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Home / Concorsi Pubblici Nazionali 2017 / RECLUTAMENTO 900 VFP1 AERONAUTICA MILITARE

RECLUTAMENTO 900 VFP1 AERONAUTICA MILITARE

Scritto da: Redazione Bloglavoro 29 Agosto 2011 – 29 Agosto 2011 - 12:40

Bando di reclutamento,  per  il  2012,  di  900  volontari  in  ferma   prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica militare

Scadenza presentazione domande: 22 luglio 2012
IL VICE DIRETTORE GENERALE     per il personale militare

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove  norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai

documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,

n. 487, che ha stabilito le norme sull’accesso  agli  impieghi  nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici

impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127,  concernente  le  misure

urgenti  per  lo  snellimento  dell’attivita’  amministrativa  e  dei

procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;

Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000,  n.  445,  riguardante  il  testo  unico   delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa;

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,

concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali

generali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente

il codice in materia di protezione dei dati  personali  e  successive

modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2004,

concernente le modalita’  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma

prefissata di un anno dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;

Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della

Direzione generale della sanita’ militare e successive  modifiche  ed

integrazioni, riguardante l’accertamento delle imperfezioni che  sono

causa di inidoneita’ al servizio militare;

Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della

Direzione generale della sanita’  militare  che  delinea  il  profilo

sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante

«codice dell’ordinamento militare» ed, in particolare, il  libro  IV,

concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e

l’art. 2186 che fa salva l’efficacia  dei  decreti  ministeriali  non

regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,

delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del

Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della

difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale

dell’Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente

normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,

n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in

materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge  28

novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro  IV,  concernente

le norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni

per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto

2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita’  militare  in

data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche

riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita’  che

determinano l’inidoneita’ al servizio militare,  nonche’  il  profilo

sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa  1°  febbraio  2010  –

registrato alla Corte dei conti il 27 aprile  2010,  registro  n.  4,

foglio n. 281 – concernente,  tra  l’altro,  struttura  ordinativa  e

competenze della Direzione generale per il personale militare ed,  in

particolare,  l’art.  15,  comma  3  che  prevede  le  modalita’   di

sostituzione in caso – tra gli altri  –  di  temporanea  assenza  del

Direttore generale per il personale militare;

Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  7  aprile  2010,

concernente la sua nomina a Vice Direttore generale  della  Direzione

generale per il personale militare,

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Posti disponibili

 

1. Per  il  2012  e’  indetto  il  reclutamento  nell’Aeronautica

militare di 900 volontari in ferma prefissata di  un  anno  (VFP  1),

ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:

a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  aprile

2012, 450 posti.

La domanda  di  partecipazione  puo’  essere  presentata  dal  1°

settembre al 7 ottobre 2011, per i nati  dal  7  ottobre  1986  al  7

ottobre 1993, estremi compresi;

b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese  di  ottobre

2012, 450 posti.

La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 12  marzo

al 22 luglio 2012, per i nati dal 22 luglio 1987 al 22  luglio  1994,

estremi compresi.

2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  e’  riservato

alle categorie previste nell’art.  702  del  decreto  legislativo  15

marzo 2010, n. 66 e indicate nell’allegato A, che  costituisce  parte

integrante del presente bando. In caso di mancanza,  anche  parziale,

di  candidati  idonei  appartenenti  alle  suindicate  categorie   di

riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti

idonei dello stesso blocco.

3. Le domande, con indicata la preferenza all’arruolamento per il

primo blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalita’ specificate

nel successivo art. 3, entro i termini previsti  ma  pervenute  dieci

giorni oltre il termine di scadenza stabilito per lo  stesso  blocco,

saranno ritenute valide per l’arruolamento al secondo blocco.

4. E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento  per  i

due blocchi, purche’ nel rispetto delle date  di  scadenza  stabilite

per ognuno di essi.

5. Resta impregiudicata per  l’Amministrazione  della  difesa  la

facolta’ di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il

numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento

delle attivita’ previste dal presente bando, in ragione  di  esigenze

attualmente non valutabili ne’ prevedibili ovvero in applicazione  di

leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di

contenimento della spesa pubblica.  In  tal  caso,  l’Amministrazione

della  difesa  provvedera’  a  dare  formale  comunicazione  mediante

annuncio che sara’ pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

 

 

Art. 2

 

Requisiti di partecipazione

 

1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in

possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) avere compiuto il 18° anno di eta’  e  non  aver  superato  il

giorno del compimento del 25° anno di eta’;

d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con

sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena

condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non

essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non

colposi;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti

dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro

alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di

procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d’autorita’   o

d’ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di

polizia,  ad  esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per

inidoneita’ psico-fisica;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di  primo  grado

