Tre proposte sul tavolo, tra le quali si deciderà a giorni e che rivoluzioneranno i contratti di lavoro precari, riuscendo forse a mettere fine a quindici anni di sfruttamento indiscriminato dei lavoratori, soprattutto dei più giovani. Vediamo quindi insieme quali potrebbero essere gli scenari futuri e i cambiamenti che affronteremo a breve.
1. Prima proposta sul contratto unico: ICHINO
La proposta di Ichino è di applicare il nuovo contratto solo ai nuovi assunti. Il contratto è a tempo indeterminato. Resta la forma di contratto a tempo determinato solo per: lavoratori stagionali, co.co.co e i lavori a progetto sopra i 40mila euro annui. Ichino propone l’introduzione del licenziamento individuale per motivi economici dell’azienda, motivi tecnico-organizzativi. Il reintegro nel posto di lavoro è possibile solo in caso di licenziamento discriminatorio. Per i nuovi assunti non si applicherà più l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Viene riconosciuto un indennizzo economico commisurato agli anni di lavoro.
In caso di licenziamento, si percepisce un’indennità di disoccupazione diversa dalla attuale di sei mesi: il primo anno è il 90% dell’ultima retribuzione, nel secondo anno è pari all’80% e nel terzo anno al 70%, poi cessa del tutto.
2. Seconda proposta sul contratto unico: BOERI – GARIBALDI – NEROZZI
Il contratto unico viene proposto di partenza sempre a tempo indeterminato ma è prevista una fase di inserimento per la durata di tre anni e una successiva fase di stabilità. Durante i primi tre anni è possibile il licenziamento per giusta causa e non è previsto il reintegro nel posto di lavoro, in caso di licenziamento ingiusto c’è solo un’indennità per il lavoratore. Passati i tre anni e la fase di stabilità, si applicano le regole in vigore, quindi anche le tutele previste dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Rimane invariato il trattamento di disoccupazione attuale.
3. Terza proposta sul contratto unico: DAMIANO – MADIA
Viene introdotto un ‘contratto unico d’inserimento formativo’ che prevede una prima fase di tre anni per l’abilitazione in cui il rapporto di lavoro è sempre rescindibile con un preavviso. Dopo i tre anni scatta l’assunzione a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la possibilità di licenziamento, dopo i tre anni di prova si applicano tutte le regole previste attualmente, articolo 18 compreso, per le aziende che superano i quindici dipendenti. Invece per il trattamento di disoccupazione resta, come nella proprosta numero due, l’attuale sistema (che non funziona) di disoccupazione ordinaria e disoccupazione con requisiti ridotti.