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Home / Contratti / TUTTE LE DOMANDE SU CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

TUTTE LE DOMANDE SU CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Scritto da: Redazione Bloglavoro 28 Ottobre 2013 – 28 Ottobre 2013 - 11:10

cassa integrazione bloglavoro.comI lavoratori ci pongono molte domande leggendo le nostre guide su cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria: abbiamo riassunto qui le principali, con le risposte relative, per rendere più semplice la ricerca al proprio problema.

1) QUALI SONO LE DIFFERENZE FRA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA?
La cig ordinaria interviene quando le cause sono temporanee, ad esempio per mancanza di commesse, eventi meteorologici, situazioni di crisi temporanea del
mercato, eventi transitori non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, ecc.. e in generale è necessaria la previsione della ripresa dell’attività lavorativa. Normalmente la CIGO può essere autorizzata fino ad un periodo massimo di 13 settimane consecutive e in casi eccezionali può essere prorogata fino a 52 settimane. La cig straordinaria interviene in caso di eventi strutturali, quali crisi aziendali, ristrutturazioni aziendali, procedure concorsuali, con possibile messa in mobilità dei lavoratori interessati. Il lavoratore per accedere alla cig straordinaria deve aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni. La durata complessiva dei trattamenti di CIGS (indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi) e di CIGO (concessa per contrazione o sospensione determinata da situazioni temporanee di mercato) non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio “rigido”, quello in corso decorre dal 12/8/2005
all’11/8/2010.

2) QUANDO INTERVIENE LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA?
Possono accedere ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga:
1. i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro che non possono accedere a nessuno degli ammortizzatori sociali stabiliti ordinariamente dalla legislazione nazionale e che rientrano nelle seguenti tipologie:
– lavoratori e lavoratrici assunti con contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, compresi i lavoratori e le lavoratrici a domicilio,
– apprendisti,
– lavoratori e lavoratrici con contratti di lavoro di somministrazione, che durante la loro missione vedano l’impresa utilizzatrice presso cui svolgono il loro lavoro attivare procedure per l’accesso agli ammortizzatori sociali,
– lavoratori e lavoratrici con contratto di lavoro subordinato soci di cooperative o assunti da datori di lavoro privati non imprenditori.
2. i lavoratori e le lavoratrici che hanno già usufruito di tutte le possibilità di utilizzo stabilite dalla legislazione ordinaria (ovvero dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti già previsti per le sospensioni dall’attività lavorativa: cassa integrazione ordinaria e straordinaria).
I lavoratori per accedere ai trattamenti in deroga devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
– in caso di richiesta di CIG i lavoratori devono avere almeno 90 giorni di anzianità presso il datore di lavoro che ha proceduto alla sospensione,
– in caso di richiesta di mobilità in deroga, i lavoratori devono avere almeno 12 mesi di anzianità presso l’impresa che ha proceduto al licenziamento, di cui
almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

3) CI SONO LAVORATORI ESCLUSI DALLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA O ORDINARIA?
Sono esclusi dal trattamento economico: i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i soci di cooperativa (DPR n. 602/1970).

4) QUANTO SI PERCEPISCE IN CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA?
L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate
comprese fra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali. La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente.
Il lavoratore che ha una retribuzione lorda mensile inferiore a euro 1.917,48, il massimale è, per il 2009, pari a euro 886,31 lordi mensili (si detrae, inoltre, un
contributo fisso pari al 5,84% e resta una quota mensile di euro 834,55, da questo importo deve essere detratta la quota di IRPEF prevista dalla legge), elevato a euro 1.065,26 lordi mensili (si detrae, inoltre, un contributo fisso pari al 5,84% e resta una quota mensile di euro 1.003,05, da questo importo deve essere detratta la quota di
IRPEF prevista dalla legge) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a euro 1.917,48.

5) SI MATURA IL DIRITTO ALLA TREDICESIMA, QUATTORDICESIMA DURANTE I PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE?
Il lavoratore matura detti istituti contrattuali durante gli interventi di integrazione salariale, ma il massimale retributivo mensile applicato agli ammortizzatori sociali nella pratica ne annulla ogni effetto.

