finalita’  di

gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla

ferma contratta. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini

dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di

reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente

alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo

svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione

giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di

arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L’interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall’art.  7  del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto

d’accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,

aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o

raccolti in termini non conformi alla legge  nonche’  il  diritto  di

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del

Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del

trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,

responsabili del trattamento dei dati personali:

a) i  responsabili  dei  Centri  documentali  di  cui  al  citato

allegato B;

b) il presidente della commissione valutatrice;

c) i presidenti  delle  commissioni  preposte  agli  accertamenti

psico-fisici e attitudinali;

d) il direttore della 3ª Divisione della DGPM.

 

 

Art. 20

 

 

Norme di rinvio

 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si

rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente bando sara’ trasmesso agli organi competenti  per  il

controllo secondo le normative  vigenti  e  verra’  pubblicato  nella

gazzetta ufficiale.

Roma, 16 agosto 2011

 

Il direttore generale t.a.

Generale di corpo d’armata

Mario Roggio

 

Il vice  direttore generale

Generale di divisione aerea

Roberto Zappa

 

———

 

Avvertenze generali

 

Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra’  essere

chiesta direttamente alla Sezione relazioni  con  il  pubblico  della

Direzione generale per il personale militare, viale dell’Esercito  n.

186 – c.a.p. 00143 Roma – Cecchignola – tel. 06517051012 nei giorni e

negli orari sotto indicati:

1) in visita o telefonicamente:

a) dal lunedi’ al giovedi’:

dalle 08.30 alle 12.30;

dalle 13.30 alle 16.00;

b) il venerdi’ dalle 09.00 alle 13.00;

2) consultando il sito www.persomil.difesa.it.

 

 

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