Sono usciti i bandi 2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e delle Province autonome, per la selezione di 15.466 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile in Italia e all’estero.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 4 novembre alle ore 14.00.
L’elenco completo dei posti disponibili e gli enti presso cui svolgere il servizio è nell’allegato 1 del bando nazionale (vedi di seguito) oppure nell’allegato 1 del documento di reclutamento regionale per la propria regione.
Per selezionare un progetto all’estero è possibile utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto all’estero”, che trovi nella sezione Progetti di questa pagina.
Da quest’anno è stato inserito in tutti i Bandi l’obbligo per gli Enti titolari di progetto di pubblicare sulla HOME PAGE del loro sito tutte le informazioni relative ai propri progetti. Nella sezione Allegati del sito del servizio civile è possibile scaricare in formato Word (.doc) i modelli relativi alla Domanda di ammissione (Allegato 2) e alla Dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 3).
IL BANDO NAZIONALE
Bando 2013 Nazionale contiene l’elenco dei progetti, presentati dagli Enti iscritti all’albo nazionale, da realizzare in Italia e all’estero.
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Ufficio per il servizio civile nazionale
Bando per la selezione di n. 8.146 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e
all’estero.
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede a favore del servizio
civile uno stanziamento pari a euro 71.338.122;
VISTA la Circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile (ora Dipartimento della gioventù e del
servizio civile nazionale) del 17 giugno 2009, concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di
servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2009 con il quale è stato
approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i
criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
VISTO l’Avviso del 18 luglio 2012 emanato ai sensi del paragrafo 3.3 del citato Prontuario e
pubblicato sul sito del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito
denominato Dipartimento) con il quale è stato fissato il periodo 1° settembre – 31 ottobre 2012 per la
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2013;
VISTO il documento di programmazione finanziaria per l’anno 2013 nel quale è stato previsto, in
relazione alle risorse finanziarie disponibili, un contingente di 450 volontari per i progetti da
realizzarsi all’estero di competenza del Dipartimento, un contingente di 14.700 volontari per i progetti
da realizzarsi in Italia, nonché 294 unità da destinare ai progetti concernenti l’accompagnamento dei
grandi invalidi e dei ciechi civili;
CONSIDERATO che, in base al riparto tra lo Stato e le Regioni e Province autonome dei 14.700
volontari da impegnare in progetti da realizzarsi in Italia, 7.938 sono da destinare a progetti presentati
dagli enti iscritti all’Albo nazionale, pari al 54% del contingente e 6.762 a progetti presentati dagli
enti iscritti agli albi delle Regioni e delle Province autonome pari al 46% del totale;
VISTO l’art. 11, comma 6 bis, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 agosto 2013 n. 99, con il quale la dotazione del Fondo per il servizio civile nazionale di
cui all’art. 11 della legge n. 64/2001 è stata aumentata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013;
CONSIDERATO che in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, è possibile
avviare al servizio un contingente di 14.815 volontari per i progetti da realizzarsi in Italia, di cui
7.938 destinati a progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale e 6.877 destinati a progetti
presentati dagli enti iscritti agli albi delle Regioni e delle Province autonome, e di 502 volontari per i
progetti da realizzarsi all’estero;
CONSIDERATO che entro il 31 ottobre 2012 sono stati trasmessi al Dipartimento, da parte degli enti
iscritti all’albo nazionale, n. 1.706 progetti da realizzarsi in Italia per l’impiego di n. 24.615 volontari,
e n. 64 progetti da realizzarsi all’estero, per l’impiego di n. 632 volontari, per un totale di n. 1.770
progetti per complessivi 25.247 volontari;
RILEVATO che, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 31 ottobre 2012, sono stati
approvati n. 1.615 progetti da realizzarsi in Italia che prevedono l’impiego di n. 22.632 volontari e n.
52 progetti da realizzarsi all’estero, che prevedono l’impiego di n. 521 volontari, per un totale di n.
1.667 progetti per complessivi n. 23.153 volontari;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 139 del 29 aprile 2013 con il quale sono state
approvate le graduatorie dei progetti da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato in data 29 aprile
2013 sul sito del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it ;
VERIFICATO che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, è possibile avviare al servizio in
Italia e all’estero n. 8.116 volontari, di cui n. 7.614 in Italia, previsti dai progetti presentati dagli enti
iscritti all’albo nazionale e collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 66 e n. 502
all’estero, previsti dai progetti collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 65;
VISTA la nota prot. n. 81 dell’11 settembre 2013 con la quale l’ente Confederazione Nazionale
Misericordie d’Italia, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1°, lett. b), dell’art.