6) QUALI SONO LE VOCI RETRIBUTIVE CHE SI UTILIZZANO PER IL CALCOLO DELLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA?
Sono integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa (esempio: compensi forfetari per lavori disagevoli, per mansioni particolari etc.) della retribuzione globale, con esclusione di quelle collegate alla effettiva prestazione di lavoro (esempio tipico l’indennità di trasferta o lo straordinario).

7) SE SONO IN CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA COME MI DEVO COMPORTARE IN CASO DI MALATTIA O DI RICOVERO OSPEDALIERO?
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie: trattandosi di attività lavorativa sospesa non bisogna
comunicare lo stato di malattia né all’INPS né al datore di lavoro e si continuerà a percepire la cassa integrazione (gli obblighi di comunicazione restano in caso di ripresa dell’attività lavorativa).
Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per cassa integrazione si avranno due casistiche:
– se la totalità del personale in forza al reparto, ufficio cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in cassa integrazione dalla data di inizio della stessa;
– qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza al reparto, ufficio cui il lavoratore appartiene, il lavoratore ammalato continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia e l’eventuale integrazione a carico del datore di
lavoro, se prevista dal contratto.
Per quanto riguarda quei reparti in cui si stia attuando una CIGS a rotazione, benché tale caso non sia stato esplicitamente disciplinato dall’INPS, è possibile desumere dai criteri generali che i lavoratori usufruiranno delle integrazioni salariali nei periodi in
cui è prevista la loro sospensione dal lavoro e non dovranno pertanto comunicare in tali periodi eventuali malattie in quanto prevale comunque l’istituto della CIGS; viceversa dovranno prontamente comunicare lo stato di malattia se devono riprendere l’attività lavorativa in base al programma di rotazione o se comunque richiamati al lavoro.

8) SE SONO IN CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA COSA SUCCEDE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO (ANCHE CON RICADUTA) O DI RICONOSCIMENTO DI MALATTIA PROFESSIONALE?
Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio su lavoro (o malattia professionale) o ad una ricaduta collegata all’infortunio i trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria vengono sospesi e sostituiti dall’indennità temporanea INAIL, se il contratto di lavoro lo prevede si deve sostenere il diritto a
ricevere l’ integrazione a carico ditta fino al 100% della retribuzione di riferimento.

9) COSA SUCCEDE IN PRESENZA DEI PERMESSI RETRIBUITI A GIORNI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92 (assistenza ai disabili gravi)?
In presenza di lavoratori in cassa integrazione che usufruiscono dei permessi retribuiti a giorni previsti dalla legge 104/92 occorre distinguere due diverse
situazioni:
– nel caso in cui la cassa integrazione è a zero ore (esempio un mese intero) non compete nessun giorno di permesso retribuito;
– nel caso in cui il lavoratore svolga giorni di lavoro e giorni di cassa integrazione i permessi vanno calcolati in proporzione ai giorni lavorati.
Il calcolo si effettua nel seguente modo : x : gg lavorate = 3 : 26
esempio: se il lavoratore lavora 10 giorni nel mese su un totale di 26 giorni lavorativi il calcolo determina la possibilità di fruire di un solo giorno di permesso
retribuito.
In estrema sintesi,quindi, occorre:
1- sottrarre dal numero dei giorni lavorativi del mese le giornate di CIG/S,
2- applicare al risultato così ottenuto il principio sopra indicato di 1 giorno di permesso ogni 10 giorni di effettivo lavoro.
Esempio: aprile 2009 – 26 giorni lavorativi nel mese – con 1 giornata a settimana di CIGS per un totale di 4 giorni.
Riproporzionamento : 26-4 =22 giorni effettivamente lavorati 22:10 = 2 giorni di permesso per legge n. 104/1992.
Se la riduzione per cassa integrazione riguarda esclusivamente l’orario giornaliero di lavoro, permane il diritto ai 3 giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza al disabile.

