AGGIORNAMENTO: Nuova Guida alla Disoccupazione Agricola 2014, tutte le info
La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Abbiamo preparato questa scheda con le domande più frequenti che ci rivolgono i lettori sulla disoccupazione agricola e il come si calcola.
Ecco le domande principali a cui abbiamo risposto:
- La disoccupazione agricola la paga il datore di lavoro o l’INPS?
- A chi devo inoltrare la domanda per la disoccupazione?
- Quanto devo prendere con la disoccupazione agricola?
- Esempio di calcolo della disoccupazione agricola 2012
- Chi può prendere la disoccupazione agricola?
- I lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per lavoro stagionale possono prendere la disoccupazione agricola?
1. LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA LA PAGA IL DATORE DI LAVORO O L’INPS?
La paga l’INPS come tutte le altre forme di disoccupazione.
2. A CHI DEVO INOLTRARE LA DOMANDA PER LA DISOCCUPAZIONE?
Alla sede INPS a cui hai versato i contributi, di solito è quella più vicina alla tua residenza. Oppure ad altre sedi INPS che ti sono comode. La domanda infatti può essere inoltrata a qualunque sede dell’Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; La domanda comprensiva della eventuale richiesta di ANF, deve pervenire alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità, pena la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione.
In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.
3. QUANTO DEVO PRENDERE CON LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA?
Prenderai dall’INPS una indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue.
Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc. L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti l’importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare.
4. ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2012:
Una persona ha lavorato 160 giornate a 50 euro al giorno.
50/100 x 40= 20 – 9% = 18,20 (contributo giornaliero netto che pagherà l’INPS per i primi 150 giorni, assoggettato all’indennità giornaliera di disoccupazione del 9%)
50/100 x 40=20 (contributo giornaliero netto che pagherà l’INPS per i restanti 10 giorni)
Somma totale: (18,20 x 150) + (20 x 10) = 2730+200= 2930,00
Se hai problemi a fare il calcolo, chiedici aiuto tramite il form commenti qui sotto 🙂
5. CHI PUO’ PRENDERE LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA?
Tutti gli operai a tempo determinato; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
- l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l’anno cui si riferisce l’indennità; oppure abbiano prestato attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi OVVERO iscrizione negli elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al biennio precedente la domanda);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile) OPPURE almeno 78 giornate di effettivo lavoro nel settore agricolo, ed eventualmente non agricolo, per l’indennità con i requisiti ridotti.
6. I LAVORATORI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE POSSONO PRENDERE LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA?
No, non spetta ai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.