Dal 1 Aprile 2015 il Governo ha introdotto un provvedimento che prevede, per coloro che ne fanno richiesta, di avere il TFR o Liquidazione direttamente in Busta Paga anzichè alla fine del Naturale Rapporto di Lavoro, spesso su BlogLavoro abbiamo approfondito questo argomento, abbiamo scritto una Guida Completa al TFR in Busta Paga, abbiamo visto i Vantaggi e gli Svantaggi di questo provvedimento ed anche come viene effettuato il Calcolo del TFR.
Insomma abbiamo affrontato l’argomento TFR in Busta Paga a 360 Gradi ma non avevamo ancora elencato in Maniera chiara e distinti chi poteva effettuare la Richiesta del TFR nella Busta Paga, stando infatti all’attuale normativa vigente sull’argomento possono farne richiesta solo i lavoratori del settore privato, infatti tutti i Lavoratori che appartengono al Settore Pubblico sono esclusi poichè non hanno un TFR ma possiedono un’altro tipo di buonuscita chiamato TFS (Trattamento di Fine Servizio) che viene calcolata con modalità del tutto Differenti dal tradizionale TFR.
Tra tutti i Lavoratori del Settore Privato possono fare richiesta coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato da almeno sei mesi, e che non rientrino nelle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti domestici;
- lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di
- secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui
- all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui
- all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.
Non possono nemmeno accedere al beneficio i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio Tfr come garanzia di contratti di finanziamento stipulati.
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