10) COMPETE L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE DURANTE I PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE?
L’assegno per il nucleo famigliare è dovuto in misura intera durante i periodi autorizzati di cassa integrazione sia a zero ore che a orario ridotto, ovviamente se era già erogato durante l’attività lavorativa.

11) I PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SONO UTILI AI FINI PENSIONISTICI?
I periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria sono equiparati a quelli di effettivo lavoro sia per il conseguimento del diritto a pensione e sia per la determinazione dell’importo di qualsiasi tipologia di pensione, compresa la pensione di anzianità.

12) LA DONNA IN GRAVIDANZA HA DIRITTI PARTICOLARI DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA?
La legge (TU sulla maternità del 2001) vieta di porre in cassa integrazione le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno di età del bambino.
Tuttavia se tutto il reparto, ufficio o l’intera azienda è posta in cig anche la lavoratrice in gravidanza potrà essere sospesa sino all’inizio dell’astensione obbligatoria (di norma il 7° mese).

13) COSA SUCCEDE IN CASO DI INIZIO DEL PERIODIO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA O ANTICIPATA PER MATERNITA’ DURANTE L’ INTEGRAZIONE SALARIALE?
Si deve sospendere qualsiasi trattamento economico di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga sostituendolo con l’indennità di maternità e
l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della retribuzione di riferimento, se prevista dal contratto di lavoro.

14) COSA SUCCEDE IN CASO DI RICHIESTA DELL’ ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM ? CONGEDO PARENTALE – DURANTE L’ INTEGRAZIONE SALARIALE?
Qualora la lavoratrice decida, al termine del periodo di astensione obbligatoria, di rientrare al lavoro beneficia dell’eventuale trattamento di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Se invece decide di fruire del periodo di astensione facoltativa post?partum (congedo parentale) non può percepire l’integrazione salariale, ma beneficia soltanto
dell’indennità economica a carico INPS pari al 30% della propria retribuzione (nella maggioranza dei casi si consiglia di sospendere il congedo parentale e di utilizzare i periodi cassa integrazione essendo economicamente e previdenzialmente più
vantaggiosi).

15) COSA SUCCEDE IN CASO DI RICHIESTA DEI PERMESSI PER ALLATTAMENTO IN PRESENZA DI PARTO ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO O ENTRO IL PRIMO ANNO DI INGRESSO IN FAMIGLIA IN CASO DI ADOZIONE DURANTE L’ INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE?
Se il genitore che richiede i riposi giornalieri è sospeso a zero ore per cassa integrazione straordinaria o ordinaria: non competono i riposi giornalieri, se il
richiedente si trova in riduzione di orario: compete l’indennità per i riposi giornalieri qualora gli stessi coincidano con le ore di attività lavorativa.

16) COSA SUCCEDE QUANDO SI USUFRUISCE DEI PERMESSI PER “DONAZIONE SANGUE O MIDOLLO OSSEO”?
Al donatore viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito nella giornata in cui avviene la donazione del sangue (per i donatori di midollo osseo competono tanti giorni di permesso retribuito quanti sono quelli necessari per l’espletamento della donazione); pertanto il lavoratore interessato al prelievo o alla donazione viene escluso dall’integrazione salariale ordinaria o straordinaria e percepirà l’intera retribuzione per i giorni di permesso previsti dalla legge.

17) COSA SUCCEDE SE DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE SI USUFRUISCE DEL CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER ASSISTERE DISABILI GRAVI?
a) Se la domanda del congedo si presenta all’INPS e al datore di lavoro in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, la richiesta viene respinta e il lavoratore continua a percepire esclusivamente l’integrazione salariale.
b) Se la domanda di congedo si presenta in costanza di sospensione parziale del rapporto di lavoro (cig ad orario ridotto o contratto di solidarietà), non essendovi la sospensione totale del rapporto di lavoro, la richiesta deve essere accolta e il
lavoratore percepirà il trattamento di cassa integrazione per le ore stabilite unitamente all’indennità per il congedo biennale retribuito.
c) Se la domanda di congedo si presenta prima della sospensione per cassa integrazione a zero ore o ad orario ridotto (stessa regola in presenza del contratto
di solidarietà) al lavoratore verrà riconosciuto solo il diritto al congedo biennale retribuito.