(ex scuola media inferiore). L’ammissione  dei  candidati  che  hanno

conseguito  un   titolo   di   studio   all’estero   e’   subordinata

all’equipollenza  del  titolo  stesso  rilasciata   da   un   ufficio

scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che  dovra’  essere

prodotta all’atto della presentazione della domanda, con riportato il

giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);

g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

h) aver tenuto condotta incensurabile;

i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni

democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta’

alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello

Stato;

j) idoneita’ psico-fisico  e  attitudinale  per  l’impiego  nelle

forze armate in qualita’ di VFP 1;

k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l’abuso  di

alcool e per l’uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze

stupefacenti, nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo

non terapeutico;

l) statura  non  inferiore  a  m  1,65,  se  candidati  di  sesso

maschile, e statura non inferiore a m 1,61,  se  candidate  di  sesso

femminile;

m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

2. Tutti i requisiti sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti

fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle

domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta  eccezione  per  quello

dell’eta’,  fino  alla  data  di   effettiva   incorporazione,   pena

l’esclusione dal reclutamento.

 

 

Art. 3

 

Domanda di partecipazione

 

1.  Per  ciascun  blocco  la   domanda   di   partecipazione   al

reclutamento deve essere compilata utilizzando il  modello  riportato

in allegato A attraverso la procedura on-line  disponibile  sui  siti

web  www.difesa.it  e  www.aeronautica.difesa.it.  La  domanda,  dopo

essere stata  stampata,  deve  essere,  a  pena  di  irricevibilita’,

firmata in originale e per esteso dal candidato, nonche’ inviata, per

la successiva convalida, alla Direzione per l’impiego  del  personale

militare dell’Aeronautica (DIPMA) – 4° Ufficio – 5ª sezione – casella

postale n.  4232  –  via  Taranto,  n.  11  –  00182  Roma,  a  mezzo

raccomandata, entro i termini di scadenza  di  presentazione  fissati

per ciascuno blocco. A tal fine fa fede la data apposta  dall’ufficio

postale accettante.

2. E’  ammessa  la  possibilita’  di  inviare  la  domanda  senza

ricorrere alla citata procedura on-line, in caso di  indisponibilita’

del sistema informatico, all’indirizzo sopra indicato, fermi restando

i termini di scadenza fissati per ciascun blocco di incorporamento  e

nel rispetto delle modalita’ di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Coloro che risiedono o che si trovano  all’estero  per  motivi

diversi possono presentare la domanda,  entro  i  termini  stabiliti,

all’Autorita’ diplomatica o consolare che ne curera’  l’inoltro  alla

DIPMA con la massima sollecitudine. In  tali  casi  per  la  data  di

presentazione fa fede  la  data  di  assunzione  a  protocollo  della

domanda da parte dell’Autorita’ diplomatica o consolare.

4. Il candidato deve dichiarare nella  domanda,  sotto  forma  di

autocertificazione, quanto segue:

a) il cognome, il nome ed il sesso;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) la residenza;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il godimento dei diritti civili e politici;

g) il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado

(ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al  termine  di

detto  ciclo  di  studi,  valido  ai  fini  della  formazione   della

graduatoria di cui al successivo  art.  7,  unitamente  all’indirizzo

dell’istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;

h)  l’eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o

precedenza di  cui  al  successivo  art.  8  del  presente  bando  di

reclutamento;

i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva

dei posti di cui all’art. 1, comma 2;

j) di non essere in atto  imputato  in  procedimenti  penali  per

delitti non colposi. In caso contrario, dovra’ indicare, con apposita

dichiarazione  da  allegare  alla  domanda,  i  procedimenti   penali

pendenti a carico e l’Autorita’ giudiziaria presso la quale pendono i

procedimenti stessi;

k) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato

decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato

dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di

procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d’autorita’ o d’ufficio,

da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;

l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

m) di aver tenuto condotta incensurabile;

n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle

istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di

scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di

sicurezza dello Stato;

o) l’eventuale possesso di giudizi di idoneita’ gia’ ottenuti  da

non piu’ di un anno dalla data di presentazione della domanda in  una

selezione  psico-fisica  e  attitudinale,  prevista  dal   precedente

reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso  ad  una

delle carriere iniziali dell’Aeronautica militare;

p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.

