Capita ormai spesso che con la crisi dell’azienda venga richiesto a un dirigente di svolgere mansioni al di sotto delle sue competenze e in molti casi dequalificanti. In caso il dirigente si rifiuti, viene licenziato. Ne consegue che il datore di lavoro in cerca di una buona scusa per il licenziamento di un dirigente può ricorrere a questo espediente: chiedergli di svolgere mansioni molto al di sotto della sua carica e, una volta che questo si rifiuta, licenziarlo per essersi sottratto alle mansioni assegnate.
Da oggi però non sarà più così facile. La Cassazione Civile, sezione Lavoro, si è espressa pochi giorni fa sulla questione stabilendo un precedente giudiziale importante.
La Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza del 3 ottobre 2013, n. 22625 ha stabilito che nel rapporto di lavoro subordinato è illegittimo il licenziamento del dirigente, che si rifiuta di svolgere qualsiasi prestazione, in quanto vi era stata la totale sottrazione delle mansioni. In tale ipotesi, si applica il principio di autotutela di cui all’art. 1460 c.c., in cui si afferma che il rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione può essere legittimo, e quindi inidoneo a giustificare il licenziamento, a condizione che sia proporzionato all’illegittimo comportamento datoriale.