Nuove Assunzioni, Concorsi Pubblici e Offerte di Lavoro

  • Aziende che Assumono
    • Aziende Assumono 2014
    • Aziende che Assumono 2015
    • Aziende che Assumono 2016
    • Aziende che Assumono 2017
  • Concorsi
    • Concorsi Enti Locali
    • Concorsi OSS & Infermieri
    • Concorsi Diplomati e Laureati
    • Concorsi Pubblici Nazionali 2017
    • Concorsi Scuola, TFA, Tirocino e Istanze OnLine
  • Lavoro all’Estero
  • Fisco/Tasse
  • Offerte di Lavoro
    • Offerte di Lavoro a Milano e Provincia
    • Offerte di Lavoro a Napoli e Provincia
    • Offerte di Lavoro a Roma e Provincia
  • Pensioni News
    • INPS e Servizi al Cittadino
  • Aziende
    • Poste Italiane Lavora Con Noi
    • Lidl Lavora Con Noi
  • Strumenti Utili
    • Calcolo Costo Passaggio di Proprietà
    • Calcolo Bollo e SuperBollo Auto
    • Verifica e Controllo IBAN
    • Calcolo Codice IBAN
    • Quando Vado in Pensione?
    • Bollettino Postale Editabile
    • Verifica Partita Iva – Tool di Controllo OnLine
    • Calcolo Codice Fiscale Inverso
    • Calcolo Interessi Legali
Home / News / COME RICHIEDERE LA MINI ASPI (ex disoccupazione requisiti ridotti)

COME RICHIEDERE LA MINI ASPI (ex disoccupazione requisiti ridotti)

Scritto da: Redazione Bloglavoro 11 Settembre 2013 – 23 Luglio 2014 - 10:27

come-richiedere-mini-aspi-2014

Requisiti, Documenti e Procedure per Richiedere la Mini Aspi 2014

La Mini-Aspi è la forma ridotta della disoccupazione ASPI e va a sostituire l’ex disoccupazione con requisiti ridotti. E’ nello specifico una prestazione economica entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. La mini aspi è a tutti gli effetti una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Chi può richiedere la Mini-ASPI?

Possono richiedere la Mini-ASPI:

  • I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, cioè che sono stati licenziati, non quelli che si sono licenziati da soli (salvo l’eccezione del licenziamento per giusta causa in caso di mancato pagamento degli stipendi).
  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Il lavoratore ha inoltre diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità oppure di licenziamento per giusta causa. 
Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92). Sono valide al fine della richiesta della Mini-ASPI anche le dimissioni a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Chi NON può richiedere la Mini-ASPI?

  • se il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale (salvo eccezioni elencate sopra)
  • I dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (per loro vedi alla voce disoccupazione agricola);
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Cosa bisogna avere per fare la domanda per la Mini-ASPI?

  • Stato di disoccupazione involontario.
  • L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
  • 
Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 
Non è più richiesto il requisito della anzianità assicurativa. 
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed per i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

 

  • Lavoro all’estero, in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
  • Malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • Assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

 

Come si presenta la domanda per la Mini-ASPI?
Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Per quanto tempo si prende la Mini-ASPI?
L’indennità di disoccupazione Mini-ASpI spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
  • dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
  • dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la domanda”, qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

Cosa spetta?
Spetta un’indennità mensile. Viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. 
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Quanto si prende con la Mini-ASPI?
La misura della prestazione è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli ANF se spettanti.
L’indennità può essere riscossa:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti  per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

Cosa succede se trovo lavoro mentre sto prendendo la Mini-ASPI?
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
In quali casi si può perdere il diritto alla Mini-ASPI?
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

  • Perdita dello stato di disoccupazione;
  • Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
  • Inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
  • Pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
  • Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
  • Mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.

Istituti in vigore
Alla prestazione si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (disoccupazione ASPI).

About Redazione Bloglavoro

Ultimi articoli in questa sezione
Il lavoro nei supermercati, requisiti, condizioni e suggerimenti
Linee vita: quando sono obbligatorie sul tetto
Come diventare cuoco? Scuola, corsi e certificazioni
Come e perché diventare un ingegnere gestionale?
Come organizzare un viaggio di lavoro all’estero
Diritti sul lavoro: cosa i lavoratori devono pretendere dall’azienda
Ultimi articoli in questa sezione
Visite Fiscali passeranno all’INPS con nuove Fasce Orarie
Orari Visita Fiscale: Fasce Orarie, Giorni e Sanzioni
Congedo Matrimoniale, Richiesta, Durata e Requisiti
Permessi Legge 104: ecco le ultime novità introdotte
Legge 104: il Trasferimento in caso di Assistito non grave
Congedo Parentale: Requisiti, Domande e Tempi

Ultime Aziende che Assumono

Carrefour Lavora Con Noi: Nuove Posizioni Aperte

LIDL Lavora Con Noi, Posizioni Aperte 2017

BNL Lavora Con Noi: 280 Nuove Assunzioni

Luxottica Lavora Con Noi, Nuove Assunzioni e Posizioni Aperte

Leroy Merlin Concorso per Studendi di Architettura o Ingegneria

Ultimi Concorsi Pubblici

ASP Cosenza, Nuovo Concorso 2022 per Assistenti Amministrativi

Concorsi Infermieri: 2 Bandi da 302 Assunzioni, ecco tutti i dettagli

Al via Scuola Digitale fino al 6 aprile, ecco tutte le novità e dettagli

Concorso per Docenti di Scuola Secondaria: i requisiti di accesso

Concorsi Pubblici: 250 Funzionari al Ministero dell’Interno

Lavora Con Noi

DentalPro Lavora Con Noi: 20 Posizioni Aperte

EuroSpin Lavora Con Noi: Nuove Assunzioni in arrivo

McDonald’s Lavora Con Noi, Nuove Posizioni Aperte

FIAT FCA Lavora Con Noi: Nuove Posizioni Aperte

Ferrovie dello Stato Lavora Con Noi: Nuove Assunzioni

Contatti

REDAZIONE BLOGLAVORO
CONTATTI BLOGLAVORO

Legal

POLICY BLOGLAVORO
COME CITARE I NOSTRI ARTICOLI
POLICY ESTESA
Modifica consenso Cookie

Pubblicità

PROPONI IL TUO ARTICOLO
PUBBLICITA' SU BLOGLAVORO

© 2006 - 2023 - Bloglavoro.com - Tutti i diritti riservati - Un'idea di BitGroup P.I. 08354561212

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web. Cookie settingsAccetto
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessario Sempre attivato

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non necessario

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.