L’Agenzia delle Entrate attraverso il Ravvedimento Operoso offre ai Contribuenti la possibilità di di sanare un ritardo o errore di pagamento di un’imposta o tassa. Per potersi avvalere del Ravvedimento Operoso il Contribuente non deve aver già ricevuto notifica, verfifica o accertamento fiscale, e nei termini stabiliti, solo se si verifica questa condizione allora potrà usare il Ravvedimento.
Per effettuare il Ravvedimento il contribuente deve compilare il Modello F24 con i propri dati Anagrafici ed inserire anche i Codici Tributo relativi alla propria situazione.
Nel dettaglio si tratta di otto nuovi codici da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi sugli importi rateizzati a seguito di:
- accertamento,
- accertamento con adesione,
- conciliazione giudiziale,
- mediazione.
I Codici Tributo vanno riportati sul Modello F24 Ordinario nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, in cui sono indicate anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
- “9946” (sanzione) e “1984” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali;
- “9947” (sanzione) e “1985” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale IRPEF;
- “9948” (sanzione) e “1986” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale IRPEF;
- “9949” (sanzione) e “1987” (interessi), in caso di ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP.
Nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” vanno inserite le informazioni presenti negli atti emessi dall’ufficio.