Inoltre, deve indicare:

a) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza

armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza;

b)  l’area  geografica  di  interesse  per   l’espletamento   del

servizio;

c)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all’arruolamento,

qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,

assegnata in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della

Forza armata e di essere disposto ad essere  impiegato  su  tutto  il

territorio nazionale e all’estero;

d)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di

reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio’ che in esso

e’ stabilito.

5. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento  di

riconoscimento in corso di validita’, rilasciato  da  amministrazioni

dello Stato e munito di fotografia;

b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale.

I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia  del

diploma di istruzione secondaria di primo grado.

6. Sottoscrivendo la domanda il candidato,  oltre  a  manifestare

esplicitamente il consenso  alla  raccolta  e  trattazione  dei  dati

personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all’espletamento

della procedura di reclutamento (il  conferimento  di  tali  dati  e’

obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di

partecipazione), si assume la responsabilita’ penale e amministrativa

in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell’art.  76

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare

il recapito presso il quale desidera ricevere  le  comunicazioni,  se

diverso da quello di residenza, con il relativo codice di  avviamento

postale e, ove possibile, il  numero  telefonico  fisso  e/o  mobile,

nonche’   l’indirizzo   di   posta   elettronica.   Ogni   variazione

dell’indirizzo durante l’espletamento delle procedure di reclutamento

dovra’ essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente  e

tempestivamente alla DIPMA.

8.   L’Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna

responsabilita’ circa  i  possibili  disguidi  derivanti  da  errate,

mancate  o  tardive  segnalazioni  di  variazioni  del  recapito,  da

ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute  a

disguidi  postali,  da  altre  cause   non   imputabili   a   proprie

inadempienze dovute a cause di forza maggiore.

 

 

Art. 4

 

Fasi del reclutamento

 

Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti

fasi:

a) presentazione delle domande alla DIPMA  secondo  le  modalita’

specificate nel precedente art. 3;

b) acquisizione, istruttoria delle domande e  verifica  da  parte

del 4° Ufficio della DIPMA dei requisiti di cui al precedente art. 2,

comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:

al possesso della statura minima, dell’idoneita’  psico-fisica  e

attitudinale;

agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l’uso,

anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche’  per

l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

c) esclusione dal reclutamento da  parte  del  4°  Ufficio  della

DIPMA dei candidati carenti di  detti  requisiti,  tranne  di  quelli

privi dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h) ed  i)

e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti  penali  di  condanna

per delitti non colposi, di competenza della Direzione  generale  per

il personale militare (DGPM);

d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della  DIPMA,  ai  sensi

dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre

2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai

candidati nella domanda;

e) consegna, da parte del 4° Ufficio della DIPMA,  delle  domande

dei candidati in possesso dei requisiti  accertati,  corredate  della

annessa documentazione, alla DGPM – I Reparto –  3ª  Divisione  –  1ª

Sezione  reclutamento  VFP  1   che   provvedera’,   effettuati   gli

accertamenti di competenza, al successivo  inoltro  alla  commissione

valutatrice di cui all’art. 6,  comma  1,  lettera  a)  del  presente

bando;

f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,

dei  giudizi  riportati  dai  candidati  nel  diploma  di  istruzione

secondaria di  primo  grado  e  formazione  della  graduatoria  degli

ammessi alla valutazione dei titoli di merito;

g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  8,

formazione della graduatoria di merito e approvazione della stessa da

parte della DGPM;

h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui

alla  precedente  lettera  g)  per   l’accertamento   dei   requisiti

d’idoneita’ psico-fisica e attitudinale;

i)  incorporazione  dei  candidati  utilmente   collocati   nella

graduatoria di cui alla precedente lettera g);

j) decretazione dei  candidati  incorporati  ammessi  alla  ferma

prefissata di un anno nell’Aeronautica militare;

k) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati

carenti dei requisiti previsti e accertati successivamente.

 

 

Art. 5

 

Esclusioni

 

1. Non sono  prese  in  considerazione  e  comportano,  pertanto,

l’esclusione dal reclutamento le domande:

a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti;

b) non redatte utilizzando il modello riportato  nell’allegato  A

ovvero disponibile on-line;

c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile,  di  un

documento di riconoscimento in  corso  di  validita’,  rilasciato  da

amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;

d) non spedite a mezzo raccomandata;

e) non firmate in forma autografa dal candidato;

f)  redatte  e  firmate  a  matita  o  con  penne  ad  inchiostro

cancellabile;

g) contenenti correzioni e/o abrasioni;

h)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al

giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di  primo

grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

2. Il 4° Ufficio della DIPMA e’ delegato dalla DGPM:

a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all’accertamento

dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati

dall’art. 4, lettera b) e ad  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal

reclutamento, tranne quelle relative alla verifica dei  requisiti  di

cui all’art. 2, comma 1, lettere g),  h)  ed  i)  e  dell’assenza  di

sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche’

quelle concernenti il comma 1, lettera h) del presente articolo;

b) a non ammettere le domande di candidati,  gia’  esclusi  dalla

DGPM dal primo blocco del presente bando di reclutamento, che abbiano

presentato domanda per il secondo blocco.

