Il 31 maggio 2013 è terminata la fase transitoria, che consentiva l’utilizzo dei voucher acquistati entro il 17/7/2012 secondo la precedente normativa.
Pertanto, dal 1° giugno 2013 i voucher acquistati prima del 18 luglio 2012 (e naturalmente quelli acquistati successivamente) potranno essere utilizzati con la normativa di cui alla L. 92/2012, entro la ‘naturale’ scadenza (24 mesi dalla data di emissione per i voucher INPS e postali; 12 mesi per i voucher acquistati presso tabaccai e banche abilitate).
Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
Acquisto buoni lavoro
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
- la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
- la modalità di acquisto telematico
- l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
- l’acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
- l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale
Le novità dei voucher
Le novità legislative previste dalla Legge di riforma del mercato del lavoro – 28 giugno 2012, n.92 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012) consistono nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n.276 del 2003.
Le modifiche riguardano:
Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 6.666 euro lorde.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lorde.
Ambiti di attività e tipologie di prestatori: sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per:
- aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo dispecifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
- aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Committenti pubblici: viene confermata la nozione di committente pubblico, che comprende oltre a quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 (“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”) anche gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 3, L.196 del 31/12/2009), quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.
Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro occasionale accessorio esclusivamente nell’ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a “manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà”, nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.
Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell’utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei ‘lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti’, previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.
Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
La legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto legge n 83/2012, all’articolo 46 bis, nel modificare il comma 32 lett. a) dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n.92, conferma per l’anno 2013 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro complessive per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali), integralmente compatibile e cumulabile con l’indennità percepita, è riferito al singolo lavoratore.
Lavoratori stranieri
Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’importante innovazione consiste nell’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessarioper il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.
Rimane fermo, pertanto, quanto previsto nella Circolare n. 44/2009 secondo cui, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo – in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento del titolo di soggiorno – non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.
Imprese familiari
A far data dal 18 luglio 2012, anche l’impresa familiare rientra nell’ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività (incluse le attività specifiche dell’impresa), con l’osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro netti (2666 € lordi) per prestatore, nell’anno solare, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
Pertanto, non è più valido il limite economico di 10.000 euro netti nell’anno fiscale, precedentemente previsto per le imprese familiari.
L’impresa familiare può, quindi, utilizzare qualsiasi tipologia di voucher (cartacei INPS e Poste, voucher venduti dai tabaccai o sportelli bancari abilitati o voucher telematici) e può impiegare tutte le categorie di prestatori, inclusi i familiari, purchè non facciano parte del nucleo costitutivo dell’impresa.
La Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 e la successiva nota del 18 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva, hanno fornito le prime indicazioni circa l’utilizzo dei buoni lavoro.
Come si utilizzano i buoni voucher
La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all’INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Il sistema
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni’, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
È, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Per il periodo di validità e le modalità di acquisto, vedi sopra.
I buoni (voucher) cartacei distribuiti presso le Sedi INPS possono essere ritirati dal committente, su tutto il territorio nazionale, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC . Prima di effettuare il versamento, il committente deve assicurarsi che vi sia disponibilità di voucher presso la Sede INPS di riferimento. Inoltre, prima dell’inizio dell’attività di lavoro occasionale accessorio, il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio prestazione, attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto, consultabili nel menu di questa sezione.
I buoni cartacei distribuiti presso le Sedi INPS acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli integri presso le Sedi INPS, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.
La modalità di attivazione dei voucher tramite procedura telematica è accessibile dalla pagina ‘Accesso ai servizi’ di questa sezione oppure dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio/Accesso ai servizi. Il committente, dopo essersi autenticato con PIN, può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard.
L’acquisto dei voucher presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati può essere effettuato dal committente, presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. In tal caso, per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000 € di buoni lavoro e in un’unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.
L’acquisto dei buoni lavoro o voucher presso gli sportelli bancari abilitati può essere effettuato dal committente, presentando il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate). Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 € di buoni lavoro.
L’acquisto dei voucher presso gli uffici postali può essere effettuato (in contanti o tramite Postamat) dal committente, presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società. Per l’acquisto dei voucher è previsto il versamento all’ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet). Il limite giornaliero di acquisto è di 5.000 € lordi.
Riscossione buoni lavoro
La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS, da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
La riscossione dei voucher ‘telematici’ può avvenire tramite l’INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
Per quanto riguarda la procedura telematica, si evidenzia che in caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l’Istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione.
Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, si invita a recarsi presso una Sede INPS provinciale per la sostituzione in archivio e l’automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa ‘rete tabaccai’dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I voucher acquistati presso gli sportelli bancari abilitati sono pagabili riscuotibili – dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione – esclusivamente dal medesimo circuito bancario.
I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.
Per coloro che fanno uso dei Voucher Lavoro INPS segnaliamo la nostra Guida su come Incassare i Voucher pubblicata qui.
ATTENZIONE: IL REFERENTE REGIONALE può essere contattato per tutte le domande inerenti i voucher. Per il lavoro occasionale diventa infatti operativo il referente regionale (circolare INPS 3598 del 11/02/2011)
A partire dal 15 febbraio opererà la figura del referente regionale del lavoro occasionale accessorio. Ci si potrà rivolgere al referente per il trattamento delle richieste di chiarimento o di intervento; in tal modo si individua l’ interfaccia delle Associazioni di categoria, degli intermediari, degli Enti locali, ecc., offrendo consulenza sull’impiego corretto dei buoni lavoro. Il referente informerà tra l’altro il datore sulla opportunità di non impiegare il/i prestatore/i che presenta compensi prossimi o addirittura superiori al limite economico previsto.