La Fiscalità Italiana tra le sue caratteristiche non annovera certo la semplicità e la chiarezza, il contribuente quotidianamente deve districarsi tra procedure, norme, modelli da compilare e scadenze da rispettare…non tutti sanno che alcuni redditi percepiti non devono essere dichiarati né nel modello 730 né nel modello Unico poiché esenti da qualsiasi forma di tassazione, rientrano in questa lista i Voucher per il Lavoro Accessorio in questo articolo vediamo nel dettaglio tutti i dettagli che riguardano l’esenzione dei Buoni Lavoro.
Voucher Lavoro Esclusi dal Modello Unico e 730
I Voucher Lavoro sono comprensivi già dei contributi, ricordiamo infatti che i vari tagli disponibili sono da 10€, 20€ e da 50€ per i quali il lavoratore incasserà netti rispettivamente 7,50 €, 15 €, 37,50€, quello che viene trattenuto per il 13% viene destinato come contributo INPS, il 7% per l’assicurazione Inail ed infine 5% all’INPS per la gestione del servizio erogato, per tanto il Lavoratore che viene pagato attraverso i Voucher a fine anno non dovrà dichiarare assolutamente nulla poiché come abbiamo visto sono già tassati (articolo 49, comma 4, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), inoltre i Buoni Lavoro non rientrano neanche nel calcolo per essere considerati familiari a carico (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro).
Dal 25 giugno 2015 sono stati alzati i limiti (rivalutabili annualmente) dei compensi netti, percepibili annualmente da tutti i committenti, da 5.000 euro a 7.000 euro (9.333 euro lordi). Il limite per le attività lavorative svolte a favore di ciascun singolo committente imprenditore o professionista, invece, è rimasto di 2.000 euro, rivalutabili annualmente, quindi, per il 2015, di 2.020 euro netti e di 2.693 euro lordi (circolare Inps n. 149/2015).
Ricordiamo inoltre che le prestazioni dedicate al lavoro accessorio pagate con i Voucher sono “attività lavorative di carattere occasionale” (circolare Inps 29 marzo 2013, n. 49, paragrafo 7 e circolare del ministero del Lavoro n. 4/2013), per cui, vanno inserite nella voce B.7 del conto economico delle imprese erogatrici e per tanto sono indeducibili ai fini Irap, come gli altri compensi per lavoro occasionale (rigo IC43 del modello Irap 2016).
Anche dopo l’entrata in vigore del jobs act sono ancora possibili i cosiddetti lavori occasionali per prestazioni d’opera dell’articolo 2222, Codice civile, che vanno tassati ai fini Irpef come redditi diversi (articolo 67, lettera l, Tuir). È un lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, in maniera del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente (circolare Inps 6 luglio 2004 n. 103, paragrafo 4).