Lo stesso 4°  Ufficio  della  DIPMA  provvede  alla  notifica  ai

candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.

3. La commissione di cui al successivo art. 6, comma  1,  lettera

b) provvedera’ ad escludere i candidati giudicati:

inidonei agli accertamenti psico-fisici;

positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso  di  alcool  e

per l’uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti

nonche’  per  l’utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non

terapeutico;

inidonei  all’attivita’  sportiva  agonistica  ovvero  privi  del

relativo certificato medico, secondo quanto statuito dall’art. 9  del

presente bando.

4. La commissione di cui al successivo art. 6, comma  1,  lettera

c) provvedera’ ad  escludere  i  candidati  giudicati  inidonei  agli

accertamenti attitudinali.

5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,

risulteranno in difetto di uno o piu’ requisiti tra  quelli  previsti

dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della

DGPM,  anche  se  gia’  incorporati.  Il  servizio   prestato   sara’

considerato servizio di fatto.

6.  Se  l’esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,

l’interessato sara’ segnalato, ai sensi dell’art. 76 del decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura

della Repubblica competente per territorio e  non  potra’  presentare

domanda di partecipazione per il successivo blocco.

7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP

1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda

per il presente bando.

8. Il candidato, nei cui confronti e’ adottato  il  provvedimento

di esclusione, potra’ avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R.  del

Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della

Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni  dalla

data di notifica del provvedimento di esclusione.

 

 

Art. 6

 

Commissioni

 

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o

di  autorita’  da  lui  delegata,  saranno   nominate   le   seguenti

commissioni:

a) commissione valutatrice;

b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;

c) commissione per gli accertamenti attitudinali.

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara’

composta da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;

b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;

c) un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  capitano,  o  grado

corrispondente ovvero  funzionario  amministrativo,  designato  dalla

DGPM, membro;

d) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo di terza

classe ovvero assistente amministrativo, segretario senza diritto  di

voto.

3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara’

insediata presso l’Infermeria principale di Bari. Essa sara’ composta

da:

a) un ufficiale del Corpo sanitario dell’Aeronautica militare con

grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

b) due ufficiali superiori del Corpo  sanitario  dell’Aeronautica

militare, membri;

c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli,  categoria

sanita’ specialita’ OSS, segretario senza diritto di voto.

4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara’

insediata presso la Scuola volontari truppa dell’Aeronautica militare

(SVTAM) di Taranto. Essa sara’ composta da:

a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,

qualificato perito selettore, presidente;

b) due ufficiali di grado non inferiore a  capitano,  qualificati

periti selettori, membri;

c)  un  sottufficiale  di  grado  non  inferiore  a  maresciallo,

qualificato aiuto perito selettore, segretario.

 

 

Art. 7

 

Selezione dei candidati da ammettere

alla valutazione dei titoli di merito

 

1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la

graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di

merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di  istruzione

secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:

a) ottimo: punti 4;

b) distinto: punti 3;

c) buono: punti 2;

d) sufficiente: punti 1.

Nel caso di voto  espresso  in  decimi:  al  giudizio  di  ottimo

corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di  distinto

corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto

di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10.

2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito

saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati  numeri

massimi di collocazione utile: 1° blocco: 3.600; 2° blocco: 3.600.

3. A parita’ di punteggio, la precedenza sara’ data ai  candidati

in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5  del  decreto

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive

modificazioni.

4. In caso di ulteriore parita’,  sara’  preferito  il  candidato

piu’ giovane d’eta’.

5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere

alla valutazione dei titoli  di  merito  sara’  pubblicata  sul  sito

www.persomil.difesa.it.

