I periodi passati nell’ambito di servizio militare obbligatorio, volontario o servizio civile si possono unire al computo per gli anni di pensione. Chi ha svolto il servizio militare quando ancora era obbligatorio può avvantaggiarsi di un anno per il calcolo dell’età pensionabile
I periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l’Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati sono utili, a domanda dell’interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziale.
Condizione essenziale per poter ottenere l’accredito figurativo è che il periodo sia scoperto di contribuzione obbligatoria, particolari condizioni, in deroga, sono previste per i lavoratori agricoli.
L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell’assicurazione I.V.S..
Può essere richiesto dai lavoratori iscritti:
- nell’assicurazione generale obbligatori dei lavoratori dipendenti;
- nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- nei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps dove previsto dalle relative norme regolamentari.
L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.
La possibilità è stata prevista anche nel caso di decesso avvenuto in data anteriore al 30 aprile 1969 (circ. 339 C. e V./119 del 9.5.1972)
I PERIODI ACCREDITABILI
Ai fini assicurativi sono accreditabili i periodi prestati:
- successivamente al 30 giugno 1920, per servizio militare obbligatorio o volontario, prestato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, nonché i periodi di richiamo alle armi;
- tra il 25 maggio 1915 e il 1 luglio 1920, nella prima guerra mondiale (Circ. 53453 Prs del 2.7.1971);
- tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946, nella seconda guerra mondiale.
I periodi di servizio militare ed equiparati, prestati dopo il 1 luglio 1920, sono accreditabili senza limiti di durata.
I periodi di licenza sia con assegni sia senza assegni, che si collocano tra l’inizio e la data di congedo del servizio militare, sono accreditabili solo se concesse per motivi diversi da quelli privati (circ. 496 R.C.V. del 18 maggio 1979).
Possono, quindi essere accreditati, anche se seguiti da congedo, periodi di:
- licenza di convalescenza senza assegni per infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni;
- licenza illimitata o straordinaria senza assegni a condizione che non sia stata concessa per motivi privati (Circ. 280 C.e V./267 del 7.12.1971);
- licenza di convalescenza anche se dovuta ad infermità non dipendente da cause di servizio;
- licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare;
- licenza coloniale (Circ. 378 C. e V. del 23 aprile 1975);
- licenza illimitata o straordinaria in attesa di disposizioni concesse nel corso e al termine della seconda guerra mondiale, comprese quelle relative a periodi successivi all’ 8 settembre 1943 se sul foglio matricolare è stata posta l’annotazione che il militare è stato “considerato in servizio” (Circ. 280 C.e V./267 del 7.12.1971);
- licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma;
- licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento;
- licenza straordinaria o speciale senza assegni di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo, purché non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza (Circ. 496 R.C.V. del 18 maggio 1979).
I PERIODI NON ACCREDITABILI
L’accredito può essere effettuato solo per i periodi di effettivo servizio e, quindi, non è possibile accreditare i periodi di:
- detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa (sono pertanto accreditabili i periodi di detenzione seguiti da sentenza assolutoria);
- licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza;
- diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;
- assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia (circ. 548 R.C.V./6 del 14.1.1981);
- licenza concessa per motivi privati o a domanda;
- servizio militare prestato nelle formazioni della ex Repubblica Sociale Italiana (Repubblica di Salò), dopo l’8 settembre 1943;
- servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell’AGO.
I PERIODI EQUIPARATI AL SERVIZIO MILITARE
Sono, inoltre, accreditabili figurativamente, perché considerati equiparati al servizio militare, i periodi:
- di servizio militare prestato nelle Forze armate austriache, dal 25 maggio 1915 al 30 giugno 1920, da cittadini dei territori già facenti parte dell’Impero Austro – Ungarico (circ. 53453 Prs del 2.7.1971);
- per i quali è stata riconosciuta la qualifica di ex partigiano o di partigiana combattente per aver fatto parte di formazioni partigiane in data successiva all’8 settembre 1943;
- di prigionia subito da militare o militarizzato, fino alla data del rimpatrio anche se successiva al 15 ottobre 1946;
- di internamento nei lager nazisti subito da civile prima del 15 ottobre 1946;
- di servizio militare prestato nelle Forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale(dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946) dagli altoatesini e dalla persone residenti nelle sono a lingua mista di Cortina d’Ampezzo e di Tarvisio, e nei comuni di Sant’Orsola e Lucerna, che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, se non hanno preso parte ad azioni, anche isolate, di terrorismo o sevizie (Circ. 280 C.e V./267 del 7.12.1971);
- di servizio prestato nelle formazioni dell’Unione nazionale protezioni antiaerea (U.N.P.A.) dal personale maschile mobilitato durante la seconda guerra mondiale (dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946);
- di servizio prestato nel soppresso Corpo di Polizia dell’Africa Italiana (P.A.I.);
- di servizio prestato nella disciolta Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale (M.V.S.N.) se ha dato luogo a variazioni sul foglio matricolare o sullo stato di servizio e se non è stato riconosciuto ai fini del particolare trattamento di quiescenza di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72 (erogazione della pensione o corresponsione di una indennità “una tantum”);
- di servizio prestato come militarizzati, successivamente al 10 giugno 1940 e il 15.10.1946, dai dipendenti di amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici ovvero di aziende private (circ. 233 del 18 novembre 1988) purché attestati dalla competente autorità militare (Circ. 105 del 15 maggio 1998);
- di servizio prestato nella Croce Rossa Italiana e nel Sovrano ordine di Malta, dal personale maschile, escluso quello per l’assistenza spirituale, e dalle infermiere, chiamati in servizio a seguito di precetto;
- di servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di “vigile ausiliario”;
- il servizio prestato nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza (P.S.) se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico delle Stato e non siano compresi nella costituzione della posizione assicurativa effettuata a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322.
