In caso di gestazione e nascita di un figlio le lavoratrici ed i lavoratori possono usufruire di congedi variamente retribuiti per assistere il proprio figlio nei primi mesi della sua vita.
La legge italiana ha previsto tre tipologie:
– il congedo di maternità, ovvero l’astensione obbligatoria dal lavoro per la lavoratrice madre;
– il congedo di paternità, ovvero l’astensione obbligatoria dal lavoro per il lavoratore padre in alternativa alla madre in caso quest’ultima sia deceduta, o sia affetta da grave infermità, in caso di abbandono o di affidamento esclusivo;
– il congedo parentale, ovvero l’astensione facoltativa dal lavoro per la madre o il padre.
Dall’inizio della gestazione e fino al primo anno di vita del figlio, opera per la lavoratrice madre il divieto di licenziamento. Tale divieto si estende anche al padre nei casi in cui abbia diritto al congedo di paternità.
Congedo e indennità di maternità
Il periodo di astensione riconosciuto è quello che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi alla nascita del figlio.
La lavoratrice può tuttavia decidere (con il parere positivo del medico) di posticipare l’astensione fino ad iniziarla il mese precedente la data presunta del parto, usufruendo di un mese di congedo in più dopo il parto (in questo caso si parla di congedo di maternità flessibile).
È inoltre possibile anticipare il congedo di maternità nei casi:
– di gravi complicanze nella gestazione;
– di condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute del bambino o della donna;
– quando la lavoratrice sia addetta a lavori pesanti, pericolosi o insalubri.
Durante il periodo di congedo, l’indennità per le lavoratrici dipendenti è pari all’80% della retribuzione spettante. Può essere integrata del 20% mancante dal datore di lavoro, sempre che questa integrazione sia prevista dal contratto.
Le lavoratrici iscritte all’Inps, durante il periodo di congedo di maternità, hanno diritto alla copertura del periodo con contribuzione figurativa.
Le lavoratrici dipendenti in maternità durante i periodi di non lavoro possono aver diritto all’accredito figurativo, per la pensione, fino a cinque mesi di astensione.
Le collaboratrici a progetto, le associate in partecipazione e le professioniste iscritte alla gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità:
– se non sono pensionate né assicurate ad altri enti;
– se hanno accreditate nella loro posizione assicurativa almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti i due della data presunta del parto.
Le professioniste iscritte alle casse libero professionali possono continuare ad esercitare la propria attività e percepire l’indennità di maternità.
Congedo di paternità
Laddove se ne verifichino le condizioni, al padre che ha diritto al congedo di paternità è erogato un trattamento pari all’80% della retribuzione o reddito, con analoghe condizioni del congedo di maternità, qualora ne sussistano i presupposti di assegnazione (vedi sopra).
Congedo parentale
– Lavoratori dipendenti
Il congedo può essere usufruito sia dalla mamma che dal papà per un periodo complessivo di dieci mesi fino agli otto anni del figlio.
Per incentivare i lavoratori padri all’accudimento dei bimbi, il limite massimo di dieci mesi è elevato ad undici nel caso in cui il padre usufruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale.
Il congedo è indennizzato dall’Inps con il pagamento del 30% della retribuzione, per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di età del figlio.
Per i periodi successivi ai 6 mesi entro i tre anni del figlio e per tutti i periodi usufruibili oltre i 3 anni di età del figlio, l’indennizzo è subordinato ad un limite di reddito.
Le lavoratrici dipendenti che hanno avuto maternità in periodi di non lavoro possono aver diritto a riscattare, ai fini pensionistici, i periodi corrispondenti al congedo parentale, fino a 6 mesi.
– Dipendenti della pubblica amministrazione
Hanno, per contratto, condizioni di miglior favore. Consultare il ccnl di riferimento alla voce ‘congedo parentale’.
– Collaboratori a progetto/collaboratori coordinati e continuativi
Per queste categorie il congedo ha durata massima di tre mesi e se ne deve usufruire entro il primo anno di vita dal bambino.