La Legge sulla Privacy all’interno del Curriculum Vitae come abbiamo visto molte volte qui su BlogLavoro.com, è uno step indispensabile sia per entrare nel mondo del Lavoro che per trovare nuovi Lavori.
In questo articolo vediamo in cosa consiste la Legge sulla Privacy e vedremo come inserirla all’interno del Curriculum per evitare che venga Cestinato ancora prima di essere letto.
Un aspetto molto importante che non va assolutamente sottovalutato è quello relativo alla Legge sulla Privacy, infatti il Curriculum è un Documento che contiene tutte le nostre informazioni personali più importanti le quali sono soggette all’attuale normativa vigente sulla Privacy dell’individuo.
Legge sulla Privacy, cosa Inserire nel Curriculum Vitae CV ?
Per questo motivo, all’interno del Curriculum, dobbiamo necessariamente autorizzare tutti coloro che ne entreranno in possesso a trattare i nostri dati secondo le Legge sulla Privacy in vigore in Italia, nel caso in cui non fosse presente questa autorizzazione il CV potrebbe essere facilmente cestinato e non preso in considerazione.
Ma cosa dobbiamo inserire esattamente all’interno del CV per essere completamente in Regola ???? Lo Staff di BlogLavoro.com vi viene in soccorso, vi basterà aggiungere alla fine del documento il seguente Riferimento al Decreto Legislativo attualmente in Vigore:
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
In questo modo Autorizzate tutti coloro che gestiranno il vostro Curriculum seconda la Normativa Vigenta sulla Privacy.
Se volete avere approfondire l’argomento Privacy di seguito vi riportiamo l’intero Articolo 13 relativo alla Privacy:
Art. 13. Informativa del D. Lgs. 196/2003.
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.