CONDIZIONI E LIMITI PER L’ACCREDITO
I REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per ottenere l’accredito è necessario almeno un contributo obbligatorio effettivamente versatoanche se:
- successivo al periodo di servizio militare;
- riferito a un rapporti di lavoro svolto all’estero in un paese legato all’Italia da convenzione in materia previdenziale.
Il periodo di servizio militare svolto durante la prima guerra mondiale era riconosciuto figurativamente nel limite della ferma di leva e a condizione che fosse stato versato almeno un contributo obbligatorio prima dell’evento.
I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria (particolari disposizioni sono previste per i lavoratori agricoli).
L’UTILIZZO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI
I contributi accreditati sono utili per determinare:
- il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, prestazioni concesse agli invalidi civili);
- il diritto alle prestazioni antitubercolari;
- il diritto all’indennità di disoccupazione.
N.B.: È utile per conseguire il diritto alla pensione a carico dell’Inps anche il servizio militare prestato nell’armata belga se detto periodo è stato riconosciuto utile per il conseguimento del diritto a pensione in BELGIO (Msg. 30123 del 4.11.1997).
Ai fini del diritto alla prosecuzione volontaria:
- non sono valutabili per determinare il diritto all’autorizzazione;
- costituiscono parentesi neutra per determinare il requisito nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.
IL VALORE DEL CONTRIBUTO FIGURATIVO
Se la pensione deve essere liquidata a carico dell’Assicurazione Generale obbligatoria ovvero se il contributo figurativo deve essere utilizzato per determinare l’importo di una delle quote di pensione dovute nella predetta gestione, nel caso in cui il diritto alla pensione è conseguito in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo della contribuzione versata anche per attività lavorativa subordinata, ad ogni settimana accreditata figurativamente deve essere attribuita ai sensi dell’ art. 8 della Legge 155/1981 la retribuzione media settimanale calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita (con esclusione, quindi, delle “Altre Competenze”):
- durante l’anno solare in cui si è verificato l’evento;
- nel primo anno immediatamente precedente in cui esiste contribuzione, se nell’anno solare in cui si è verificato l’evento non esiste contribuzione;
- nel primo anno immediatamente successivo, se non esiste contribuzione né nell’anno solare in cui si è verificato l’evento né negli anni precedenti all’evento.
LA DOMANDA
La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione (Circ. 222 C. e V del 25.7.1969).
La domanda, pertanto, può essere presentata:
- per richiedere l’aggiornamento del conto assicurativo, indipendentemente, quindi dalla richiesta di una prestazione;
- in occasione della presentazione di una domanda di prestazione;
- contestualmente alla domanda di pensione.
La domanda presentata dopo la liquidazione della pensione determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge.
È prevista la possibilità di chiede l’accredito con accesso al sito INPS “Servizi online – per il cittadino” – “richiesta accredito del servizio militare di leva” utilizzando il codice PIN di identificazione personale che si può chiedere direttamente sul sito ovvero chiamando il Call Center dell’Inps – tel. numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
Le sedi Inps hanno a disposizioni una procedura Intranet (Msg. 374 del 9.7.2003) che, consente la gestione automatizzata delle domande (vedi manuale) integrando in tal modo le funzioni per l’accredito dei contributi figurativi sul conto assicurativo del richiedente.
