La materia è regolata dalla Legge n. 68 del 12.3.1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10.10.2000 n. 333) che si prefigge lo scopo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso un collocamento mirato. Una volta stabilito il grado di invalidità, il soggetto deve iscriversi agli elenchi speciali dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione. I documenti necessari sono l’attestato di invalidità, l’attestato di disoccupazione (che viene rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e da timbrare una volta l’anno entro e non oltre il 30 novembre per non perdere il diritto di iscrizione alle liste speciali), il certificato di stato di famiglia, il modello della domanda e l’attestato di idoneità pubblica rilasciato dall’USL.
La legge permette ai datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che i benefici contributivi possono cumularsi, ma non potrà in ogni caso eccedere il 100% della contribuzione a carico del d.d.l. (datore di lavoro).
L’Inps ha regolato la materia delle AGEVOLAZIONI con la circolare n. 203 del 19.11.2001 e con i messaggi n. 320 del 16.7.2002, n. 337 del 27.09.2002, n. 151 del 17.12.2003 e n. 33491 del 19.10.2004.
I SOGGETTI BENEFICIARI
Le persone rientranti tra le categorie protette che hanno diritto alle assunzioni obbligatorie sono:
- Le persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile.
- Gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL.
- I non vedenti o i sordomuti di cui alle leggi n. 38 e 381 del 1970.
- Gli invalidi di guerra , invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla ottava categoria del T.U. sulle pensioni di guerra.
- Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (legge n.407/ 23.11.98).
Per poter accedere ai benefici della legge n. 68/99, le persone disabili che si trovino in uno stato di disoccupazione, devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti per il collocamento obbligatorio.
La graduatoria è unica e l’inserimento è fatto tenendo conto degli elementi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province.
I DATORI DI LAVORO E QUOTE DI RISERVA
I d.d.l. (datori di lavoro) pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a coloro che a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale subiscano una disabilità dopo l’assunzione.
La quota di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette è modulata secondo l’entità dimensionale del datore di lavoro privato o pubblico:
- per più di 15 dipendente, la quota d’obbligo è di uno ( 1 ) lavoratore disabile
- per più di 35 dipendenti, la quota d’obbligo è di due ( 2 ) lavoratori disabili
- per più di 50 dipendenti, la quota d’obbligo è pari al 7% dei lavoratori occupati
- per più di 50 dipendenti, la quota d’obbligo è pari a 1% per vedove, orfani, e profughi.
Sono previste deroghe ed esoneri per alcuni d.d.l., quali i partiti, i sindacati, enti senza scopo di lucro, forze di polizia, della difesa, aziende che presentano richieste di intervento di cassa integrazione speciale o procedure di mobilità.
I d.d.l. (datori di lavoro) debbono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei disabili. E’ ammessa la richiesta nominativa.
- da parte dei d.d.l. che occupino da 15 a 35 dipendenti
- da parte dei d.d.l. che occupino da 36 a 50 dipendenti ma limitatamente al 50% delle unità da assumere
- da parte dei d.d.l. che occupino più di 50 dipendenti ma limitatamente al 60% delle unità da assumere.
Se il d.d.l. che ha l’obbligo dell’assunzione, non provvede ad alcuna richiesta nominativa, allora sarà il centro per l’impiego competente ad inviare numericamente le unità mancanti.
Nel caso di impossibilità ad avviare lavoratori con le qualifiche richieste, saranno avviati lavoratori con qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio.
E’ previsto ancora l’obbligo da parte dei d.d.l .a denunciare alla Direzione provinciale del lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno il numero complessivo dei lavoratori ed il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori aventi diritto all’assunzione.
IL COMPUTO
Per la determinazione delle dimensioni aziendali, sono esclusi
- gli stessi lavoratori assunti obbligatoriamente
- i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi
- i soci di cooperative di produzione e lavoro
- i dirigenti
- i lavoratori a part-time si computano in proporzione all’orario lavorativo praticato; le frazioni superiori allo 0,50% sono considerate unità.
IL RAPPORTO DI LAVORO
Al lavoratore assunto con la legge n.68/99, si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori.
Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue disabilità.
Il licenziamento per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo , esercitato nei confronti di un lavoratore occupato obbligatoriamente, è annullabile se il numero dei lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva.
CUMULABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
La cumulabilità, in capo al medesimo lavoratore, delle agevolazioni contributive per l’inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto previsti dall’ordinamento non può in ogni caso eccedere il 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Con il messaggio n° 33491 del 19 ottobre 2004 n° 33491 l’Inps ha fornito le modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi nelle più ricorrenti ipotesi di cumulo.
LE AGEVOLAZIONI DI REGIONI E PROVINCE PER I LAVORATORI DISABILI
I vantaggi nell’assunzione di lavoratori disabili sono essenzialmente degli incentivi all‘ incremento occupazionale che sia le Regioni che le Provincie possono riconoscere alle aziende per l’assunzione dei disabili tramite convenzioni nelle seguenti misure:
- 60% del costo salariale ed assistenziale per ogni lavoratore disabile che abbia un’invalidità superiore al 79% per gli invalidi civili, dalla prima alla terza categoria per gli invalidi di guerra, e per lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
- 25 % del costo salariale ed assistenziale per ogni lavoratore disabile con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% per gli invalidi civili, dalla quarta alla sesta categoria per gli invalidi di guerra;
- rimborso forfettario parziale per le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità lavorative dei disabili con una invalidità superiore al 50%, per l’utilizzo delle tecnologie del tele lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.