Ci sono giunte diverse domande su come usufruire del diritto allo studio nel caso di svolgimento di TFA, PAS o programmi formativi (laurea, master, specializzazione, dottorato) da parte di docenti della scuola pubblica. Va sottolineato che, salvo le modalità generali riportate qui di seguito, le modalità specifiche di fruizione sono regolate dai singoli Contratti regionali. Di conseguenza, ogni regione ha il suo modello per la presentazione della domanda e va utilizzato solo ed esclusivamente quello.
La scadenza per la presentazione delle domande è in generale il 15 novembre 2013 ma alcune regioni fanno eccezione, quindi informatevi prima sulla scadenza specifica della vostra regione presso l’USP. La scadenza è riportata quasi sempre sul modello di domanda o sulle istruzioni per la compilazione.
Le FAQ
1- I docenti delle scuole private possono usufruire dei permessi per diritto allo studio?
Sì, con le modalità indicate nel loro contratto, che in molti punti sono diverse da quelle degli insegnanti statali.
2- Non so ancora se sono entrato nella graduatoria del PAS, come faccio a chiedere il permesso dopo il 15 novembre, quando usciranno le mie graduatorie?
Non si può dopo il 15. Il nostro consiglio è di chiedere comunque ora il permesso per il diritto allo studio, dando per buona l’ammissione al PAS. In caso non si verifichi l’ammissione, la domanda si riterrà decaduta per mancanza dei requisiti.
3- Cosa succede se tutti chiedono il permesso? C’è una priorità per chi fa il PAS?
E’ un bel caos che sta per investire il MIUR. I permessi per diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2014 sono pochi rispetto alla quantità delle richieste. Come sappiamo, in ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare il 3% del personale in servizio. Ma in molte province questa quota non sarà sufficiente, quindi procederanno per priorità e magari con un provvedimento speciale ad hoc per permettere la frequenza a chi restasse fuori dal 3%. Per ora è tutto quello che si sa. In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente (tra tutti coloro che presentano la domanda) il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico (l’arrotondamento è previsto all’unità superiore). Gli uffici scolastici pubblicano, di norma entro il 15 ottobre, il numero massimo di permessi fruibili per ogni settore e ordine di scuola. Qualora rimangono posti scoperti in un ordine di scuola i posti assegnati possono passare ad un altro. La pubblicazione del numero dei posti garantisce la trasparenza dell’operazione.
personale docente ed educativo, personale Ata, personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica. Di questi, lo richiederanno in particolare: docenti in esubero, docenti ammessi alla frequenza di PAS e TFA sostegno, docenti che frequentano corsi di laurea o master e specializzazione riconosciuti dal MIUR. Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale). Ricordiamo però che in base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.
5- Posso richiedere il permesso anche se ho un contratto a orario parziale?
Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.
6- Come si presenta la domanda?
Entro il 15 novembre 2013 (o prima a seconda delle regioni, controllare sui rispettivi siti la scadenza per la propria regione), si presenta il modello del proprio USR alla alla Segreteria scolastica della scuola di servizio. I modelli dovrebbero già essere in dotazione a tutte le segreterie. Una volta consegnata la domanda alla segreteria, la scuola la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre.
7- Una volta ottenuto il permesso, entro quando si può usufruire delle 150 ore?
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
8- E’ possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?
La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti e l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro. (Vedi circolare 12/11 della Funzione Pubblica)
9- I permessi per diritto allo studio valgono per il computo dei giorni ai fini dell’anno di prova?
No, se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.
10- Chi è in servizio in più scuole a quale deve inoltrare la domanda?
La domanda va consegnata alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, ma per conoscenza anche all’altra o le altre di servizio, dato che saranno direttamente interessate.
11- Il personale assunto dopo il 15 novembre 2013, ha diritto a presentare la domanda?
Di solito, fino alla data del 15 dicembre, gli USP assegnano 5 giorni di tempo dall’assunzione per la presentazione della domanda. Bisogna fare riferimento all’Ufficio Scolastico di competenza per i casi particolari.