11 della legge n. 64/2001, ha dichiarato la disponibilità a trasferire al Fondo nazionale per il servizio
civile le risorse finanziarie necessarie ad avviare n. 30 volontari, vincolandone l’impiego, ai sensi del
2° comma del citato art. 11 della legge 64/2001, alla realizzazione di 6 progetti approvati
dall’Ufficio, denominati: ”Soccorso, a bordo”; “Emergenziamo”; “Con voi”; “Noi per gli altri”;
“Solidali e presenti”; “Non sei solo…ti SOStengo” ;
VISTI i pareri del 24 luglio 2012 e del 26 settembre 2013 con il quale l’Avvocatura Generale dello
Stato, tenuto conto delle norme vigenti, si è espressa favorevolmente in ordine alla indizione di nuovi
bandi contenenti la clausola di riserva ai soli cittadini italiani dell’accesso al servizio civile in
conformità all’art. 3, comma 1 del D. lgs. 5 aprile 2002, n.77, essendo quest’ultima norma in vigore
ed efficace, non violativa dei principi comunitari e non in contrasto con i principi affermati dalla
Corte Costituzionale nelle sentenze 228/2004 e 431/2005;
RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di volontari in servizio civile nazionale per i
progetti approvati, nell’ordine in cui risultano iscritti nelle rispettive graduatorie, fino alla
concorrenza di n. 7.614 volontari per i progetti da realizzarsi in Italia e n. 502 volontari per i progetti
da realizzarsi all’estero, nonché di ulteriori 30 volontari per 6 progetti finanziati dall’ente
Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia ;
DECRETA
Art. 1
Generalità
È indetto un bando per la selezione di n. 8.146 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2013 nei
progetti di servizio civile in Italia e all’estero, presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati
dal Dipartimento ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
utilmente collocati in graduatoria.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento agli
enti e ai volontari – tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con
l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti – secondo le procedure e le modalità indicate al
successivo articolo 6, a seguito dell’esame delle graduatorie.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433, 80 euro.
Art. 2
Progetti e posti disponibili
Le informazioni concernenti i criteri per la selezione dei volontari, i progetti utilmente collocati
nelle graduatorie, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari
saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni
di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere
pubblicati sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto. Le predette
informazioni potranno anche essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto
prescelto.
Art. 3
Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla
selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso
dei seguenti requisiti:
– essere cittadini italiani;
– non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un
delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del
servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n.
64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di
durata superiore a tre mesi.
Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto,
deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 4 novembre 2013 Le domande pervenute
oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
– redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso;
– accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
– corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009,
n. 2 – di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta
in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) a mano.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi
regionali e delle Province autonome. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.
Art. 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002,
dall’ente che realizza il progetto prescelto.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti
previsti dall’art. 3 del presente bando (limiti di età, possesso della cittadinanza italiana, assenza di
condanne penali) e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di
tali requisiti.
L’ente dovrà inoltre verificare che:
la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta dall’interessato e sia
presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando;
alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione
dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece
sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di
accreditamento o di valutazione del progetto, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul
proprio sito internet, ovvero agli elementi di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno
2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile. Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli presentati e
compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in
“Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di
valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel
progetto prescelto.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle
modalità delle procedure selettive.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle
singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli
utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di
posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non
idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione
della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne
dà contestuale comunicazione al Dipartimento.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.
Art. 6
Avvio al servizio
L’ente deve inserire nel sistema informatico “Helios” le graduatorie compilando un apposito format
disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio
conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale
avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi
coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non
selezionati in un’ unica sede di attuazione del progetto di riferimento. Di seguito l’ente deve altresì
inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel
contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell’apposito box presente sul
sistema Helios.
La graduatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale
dell’ente, deve essere inviata al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo:
dgioventuescn@pec.governo.it, unitamente alla seguente documentazione:
a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
b) documenti di identità degli interessati.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del
Dipartimento.
Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 31 marzo 2014 a
pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno
partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione
da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece i soli candidati che
risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale
documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati
richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta
l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione
risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato.
Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati
idonei selezionati, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del
Dipartimento, nel quale sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo
articolo 8.
