A quanto si apprende dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, potrebbero essere nulle migliaia di cartelle esattoriali notificate per posta da Equitalia, non conta se siano state consegnate con o senza una raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti Equitalia non è un soggetto legittimato alla notifica degli atti e pertanto non può notificare delle cartelle, addirittura con valore esecutivo.
Questo è quello che sostiene una sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Milano (la 349/35/11 del Ctp di Milano) che sta per scatenare una valanga di ricorsi contro l’agenzia statale incaricata della riscossione nazionale dei tributi.
La legge prevede infatti che a notificare le cartelle siano gli ufficiali della riscossione, i messi comunali e gli agenti della polizia municipale. Non produrrebbero, quindi, nessun effetto, nei confronti del contribuente le notifiche di Equitalia che non rientra tra i soggetti legittimati.
Per capire meglio il problema, però, è meglio ripercorrere la storia che ha portato la una sentenza 349/35/11 del Ctp di Milano che si prevede farà giurisprudenza, salvo l’intervento della Cassazione.
Nel caso discusso a cui ha fatto seguito questa sentenza, c’è stata la notifica di un avviso da parte di Equitalia a una società riguardo un debito tributario derivante da una cartella inviata qualche anno prima. L’amministratore della società riteneva di non aver mai ricevuto questa cartella. Equitalia produceva in giudizio, però, la ricevuta di ritorno della raccomandata della cartella firmata da un «addetto alla ricezione atti», come aveva annotato il postino.
Ma la società, dopo alcune ricerche, ha scoperto che la cartella era stata recapitata a un dipendente di un’altra società con sede nello stesso stabile. Così i giudici hanno proceduto all’annullamento degli atti impugnati «per gravi vizi di notifica». Nella sentenza però la Commissione tributaria milanese specifica anche che pur svolgendo il postino il ruolo di pubblico ufficiale, non tutte le sue dichiarazioni per essere sconfessate richiedono la querela di falso. «D’altronde – spiega l’avvocato Matteo Sances, esperto di diritto tributario e legale della Libera associazione consumatori europei, chiarisce sempre la commissione tributaria, se è pur vero che la querela di falso è prevista dal nostro codice di procedura civile come procedimento volto a far venire meno la valenza probatoria privilegiata di quanto dichiarato dal pubblico ufficiale, è pur vero anche che ciò vale esclusivamente per la descrizione dei fatti avvenuti in sua presenza ma non per ciò che è “frutto di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri».
Le associazioni di consumatori si sono già mosse: in ballo ci sono milioni di euro a rischio e se la Cassazione confermerò la sentenza, le notifiche per posta di Equitalia potranno essere contestate in tribunale con un precedente. «Le multe notificate solo dai dipendenti di Equitalia a mezzo posta – è l’opinione dell’avvocato Michele Gerace, per l’associazione “cento giovani” referente presso il Comitato Regionale degli Utenti e Consumatori – sono inesistenti e non producono nessun effetto nei confronti del cittadino contribuente. La portata della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha aperto la pista ai ricorsi di tutti coloro che hanno ricevuto per posta una multa da Equitalia».
Se siete stati destinatari di una multa notificata da Equitalia via posta, sia raccomandata che ordinaria, per chiederne l’annullamento per vizio di notifica dovete rivolgervi a un’associazione consumatori o ancora meglio a un avvocato tributarista che presenti il ricorso in tempi brevi.