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Home / Contratti / SOMMINISTRATI: COS’E’ IL MONTE ORE GARANTITO

SOMMINISTRATI: COS’E’ IL MONTE ORE GARANTITO

Scritto da: Redazione Bloglavoro 16 Settembre 2013 – 16 Settembre 2013 - 11:09

Contratto di somministrazione Bloglavoro.comIl monte ore garantito è una novità importante che è entrata nel rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori somministrati. L’ipotesi di rinnovo è già stata siglata l’11 settembre da Assolavoro e dalle organizzazioni sindacali di settore con diverse novità, tra cui questo strumento di gestione dell’orario di lavoro che dà parecchi vantaggi sia ai lavoratori somministrati che alle aziende.

Si tratta, in pratica, di un regime di orario molto simile al job on call (lavoro a chiamata) che consente all’impresa utilizzatrice di richiedere le prestazioni lavorative del somministrato solo quando sono realmente necessarie. Il funzionamento però è diverso e dà più garanzie e possibilità di stipulare altri contratti con più aziende contemporaneamente.

Vediamo come funziona in dettaglio. Il lavoratore somministrato al momento dell’assunzione concorda con l’agenzia per il lavoro una fascia oraria in cui dà la sua disponibilità: mattino, pomeriggio, sera. Sulla base di questo accordo, l’azienda ha il diritto, giorno per giorno, di decidere se chiamare o meno il lavoratore per i giorni successivi, in funzione delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto della fascia concordata. Il preavviso deve essere di almeno 24 ore, quindi rispetto al job on call c’è più possibilità di organizzarsi e non vivere attaccati al telefono.

La prima novità importante è che il monte ore garantito permette al lavoratore di stipulare contratti in cui ha la certezza di essere pagati per un determinato monte ore, indipendentemente dalle chiamate e quindi di avere un reddito garantito anche nel caso in cui l’azienda non effettui chiamate per tutto il mese.

Le fasce di disponibilità sono tre: antimeridiana antimeridiana, postmeridiana, serale notturna, oppure definita di comune intesa tra le parti, per un arco massimo di sei ore al giorno. Il lavoratore che stipula questo contratto somministrato con monte ore garantito è obbligato a rispondere alla chiamata e a presentarsi se questa ricade nella fascia concordata ed è effettuata almeno 24 ore prima dell’ingresso in servizio. In caso di mancata presentazione sul posto di lavoro dopo la chiamata, il lavoratore ne risponde sul piano disciplinare come per ogni assenza ingiustificata e perde il diritto alla retribuzione minima per le ore di assenza.

Il lavoratore può rifiutare la prestazione se la richiesta riguarda un orario che non rientra nella fascia predefinita da contratto e, altra novità importante, il lavoro svolto oltre la quota minima stabilita è pagato di più, come orario supplementare e, al superamento dell’orario normale, come straordinario secondo le tabelle stabilite dal ccnl. E qui arriva un’altra novità importante: nel caso in cui per almeno sei mesi venga superata del 20% la quota oraria minima garantita, il monte ore garantito crescerà del 10% automaticamente. 

Questo tipo di contratto somministrato è attivabile solo in caso di contratto di somministrazione a termine della durata di almeno tre mesi.

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