Con una circolare del Ministero del Lavoro datata 12 settembre (circ. n. 24/2011) si chiarisce finalmente quali sono le tipologie di tirocinio e quali di queste sono soggette alle nuove norme. Il chiarimento era dovuto in seguito ai dubbi emersi dopo la riforma estiva (il d.l. 138 ora all’esame della Camera per la conversione in legge). La circolare chiarisce anche le norme da applicarsi ai tirocini avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto: questi rapporti potranno proseguire in base alla vecchia normativa, ma eventuali proroghe saranno soggette ai nuovi limiti di durata.
La riforma ha introdotto vincoli molto stretti per l’uso dei tirocini. La durata massima è passata a sei mesi e con la possibilità di attivarlo solo a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Questi vincoli però si applicano solo ai tirocini formativi e di orientamento, cioè i tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Al contrario, altri rapporti di lavoro assimilabili al tirocinio, ma che non sono tirocini veri e propri, non dovranno sottostare alle nuove regole. Infatti stando alla circolare non rientrano nel campo di applicazione della riforma i cosiddetti tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro, ovvero i più conosciuti tirocini per disoccupati, lavoratori in mobilità ecc. La regolamentazione di questi rapporti è a totale carico delle Regioni, ma comunque anche questi saranno con un limite di durata massima di sei mesi. In pratica ci sono le stesse identiche regole che per il tirocinio per neo-diplomati e neo-laureati ma non è necessario rispettare il vincolo di attuarlo entro 12 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Altra tipologia di tirocini esonerati da questo vincolo è quella dei tirocini rivolti a individui disagiati: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati, soggetti svantaggiati.
Sono esclusi poi anche i tirocini curriculari, anche se la cosa era già ovvia prima della circolare, visto che si tratta di tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici.Devono essere promossi a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. La circolare ricorda che tali tirocini devono soddisfare specifiche condizioni: essere promossi dall’istituzione formativa, essere destinati agli studenti, e svolgersi nel periodo di frequenza del corso di studi.
Sono esclusi dalla riforma, infine, anche i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che restano disciplinati da normative di settore.