 

 

Art. 8

 

Valutazione dei titoli di merito

e relativa graduatoria

 

1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la

graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella

graduatoria prevista dall’art. 7, provvedendo a sommare il precedente

punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:

a) titoli previsti dall’art. 8, comma 2, lettera c) del decreto

del Ministro della difesa 1° settembre 2004:

1) patente di guida civile B o superiore: punti 1;

2) porto d’armi: punti 1;

b) titoli previsti dal presente decreto di reclutamento:

1) ogni classe di scuola secondaria di  secondo  grado  superata:

punti 1;

2) brevetto di pilota di aeroplano: punti 1,5;

3)  brevetto  di  subacqueo  militare  o  civile,  rilasciato  da

strutture affiliate a federazioni riconosciute  dalla  Confederazione

mondiale delle attivita’ subacquee  con  punteggio  da  attribuire  a

seconda del livello attribuito da tale organizzazione internazionale,

per un massimo di: punti 0,8;

4)  brevetto  di  paracadutista  militare  o  civile   rilasciato

dall’Associazione nazionale paracadutisti italiani: punti 1;

5) corso di cultura e/o meteorologia aeronautica, svolto  a  cura

del personale dell’Aeronautica militare del Centro di volo a vela  di

Guidonia oppure,  fino  al  mese  di  dicembre  2009,  della  Sezione

associazione arma aeronautica  di  Brindisi,  in  collaborazione  con

l’Istituto tecnico nautico statale «Carnaro»: punti 0,5;

6) aver svolto  per  almeno  10  mesi  il  servizio  militare,  a

qualunque titolo, nell’Aeronautica militare, senza demerito: punti 1;

7) aver conseguito la patente europea  del  computer  (ECDL  Core

Full) presso un  ente  riconosciuto  dall’Associazione  italiana  per

l’informatica e il calcolo automatico (AICA) al superamento dei sette

esami previsti dal relativo programma o certificato  informatico  IC3

equipollente: punti 0,2;

8) aver conseguito risultati in competizioni sportive  almeno  di

livello nazionale riconosciute dal CONI: punti 1.

2. A parita’ di punteggio, la precedenza sara’ data ai  candidati

in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5  del  decreto

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive

modificazioni.

3. In  caso  di  ulteriore  parita’,  sara’  data  preferenza  al

candidato piu’ giovane d’eta’.

4. Per ogni blocco, la graduatoria di  merito  dei  candidati  da

ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali

sara’ pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.

 

 

Art. 9

 

Accertamenti psico-fisici e attitudinali

 

1.  La  SVTAM  e’  delegata  dalla  DGPM  a  convocare,  a  mezzo

raccomandata   con   avviso   di   ricevimento,   i   candidati   per

l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali,  attingendo

dalla graduatoria di merito di cui  al  precedente  art.  8  entro  i

limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 1.800 per il 2° blocco:

1.800. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla

lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche

nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti

disponibili derivante da inidoneita’ o rinuncia degli  arruolandi  di

cui al precedente comma 1, la SVTAM sara’ autorizzata a convocare  un

ulteriore numero di candidati,  compresi  nella  graduatoria  di  cui

all’art.  8,  per  l’accertamento   dell’idoneita’   psico-fisica   e

attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili  per  ogni

blocco. Di tale procedura dovra’ essere data tempestiva comunicazione

alla DGPM.

3.  I  candidati  devono  presentarsi,  pena   l’esclusione   dal

reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:

a) un documento di identita’ in  corso  di  validita’  munito  di

fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;

b)  certificato  medico  attestante  l’idoneita’  alla  attivita’

sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciata da  un  medico

sportivo della Federazione medico sportiva italiana o dalle strutture

previste;

c)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da

struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario

nazionale in data non anteriore ai sei  mesi  precedenti  la  visita,

attestante l’esito dei seguenti esami:

emocromo completo;

VES;

glicemia;

creatininemia;

trigliceridemia;

colesterolemia;

bilirubinemia totale e frazionata;

gamma GT;

transaminasemia (GOT e GPT);

attestazione del gruppo sanguigno;

d)  certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la

presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi

manifestazioni   immunoallergiche,   di   gravi    intolleranze    ed

idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di  fiducia

in data non anteriore a sei mesi precedenti le visite  e  redatto  in

modo conforme all’allegato B, che costituisce  parte  integrante  del

presente bando;

e)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da

struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario

nazionale in data non anteriore a  sei  mesi  precedenti  la  visita,

dell’esame dei markers dell’epatite B e C;

f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica  o  privata

convenzionata  con  il  servizio  sanitario  nazionale  in  data  non

anteriore ai tre mesi precedenti la visita,  attestante  l’esito  del

test di accertamento della positivita’ per anticorpi per HIV;

g) se concorrenti di sesso femminile:

originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica

eseguita presso struttura sanitaria pubblica  o  privata  accreditata

col servizio sanitario nazionale in data non anteriore  ai  tre  mesi

precedenti la visita;

originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con

esito  negativo,  eseguito  presso  struttura  pubblica   o   privata

accreditata col servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a

cinque giorni lavorativi precedenti la visita.

