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GUIDA ALLE SUPPLENZE 2011-2012

Scritto da: Redazione Bloglavoro 8 Novembre 2011 – 8 Novembre 2011 - 20:04

Ci sono arrivate parecchie domande in merito all’attribuzione dei contratti a tempo determinato (supplenze) da parte del MIUR. Proponiamo di seguito l’ottima guida alle supplenze messa a punto dalla Gilda degli Insegnanti, in cui vengono fornite le istruzioni operative in modo semplice e chiaro. Se avete ALTRE domande, siamo qui e rispondiamo attraverso i commenti al post, come sempre. Vi preghiamo solo di leggere la guida prima di formulare le domande, grazie. 

Il Miur con nota prot. n. 6635 del 11 agosto 2011 ha fornito le istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l´a.s. 2011/ 12.

Anche per l´a.s. in corso sono richiamate sostanzialmente procedure, modalità operative e modelli organizzativi dello scorso anno scolastico, tranne ovviamente le procedure relative alla gestione delle graduatorie di coda, non più previste. Di seguito i punti più significativi.

CONFERIMENTO SUPPLENZE
L´attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell´art. 3 comma 2 e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell´art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l´anno scolastico di riferimento, prevedono:

1 – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l´assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

2 – la mancata assunzione di servizio dopo l´accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3 – l´abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Si richiama l´attenzione sul disposto dell´art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l´aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l´accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. La disposizione vale per tutte le classi di concorso o tipologie di posti, attività didattiche di sostegno comprese.

PART TIME
Viene riconosciuto il diritto del supplente ad attivare, al momento dell´assunzione, rapporti di lavoro a tempo parziale secondo quanto previsto dagli artt. 25, comma 6 e 39 del CCNL. Nella nota si precisa di tener conto dell´art. 73 del D.L. n. 112/08 convertito nella legge 133/09, articolo che ha modificato parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. Poiché nella scuola il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, si ritiene tuttavia che il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, sia pienamente esigibile né possa essere rimesso a valutazioni discrezionali da parte dell´Amministrazione. Per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell´orario per il personale docente è lo stesso contratto a rinviare all´O.M. n. 446/97 (art. 39, c. 13 CCNL).

POSTI DI SOSTEGNO
Per quanto riguarda i posti di sostegno, è stata confermata anche per il prossimo anno la possibilità di far valere i titoli di specializzazione conseguiti successivamente ai termini di scadenza previsti per le graduatorie ad esaurimento e per quelle di circolo e di istituto ai fini dell´inserimento in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza nelle scuole prescelte per l´a. s. 2011/2012. Gli interessati potranno inviare al Dirigente della scuola a cui è stato diretto il modello B per l´inserimento nelle graduatorie di circolo/istituto, entro il 26 agosto 2011, richiesta in carta semplice indicando, con le modalità dell´autocertificazione, i dati relativi al conseguimento del titolo.

LICEI MUSICALI E COREUTICI
I suddetti Licei dovranno pubblicare sul proprio sito e sull´albo dell´USR il bando relativo ai posti disponibili, entro il 18 agosto 2011, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l´indicazione analitica dei vari strumenti musicali.
Gli interessati, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A031, A032 e A077 ed in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda entro il 31 agosto 2011. Entro la medesima data del 31 agosto possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto.

PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE
Analogamente a quanto previsto lo scorso anno, la priorità nella scelta della sede (legge 104 art. 21 e 33) si attiva solo all´interno dei posti spettanti, nel senso che in nessun caso i beneficiari della priorità possono ottenere posti di durata giuridica e consistenza economica maggiore rispetto a quelli cui hanno titolo in base alla posizione di graduatoria.
Si precisa anche che per gli aspiranti in situazione di handicap personale (art. 21 e 33 comma 6 legge 104) la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica, mentre per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap (art. 33 comma 5 e 7 legge 104) la priorità di scelta si può esercitare solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, nel comune viciniore.

SPEZZONI FINO A 6 ORE
Per il conferimento di supplenza pari o inferiori a 6 ore settimanali la nota richiama le disposizioni previste dall´art. 1 comma 4 del Regolamento delle supplenze.

RISERVE
Per le assunzioni del personale beneficiario delle riserve di cui alla Legge 68/99 si dovrà tenere conto delle istruzioni emanate nell´allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell´11 luglio 2008 circa l´applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

(Gilda degli Insegnanti)

 

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