Ci siamo quasi. Il 10 marzo entra in vigore il permesso di soggiorno a punti per i lavoratori stranieri in Italia, norma vincolata all’accordo di integrazione fra lo straniero e lo Stato (articolo 4-bis, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione). Il permesso a punti riguarda tutti gli stranieri tra i 16 e i 65 anni che fanno il loro primo ingresso in Italia e chiedono il rilascio del permesso per almeno un anno. Per i minori, l’accordo è firmato dai genitori.
Il funzionamento non è tanto diverso da quello della patente a punti. Lo straniero insieme al permesso riceve 16 punti o ‘crediti’ che attestano il livello A1 della conoscenza italiana nel parlato. In due anni il lavoratore straniero deve totalizzare quota 30 punti, attraverso il perfezionamento o l’apprendimento della lingua del Paese ospitante, la conoscenza delle sue istituzioni, la cultura civica e della vita civile. Ma anche con percorsi di formazione, avvio di attività imprenditoriali, scelta del medico di base e affitto o acquisto di una casa.
Altro requisito per ottenere il permesso di soggiorno è la tassa-contributo, già in vigore dal 30 gennaio scorso, che va dagli 80 ai 200 euro, e che si aggiunge ai 14,62 euro per la marca da bollo, ai 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico e ai 30 euro per il servizio di Poste italiane. Totale che può arrivare fino a 272,12 euro, una cifra sicuramente importante per un lavoratore immigrato: spesso è la metà o un terzo dello stipendio.
Il contributo minimo di 80 euro riguarda i permessi della durata compresa tra 3 mesi e un anno; il permesso del valore di 100 euro ha una durata superiore a un anno e inferiore o pari ai due; quello da 200 euro, infine, è il permesso per lunghi periodi di soggiorno.
Come si acquistano i crediti? Lo straniero può acquisire i crediti, innanzitutto, con la conoscenza base della lingua italiana (livello A2); conoscenza che consente l’assegnazione da 10 a 30 punti. Altra conoscenza base riguarda i principi della Costituzione e della vita civile italiana (dai 6 ai 12 crediti). Per quanto riguarda la formazione, si possono ottenere da 4 a 30 punti per percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore o formazione professionale, mentre per studi universitari o corsi di alta formazione i crediti partono da un minimo di 30 per arrivare a un massimo di 50.
Conseguire titoli di studio con valore legale in Italia significa acquisire dai 35 ai 64 crediti; con i corsi di integrazione sociale e linguistica, invece, si acquisiscono dai 4 ai 30 crediti; 4 con le attività imprenditoriali e la scelta di un medico di base; 6 punti, infine, per un contratto d’affitto o d’acquisto di una casa. Chi raggiunge o supera i 40 crediti riceverà agevolazioni per la partecipazione ad attività formative o culturali. I crediti accumulati, però, possono essere revocati in caso di condanne per reati (da 2 a 25 punti); di misure di sicurezza personali (da 6 a 10 punti); di sanzioni per illeciti amministrativi o tributari (da 2 a 8 punti).
A un mese dalla scadenza dei due anni di ‘accumulo’ punti, allo straniero viene richiesto di presentare la documentazione allo sportello unico per l’Immigrazione. La risoluzione dell’accordo per inadempimento comporta la revoca o il ‘no’ al rinnovo del permesso di soggiorno. La proroga o la sospensione dell’accordo possono essere richieste qualora sussista un legittimo impedimento documentato.
Chissà perché tutta questa organizzazione a noi ha fatto pensare a una grossa mano di aiuto a quelle scuole private che svendono titoli di studio senza obblighi di frequenza e spesso senza una preparazione reale dello studente…