Qui su BlogLavoro abbiamo spesso trattato il tema della Visita Fiscale in tutti i suoi aspetti, si tratta di un argomento molto caldo e sempre al centro dell’attenzione da Parte sia dell’Azienda/Datore di Lavoro che del Dipendente Lavoratore, oggi vi segnaliamo una sentenza che mette un punto fermo ad una delle Domande che i Lavoratori si pongono più di frequente, Dopo la Visita Fiscale è possibile Uscire di Casa ?
Prima di rispondere a questa domanda ed analizzare il caso specifico che ha prodotto la Sentenza vi segnaliamo altri articoli sulla Visita Fiscale:
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Come tutti i Lavoratori sapranno, quando si è malati ci sono delle fascie Orarie in cui è Possibile Ricevere la Visita Fiscale da parte del Medico INPS, il quale ha il compito di Appurare l’effettivo stato di Salute del Lavoratore.
Una volta che il Lavoratore ha ricevuto la Visita del Medico INPS, può uscire di Casa o è Costretto a rimanere comunque in Casa?
Una Sentenza (non recentissima, risale ad un anno fa) ha stabilito che la casa non deve rappresentare una prigione per il Lavoratore Malato, di conseguenza è Possibile Uscire dopo la Visita Fiscale, purché questo non comprometta la propria guarigione, ricordiamo infatti che il Lavoratore ha il dovere giuridico di non allungare i tempi del Recupero dallo Stato di Malattia.
Nel dettaglio il caso ha riguardato un Lavoratore a casa per Malattia che dopo aver ricevuto la Visita Fiscale è uscito dalla propria Abitazione e per questo Motivo aveva ricevuto una sanzione da parte dell’INPS e dal datore di lavoro, poichè ad un secondo controllo il Lavoratore non era stato trovato al Domicilio.
La Cassazione non ha sposato la stessa Tesi dell’INPS e del Datore di Lavoro, infatti ha ritenuto del tutto nulla le sanzioni ricevute dal Lavoratore il quale ha la facoltà piena di disporre liberamente del proprio diritto alla “locomozione” che non può essere limitato oltre il tempo strettamente necessario a consentire il controllo medico del suo stato di salute.
Quindi, una volta che il medico fiscale dell’Inps abbia già visitato l’interessato, questi ritorna in totale libertà di movimento.
Sentenza della Cassazione n.21/2008 del 21.04.2008, (Trentino Alto-Adige)