I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche

eventuali esami radiografici del torace.

4. La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici  di  cui

all’art. 6, comma 1, lettera b), presa visione  della  documentazione

sanitaria elencata al precedente comma, oltre ad eseguire  la  visita

medica generale  disporra’  l’esecuzione  dei  seguenti  accertamenti

specialistici e strumentali:

a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

b) visita oculistica;

c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio  individuale  e

la somministrazione del test di personalita’ (MMPI);

e) analisi chimico-fisica delle urine, completa di drug test e di

esame del sedimento;

f) accertamenti  volti  alla  verifica  dell’abuso  di  alcool  e

dell’uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti

nonche’ dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

g)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso   l’esame   radiologico)

ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica  e  medico

legale del concorrente, da effettuare anche  presso  altre  strutture

sanitarie.

In  sede  di  visita  medico  generale  la  commissione  per  gli

accertamenti  psico-fisici  giudichera’  inidoneo  il  candidato  che

presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti

o contrari al  decoro  dell’uniforme  o  siano  possibile  indice  di

personalita’  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita

psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

I   candidati   saranno   invitati   a   sottoscrivere   apposite

dichiarazioni di consenso  informato  al  protocollo  diagnostico  di

selezione medica e a  quello  vaccinale  previsto  per  il  personale

militare dopo l’eventuale arruolamento, secondo i  modelli  riportati

negli allegati C e D, che costituiscono parte integrante del presente

bando.

5. Il giudizio sara’ comunicato al candidato,  sottoponendo  alla

firma di ciascuno apposito foglio  di  notifica.  Saranno,  comunque,

giudicati inidonei ed esclusi dal reclutamento  i  candidati  affetti

da:

a) imperfezioni e infermita’ di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  ed  alle  vigenti  direttive

tecniche emanate della Direzione generale della sanita’ militare:

b)  altre  patologie  che  siano   ritenute   incompatibili   con

l’espletamento del servizio quale VFP 1;

c)  patologie  per  le  quali  sia  prevista  l’attribuzione  dei

coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche  somato-funzionali,  secondo

quanto indicato dalle vigenti direttive sul profilo  sanitario  della

Direzione generale della sanita’ militare.

6. I candidati saranno sottoposti da parte della  commissione  di

cui all’art. 6, comma 1, lettera c)  ad  una  serie  di  accertamenti

attitudinali, tendenti a verificare il possesso delle  capacita’  che

assicurino lo svolgimento dei compiti propri di Forza armata, secondo

le direttive tecniche  vigenti.  Tra  gli  accertamenti  attitudinali

saranno inserite una o  piu’  prove  ginnico-sportive  per  accertare

l’efficienza fisica, secondo le modalita’ riportate in allegato E del

presente bando. Il giudizio derivante dai  suddetti  accertamenti  e’

definitivo e sara’ reso noto  ai  candidati  seduta  stante  mediante

apposito foglio di notifica.

7.  Il  giudizio  di  inidoneita’  comportera’  l’esclusione  dal

reclutamento. L’esito dei citati accertamenti  sara’  comunicato  con

determinazione dei presidenti delle commissioni di  cui  all’art.  6,

comma  1,  lettere  b)  e  c)  delegate  dalla  DGPM  alle   predette

incombenze.

8. Il candidato escluso potra’ avanzare  ricorso  giurisdizionale

al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al

Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro   sessanta   e

centoventi  giorni  dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di

esclusione.

9.  Per   le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti

psico-fisici, inoltre, e’ data facolta’ all’interessato di  avanzare,

entro trenta giorni dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di

esclusione, motivata e documentata istanza  di  riesame,  debitamente

firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da  una

struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  Servizio  sanitario

nazionale,   attestante   l’assenza   delle    imperfezioni/patologie

riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in

questione, che dovra’ essere inviata, con raccomandata con avviso  di

ricevimento, alla Direzione generale per il personale  militare  –  I

Reparto – 3ª Divisione –  1ª  Sezione  reclutamento  VFP  1  –  Viale

dell’Esercito 186 – 00143 – Roma.

Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti

di esclusione adottati per inidoneita’ attitudinale e  per  abuso  di

alcool e per l’uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze

stupefacenti nonche’ per l’utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo

non terapeutico. Le istanze non  firmate  o  carenti  della  predetta

certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.