L’ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario ai fini della
conservazione dello stesso presso il Dipartimento e della erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 7
Volontari in servizio civile all’estero
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta
all’assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una
indennità estero di euro 15 giornalieri, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio
all’estero. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio (compresi
quelli dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio nazionale e
durante i periodi di permesso anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai
giovani in possesso della cittadinanza italiana, che risiedono nel Paese dove si realizza il progetto.
Nel caso di malattia all’estero l’indennità di euro 15,00 è corrisposta per i primi 15 giorni.
E’ altresì previsto un contributo giornaliero fino ad un massimo di 20 euro per il vitto e l’alloggio,
che viene corrisposto all’ente di impiego, durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari
all’estero. Esclusivamente per i progetti all’estero, presentati da Amministrazioni dello Stato che
non prevedono i servizi di vitto e alloggio, i volontari riceveranno direttamente dal Dipartimento il
contributo di cui sopra. Detto contributo, la cui misura è stabilita dal Dipartimento in relazione alle
disponibilità del Fondo, non ha natura retributiva ma rappresenta un concorso alle spese di
soggiorno.
Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di
realizzazione del progetto sono anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal
Dipartimento.
Art. 8
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività
previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate
dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle
prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari
condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni
riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta
l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile
nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il
mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai
partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento
delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione
del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell’approvazione delle graduatorie
definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.
I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici
servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i
quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del
trattamento dei dati personali.
Art. 10
Disposizioni finali
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà
rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale redatto sulla
base dei dati forniti dall’ente.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Dipartimento (Via della
Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma) attraverso il:
Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
19.30, al costo di una telefonata urbana);
Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio ai seguenti numeri tel. 06.
67792600.
Roma, 4 ottobre 2013
Il Capo del Dipart
Cons. Paola PADUANO
NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all’art. 1
Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari previsti dai
progetti approvati e utilmente collocati in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili per l’anno 2013. I progetti da realizzarsi in Italia e all’Estero sono consultabili sul sito
internet del Dipartimento: www.serviziocivile.gov.it.
La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta al
periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l’ente fino al termine del progetto.
Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dall’Ufficio.
Gli assegni corrisposti per l’attività di servizio civile, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo n.
77/2002 e successive modifiche, non sono “rimborsi spese”, bensì costituiscono compensi che, uniti
ad altri emolumenti, concorrono a formare il reddito imponibile di ciascun volontario. Tali
compensi ai fini del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente; su di essi
l’Ufficio applica le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive
modifiche.
Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con
le modalità previste dall’art. 4, c. 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali.
Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dall’Ufficio a favore degli stessi.
Note all’art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblica sulla
Home Page del proprio sito internet gli elementi essenziali del progetto approvato. L’accesso al sito
è gratuito. L’ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior
numero di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito del Dipartimento sarà possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i
progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.
Note all’art.3.
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda
(adeguamento alla recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato, ed in particolare
alle sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Tutti gli altri requisiti previsti dal bando
devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante tutto
il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Sono ammessi alla realizzazione dei progetti tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso. Non
possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; i volontari già
impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile (non è possibile cioè interrompere il
servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano già svolto il predetto
servizio, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i giovani che
abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a
tre mesi.
Note all’art.4.
Le domande, redatte secondo il modello di cui all’allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui
all’allegato 3 del presente bando nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità, debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle ore
14.00 del 4 novembre 2013.
I modelli di cui agli allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento
www.serviziocivile.gov.it – sezione modulistica. a tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto:
mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande
in formato cartaceo;
mediante verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande
via PEC.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 4 del presente bando non
saranno prese in considerazione. Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai
fini della selezione. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e quelli
inseriti nei restanti bandi regionali, delle province autonome. La presentazione di più domande
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.
Note all’art.5
L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma
autografa per esteso dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, l’inoltro tramite
posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato
l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande.
L’ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la sede di
svolgimento della selezione. Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta
nei giorni stabiliti è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal Dipartimento in
sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri indicati nel progetto o quelli stabiliti dal Decreto n.
173 dell’11 giugno 2009, cui si riferisce l’allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati questi ultimi
criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è dichiarato non
idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente
non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà
indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non
selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in
relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno
riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito.
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un
elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare tempestivamente
agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni
progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti.
L’ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le
selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.
Note all’art.6
L’ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente ai documenti elencati all’art. 6
del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da
esibire a richiesta del Dipartimento.
L’ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno
partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati gli enti
avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le nformazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di
eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dal
Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati.
Note all’art.10
L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il
servizio.