18) COSA SUCCEDE SE DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE SI RICHIEDE IL CONGEDO MATRIMONIALE?
Viene sospesa l’erogazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e compete il congedo matrimoniale, con diritto all’intera retribuzione nei termini previsti dalla legge e dal contratto di lavoro.

19) SI MATURA IL TFR DURANTE I PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E SE HO SCELTO DI VERSARLO AD UN FONDO PENSIONE?
Il TFR si matura completamente senza nessuna decurtazione essendo calcolato sulla retribuzione di riferimento a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa. Anche in caso di accantonamento ad un Fondo pensione il TFR viene maturato, e l’azienda continua a versarlo al Fondo scelto dal lavoratore. Tuttavia, in caso di CIGS, a fine periodo (fine periodo di ammissione) se l’azienda fallisce, chiude e/o licenzia definitivamente i lavoratori, sarà l’INPS a riconoscere il valore corrispondente al TFR maturato nel periodo di CIGS, versandolo direttamente al Fondo di previdenza integrativa.

20) E’ POSSIBILE SVOLGERE ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA?
Non è previsto nessun divieto di legge, ma il lavoratore che svolge attività autonoma o dipendente (a tempo determinato) durante il periodo di cassa integrazione non ha diritto alle integrazioni salariali per le giornate effettuate, anzi la norma di legge non sancisce l’incompatibilità totale in quanto può essere corrisposta una quota dell’ammortizzatore sociale in godimento se a consultivo il reddito da lavoro risulta di
importo inferiore, in caso contrario nulla è dovuto al lavoratore a titolo di cassa integrazione. Se il lavoratore vuole iniziare comunque un’attività lavorativa, deve adempiere all’obbligo di legge di effettuare una comunicazione preventiva di inizio
attività all’INPS, al proprio datore di lavoro e al Centro per l’Impiego. Rammentiamo inoltre che il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, anche sospeso per effetto degli ammortizzatori sociali, deve rispettare l’articolo 2105 del Codice Civile che
prevede il dovere di fedeltà anche in relazione a possibili prestazioni lavorative rese in regime autonomo.
Novità per l’anno 2009: il governo ha previsto la facoltà di lavorare durante i periodi di cassa integrazione utilizzando il lavoro accessorio (con uso dei vouchers e senza nessun contratto di lavoro), in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di
3.000 euro per anno solare. Ma la beffa consiste nel fatto che l’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa della cassa integrazione gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Tutto ciò determinerà un danno in particolare per i lavoratori che hanno più di 50 anni di età e si stanno avvicinando alla pensione, in quanto il lavoro accessorio non serve per maturare il diritto al trattamento di anzianità, causando uno slittamento in avanti della data di maturazione dei requisiti previsti dalla legge.

21) UN LAVORATORE TITOLARE DI ASSEGNO DI INVALIDITA’ INPS PUO’ PERCEPIRE LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA O IN DEROGA?
Ha diritto come tutti gli altri lavoratori alle diverse indennità da integrazione salariale, essendo questa ultima sostitutiva della retribuzione. Nel caso in cui l’importo dell’assegno di invalidità sia superire al trattamento minimo mensile INPS (importo 2009 euro 457,76) il lavoratore dovrà versare una quota giornaliera di pensione, in virtù delle norme di legge che regolano il “cumulo lavoro-pensione” (l’adempimento amministrativo compete al datore di lavoro, il lavoratore deve comunque sempre
segnalare al datore di lavoro se è titolare di una pensione o assegno di invalidità).

22) COME SI DEVE COMPORTARE UN LAVORATORE CHE SVOLGA ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PROMOSSA DALLA PROTEZIONE CIVILE O PERCEPISCA COMPENSI PER CARICHE ELETTIVE SE L’AZIENDA E’ IN CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA?
Il compenso erogato dalla Prefettura per il servizio di volontariato e il compenso percepito per la carica elettiva non sono cumulabili con l’indennità economica per integrazione salariale (valutare il contenzioso).

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