Supplenti, nel caso di assenze di docenti inferiori ai 5 giorni smistano gli alunni in altre classi o lavorano di fantasia con le soluzioni più folli: dalle classi presidiate da assistenti ai piani fino a visione di film ecc. La normativa per la sostituzione del personale docente assente, invece, prevede che possa essere nominato il supplente anche per meno di 5 giorni lavorativi. Una scheda della Federazione Gilda Unams inviata alle scuole di Ragusa, chiarisce molto bene le procedure del caso e i diritti dei supplenti che devono ricevere la chiamata.
“Le discutibili scelte di Governi precedenti hanno ridotto al minimo i contingenti di Personale Docente in servizio nelle istituzioni scolastiche al punto che, riguardo alle modalità con cui far fronte alle assenze di tale personale, lo stesso Ministero dell’Istruzione ha dato indicazioni affinché “ …nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, …” (Nota Prot. n. AOODGPER 9839 del 08/11/2010)
Giungono invece a questo Sindacato informazioni ritenute attendibili secondo cui, al contrario, la gestione, da parte di numerosi Dirigenti Scolastici, delle situazioni di assenza del Personale Docente parrebbe caratterizzata da una esigenza di risparmio addirittura superiore rispetto a quella richiesta dallo stesso Ministero e dall’inevitabile conseguente mancanza di assicurazione in merito al prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche: la prassi consisterebbe infatti spesso nel bypassare il momento dell’individuazione del docente che sostituisce il docente assente e nell’accomodare direttamente presso altre classi gli alunni privi dell’insegnante!
Tali tipi di provvedimenti, invero, possono essere giustificati per problemi di sicurezza nel momento in cui è necessario affrontare l’emergenza iniziale, ma appare altresì chiaro che la loro adozione non fa venir meno l’emergenza dal punto di vista didattico, per cui, comunque, i provvedimenti per l’individuazione e la chiamata del docente supplente vanno adottati altrettanto tempestivamente ed ineludibilmente (anche in considerazione di quanto indicato nella citata nota Prot. n. AOODGPER 9839 del 08/11/2010, secondo cui “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto”).
Nessuna norma dello Stato prevede, d’altra parte, che si possa far fronte all’assenza di un insegnante “dirottando” gli alunni in altre classi, e tale soluzione (che sarebbe addirittura adottata, in certi casi, come soluzione “normale”) è perciò da ritenere, senza ombra di dubbio, lesiva del Diritto all’Istruzione degli Alunni, che lo Stato, attraverso i suoi Dirigenti, deve garantire.
Il Diritto all’Istruzione degli Alunni si sposa, poi, nel caso in oggetto, con il Diritto al Lavoro degli Insegnanti aspiranti alle supplenze che, parimenti, non può essere leso a causa di provvedimenti, difformi dalle norme, adottati dai Dirigenti Scolastici.
Alla luce di tutto quanto esposto, questo Sindacato, con la presente, intende quindi rilevare ai Dirigenti Scolastici la stringente necessità che, ad ogni ricevimento di una comunicazione di assenza, nella nota condizione in cui non esiste alcun organico funzionale d’istituto normativamente previsto, vengano normalmente impartite con estrema sollecitudine le disposizioni per l’individuazione e la chiamata del docente supplente. Il personale di segreteria effettuerà quindi con estrema sensibilità gli adempimenti richiesti ed il personale supplente individuato e chiamato si recherà con estrema speditezza a prendere servizio nella scuola.
Con preghiera di diffusione al Personale Docente e Non Docente.