10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso

atto delle certificazioni presentate, se  sussistono  le  condizioni,

convoca il  ricorrente  presso  la  Commissione  sanitaria  d’appello

dell’Aeronautica militare al fine di sottoporlo all’accertamento  dei

requisiti  psico-fisici.  Il  giudizio  riportato   in   quest’ultima

indagine e’  definitivo.  Nel  caso  di  confermata  inidoneita’,  il

ricorrente sara’ escluso dal reclutamento. In caso di  idoneita’,  la

DGPM disporra’ il  completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti

psico-fisici e  attitudinali.  I  candidati,  riconosciuti  idonei  e

collocati utilmente nella  graduatoria  del  blocco  di  provenienza,

saranno  incorporati  con  il  primo  blocco  utile,  assumendone  la

decorrenza giuridica.

 

 

Art. 10

 

Approvazione e validita’ delle graduatorie

 

1.  Per  ogni  blocco  la  commissione  valutatrice  provvede   a

compilare la graduatoria di merito e ad inviarla  alla  DGPM  che  la

approvera’ con decreto dirigenziale.

2. Le graduatorie  sono  valide  12  mesi  esclusivamente  per  i

blocchi del presente decreto,  ferme  restando  le  previsioni  degli

articoli 11 e 12.

3. Per  ogni  blocco,  la  graduatoria  di  merito  del  presente

articolo sara’ pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.

 

 

Art. 11

 

Procedure per il recupero dei posti non coperti

 

1. In caso di mancata copertura dei posti per l’arruolamento,  al

termine delle operazioni di incorporazione riferite ad  ogni  blocco,

ad esaurimento degli arruolandi compresi nella  relativa  graduatoria

di cui al precedente art.  10,  su  richiesta  dello  Stato  maggiore

dell’Aeronautica la  DGPM  potra’  autorizzare  l’incorporamento  dei

candidati idonei ma non utilmente  collocati  nella  graduatoria  del

blocco precedente.

2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su

richiesta dello  Stato  maggiore  dell’Aeronautica,  la  DGPM  potra’

incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,

comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall’art.

1.

 

 

Art. 12

 

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti

le incorporazioni di ciascun blocco

 

Fermo restando quanto previsto  dall’art.  11,  a  copertura  dei

posti di cui al precedente art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti

vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell’Aeronautica, la  DGPM

potra’ attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  maggiori,

dalle graduatorie dei VFP 1 nell’Esercito e nella Marina militare,  i

candidati idonei ma non utilmente collocati,  che  hanno  manifestato

l’opzione  di  arruolamento   presso   altre   Forze   armate.   Tali

graduatorie,  in  corso  di  validita’,  sono  riferite   a   blocchi

precedenti.

 

 

Art. 13

 

Ammissione alla ferma prefissata di un anno

 

1.  Per  ogni  blocco  la  SVTAM  e’  autorizzata  dalla  DGPM  a

incorporare  direttamente  i  candidati  da  ammettere   alla   ferma

prefissata di un anno nell’Aeronautica  militare,  sulla  base  della

graduatoria di merito di cui all’art.  10  e  risultati  idonei  agli

accertamenti psico-fisici e attitudinali,  fino  alla  copertura  dei

posti previsti per il medesimo blocco.

2.  La  convocazione   e’   inviata   all’interessato   a   mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento e contiene la data e l’ora  di

presentazione presso la SVTAM.

3.    I    candidati    dovranno    presentare     al     momento

dell’incorporazione,    pena    la    decadenza    dall’arruolamento,

l’autocertificazione  attestante  il   mantenimento   dei   requisiti

dichiarati nella domanda di partecipazione,  utilizzando  il  modello

riportato  nell’allegato  F  che  costituisce  parte  integrante   al

presente bando. Tale documento sara’ acquisito  nella  documentazione

personale dell’interessato a cura del reparto di appartenenza.

I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia

autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un

referto analitico attestante l’esito del dosaggio del  glucosio  6  –

fosfato – deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche.

4. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera’,  per

gli effetti giuridici, dalla  data  di  previsto  incorporamento  del

blocco presso la SVTAM e, per quelli amministrativi,  dalla  data  di

effettiva presentazione presso la stessa. I candidati,  tratti  dalla

graduatoria di cui all’art. 10, che non si  presenteranno  presso  la

SVTAM  nel  termine  fissato  nella  comunicazione  di  convocazione,

saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno  essere

ripianati, entro l’ottavo giorno  di  corso  nei  limiti  di  ciascun

blocco, su richiesta dello Stato maggiore  dell’Aeronautica,  secondo

le modalita’ previste dagli articoli 11 e 12 del presente bando.

