E’ stato snellito l’iter burocratico per i cantieri edili, infatti imprese e lavoratori autonomi non dovranno più produrre il Durc per la propria regolarità contributiva: basterà una dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante o dello stesso lavoratore autonomo.
Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell’appalto, stipula del contratto, stati d’avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.
La modifica, all’esame del consiglio dei ministri, riguarda l’articolo 90 del Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008), relativo agli obblighi per il committente o responsabile dei lavori nei cantieri. La norma stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, abbiano l’obbligo di attenersi ai principi e misure generali di tutela, nonché, nel caso di affidamento dei lavori, a: a) verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo a cui vengono affidati i lavori; b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo; c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, tra l’altro, il Durc. Il pacchetto semplificazioni abroga quest’ultima previsione (consegna del Durc) e la sostituisce con l’obbligo di consegnare «in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare».
Il pacchetto semplificazioni prevede inoltre di estendere la vigente previsione della misura «compensativa» per chi ha crediti nei confronti dello stato per il Durc richiesto per fruire di benefici normativi e contributivi a ogni tipologia di Durc. Infatti, è oggi previsto il rilascio del Durc, anche in presenza di debiti contributivi, qualora l’impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l’ammontare di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati (che darebbero esito ad un Durc negativo). Tuttavia, la norma fa riferimento esclusivo al Durc rilasciato per la fruizione di benefici «normativi e contributivi», per cui restano fuori i Durc richiesti per gli appalti pubblici e nell’ambito degli appalti privati in edilizia. Il pacchetto semplificazioni è teso anche all’eliminazione di questa disparità.