LA DOCUMENTAZIONE
La documentazione probatoria che attesta l’effettivo periodo di servizio militare è costituito dalle copie integrali del:
- del foglio matricolare, per i soldati e sottufficiali;
- dello stato di servizio, per gli ufficiali.
L’ interessato può presentare una copia autenticata per copia conforme del foglio matricolare o dello stato di servizio, fermo restando che l’autenticazione può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Inps, con esibizione del documento originale che, operata la verifica di conformità, deve essere verrà immediatamente restituito all’interessato (Circ. 182 del 29.9.1999).
Può essere presentata anche dichiarazione sostitutivadi certificazione (cosiddetta autocertificazione) per attestare l’avvenuto adempimento o meno di detti obblighi ovvero l’esenzione dagli stessi.
Ai fini dell’accreditamento dei periodi di contribuzione figurativa ovvero del riconoscimento di benefici connessi alla partecipazione a particolari campagne di guerra o all’appartenenza a determinati corpi militari, è necessario acquisire a corredo della domanda il foglio matricolare o lo stato di servizio del richiedente (Msg. 13908 del 14.11.1995).
In caso di autocertificazione l’Inps provvederà a richiedere direttamente la documentazione probatoria al Distretto o l’Ufficio militare indicato dall’interessato (Circ. 177 del 8.8.1988).
Parimenti, l’interessato potrà avvalersi della facoltà di presentare copia autenticata per copia conforme del foglio matricolare o dello stato di servizio, fermo restando che l’autenticazione potrà essere effettuata anche presso gli uffici dell’Istituto, previa esibizione del documento originale, che, operata la verifica di conformità, verrà immediatamente restituito (Circ. 182 del 29.9.1999).
SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO
Può essere accreditato a favore degli ex militari volontari dell’esercito, dell’aeronautica, dei carabinieri e della marina solo se la particolare normativa ad essi applicata non preveda espressamente la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della Legge 2 aprile 1958, n. 322 (circ. 293 C. e V. del 2 febbraio 1972).
Pertanto, se non sussistono elementi di preclusione, è possibile accreditare la contribuzione figurativa solo se il periodo di servizio militare volontario non eccede la durata della ferma di leva ovvero se prestato durante la seconda guerra mondiale.
Inoltre è possibile accreditare la contribuzione figurativa anche per i periodi di servizio militare prestato:
- dai militari volontari dell’Esercito e dell’Aeronautica se cessati dal servizio prima del 17 giugno 1964, se cessati dopo tale data si deve procedere alla costituzione delle posizione assicurativa ai sensi della Legge 322/58;
- dagli agenti dell’Arma dei Carabinieri (esclusi i carabinieri ausiliari), sia militari di truppa sia graduati, i periodi di servizio militare fino alla seconda riafferma triennale (circ. 3 del 9.1.1988), è prevista, infatti, la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge 322/58 nei casi di cessazione dal servizio dopo la seconda riafferma triennale, di cessazione dal servizio continuativo (casi di cessazione non anteriori al 2.12.1961) e di cessazione successivi al 1 luglio 1970 (data di iscrizione per tutti i militari dell’Arma alle forme previdenziali del personale di ruolo dello Stato);
- dai volontari della Marina, appartenenti al corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), per tutti i periodi anteriori al 1 gennaio 1957 (data di iscrizione alla Cassa Nazionale per la Previdenza marinara) ovvero, per i periodi successivi al 31 dicembre 1956, solo nel limite del corrispondente servizio di leva prestato nell’ambito della Marina Militare (Circ. 590 R.C.V./65 del 15.3.1982).
N.B.: Nei confronti degli Agenti della Polizia di Stato (già Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza) deve essere effettuata sempre la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge 322/58 (Circ. 590 R.C.V./65 del 15.3.1982).
IL SERVIZIO CIVILE
È previsto l’accredito dei contributi figurativi, in quanto equiparati al servizio militare, per i periodi di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell’obiezione di coscienza, per i quali viene apposta specifica annotazione sul foglio matricolare (Circ. 548 R.C.V./6 del 14.1.1981).
L’accredito dei contributi figurativi non è previsto per i periodi di:
- servizio di volontariato civile prestato nei paesi in via di sviluppo in quanto per tali periodi, non equiparati al servizio militare, è prevista solo la possibilità di richiedere il rinvio del servizio militare di leva e, successivamente, la dispensa dal servizio militare stesso (Circ. 548 R.C.V./6 del 14.1.1981);
- servizio civile prestato nei Comuni terremotati della Valle del Belice e in quelli di Tuscania e Arlenia di Castro in quanto tali periodi comportano il pagamento di retribuzione e il versamento dei previsti contributi previdenziali (circ. 642 R.C.V/33 del 10.2.1984);