5. Entro sedici giorni  dall’avvenuto  incorporamento,  la  SVTAM

dovra’ inviare copia del verbale di incorporamento, con l’indicazione

delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa  dei  singoli

candidati, alla DGPM  –  I  Reparto  –  3ª  Divisione  –  1ª  Sezione

reclutamento VFP 1, per il seguito di competenza.

6. La DGPM determinera’, con decreto  dirigenziale,  l’ammissione

degli incorporati alla ferma volontaria di un  anno  nell’Aeronautica

militare,  con  riserva  dell’accertamento,  anche  successivo,   del

possesso  dei  requisiti  di   partecipazione   alla   procedura   di

reclutamento.

7. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita

del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di

incorporamento.

 

 

Art. 14

 

Disposizioni di stato giuridico

 

1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato

giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  in

particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al

proscioglimento dalla ferma.

2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,

n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel

rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari

nell’Aeronautica  militare,  i  VFP  1  potranno  essere  ammessi,  a

domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno.

3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda

di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 15, comma 3

potra’ essere  prolungato,  su  proposta  dell’Amministrazione  della

difesa e previa accettazione dell’interessato, oltre il  termine  del

periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario

al  completamento  dell’iter  concorsuale  per  il  reclutamento  nei

volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

 

 

Art. 15

 

Possibilita’ e sviluppo di carriera

 

1. I VFP 1 dell’Aeronautica militare potranno conseguire,  previo

giudizio di idoneita’, il  grado  di  aviere  scelto  non  prima  del

compimento del terzo mese dall’incorporazione.

2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del  grado

di aviere scelto saranno sottoposti a nuova ed unica  valutazione  al

compimento del nono mese dall’incorporazione.

3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli  prosciolti

a domanda o per inidoneita’ psico-fisica nel periodo di rafferma o in

congedo  per  fine  ferma  potranno  partecipare  alle  procedure  di

reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.

 

 

Art. 16

 

Reclutamento nelle carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia  ad

ordinamento militare e civile e  del  Corpo  militare  della  croce

rossa

 

1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze

di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare

della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari  in  rafferma

annuale e a quelli a cui e’ stato  prolungato  il  periodo  di  ferma

annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati

dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I criteri  e  le  modalita’  per  l’ammissione  dei  candidati

saranno determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con

decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro

della difesa.

 

 

Art. 17

 

Benefici

 

1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il

servizio  militare  in  qualita’  di  VFP  1,  costituiscono   titolo

valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.

2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le

caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e’

fatta domanda nonche’ le specializzazioni acquisite sono  considerati

utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle

amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle

graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali  delle  Forze

di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare

della croce rossa.

 

 

Art. 18

 

Disposizioni amministrative

 

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e

per  le  sedi  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e

attitudinali sono a carico dei candidati.

2. Durante le operazioni di selezione presso la SVTAM i candidati

potranno fruire di vitto ed alloggio a  carico  dell’Amministrazione,

se disponibili.

 

 

Art. 19

 

Trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno

raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche

successivamente  all’eventuale  arruolamento,  per  le  finalita’  di

gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla

ferma contratta. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini

dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di

reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente

alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo

svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione

giuridico – economica del candidato e, in caso  di  arruolamento,  ai

soggetti di carattere previdenziale.

3. L’interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall’art.  7  del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto

d’accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,

aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o

raccolti in termini non conformi alla legge  nonche’  il  diritto  di

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del

Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del

trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,

responsabili del trattamento dei dati personali:

a) il responsabile della DIPMA – 4° ufficio;

b) il presidente della commissione valutatrice;

c) i presidenti  delle  commissioni  preposte  agli  accertamenti

psico-fisici e attitudinali;

d) il direttore della 3ª Divisione della DGPM.

 

 

Art. 20

 

Norme di rinvio

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto,

si rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi competenti per il

controllo secondo le normative  vigenti  e  verra’  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale.

Roma, 16 agosto 2011

 

Il direttore generale t.a.

Generale di corpo d’armata

Mario Roggio

 

Il vice  direttore generale

Generale di divisione aerea

Roberto Zappa

 

———

 

Avvertenze generali

 

Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra’  essere

chiesta direttamente alla Sezione relazioni  con  il  pubblico  della

Direzione generale per il personale militare, viale dell’Esercito  n.

186 – c.a.p. 00143 Roma – Cecchignola – tel. 06517051012 nei giorni e

negli orari sotto indicati:

1) in visita o telefonicamente:

a) dal lunedi’ al giovedi’:

dalle 08.30 alle 12.30;

dalle 13.30 alle 16.00;

b) il venerdi’ dalle 09.00 alle 13.00;

2) consultando il sito www.persomil.difesa.it

 

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