
La Sentenza emesse pochi giorni fa prende in Esame il caso di una Sportellista Poste Italiane vittima di tre rapine consecutive, che ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata adozione, da parte del datore di lavoro – dato il livello di rischio insito nello stesso tipo di impiego – di idonei strumenti atti a scoraggiare la messa in pratica di azioni criminose.
Tra i vari doveri del Datore di Lavoro c’è infatti quello di preservare l’incolumità dei propri Dipendenti adottanto tutte le misure Necessarie, in questo caso l’unico deterrente e misura di protezione dei Lavoratori erano i vetri antisfondamento adiacenti al bancone, mentre la parte esterna (luogo in cui si sono consumate tutte le rapine) sarebbe stata del tutto priva di strumenti di prevenzione (es. installazione di telecamere).
Il Giudice in questo caso specifico ha accertato l’elevato grado di rischio della tipologia stessa di lavoro ed al tempo stesso l’effettiva assenza di qualsivoglia meccanismo atto a tutelare l’incolumità del lavoratore all’interno ed all’esterno dei Locali, anche quando il Lavoratore era impegnato nell’attività quotidiana di trasporto dei valori.
Ovviamente la Sentenza fa riferimento all’Ufficio Postale dove era Impiegato il Lavoratore e non ha tutti gli Uffici d’Italia, infatti la stragrande maggioranza sono dotati di altre misure di Sicurezza oltre la Blindatura dei Vetri antistanti il Bancone, di seguito è possibile Leggere la Sentenza per intero:
http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=312727&tip=ul









