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Ritenuta d’Acconto: Come funziona e Quando si Applica

Scritto da: Redazione Bloglavoro 18 Luglio 2016 – 18 Luglio 2016 - 18:30

ritenuta-d'accontoLa ritenuta d’acconto è una pratica diffusa nell’ambito lavorativo essa viene usata per il pagamento di prestazioni occasioni lavorative a delle specifiche condizioni, non tutti possono avvalersi della ritenuta in questo articolo andremo ad analizzare tutti i dettagli per capire a pieno come funziona, chi può utilizzarla, quali sono i requisiti ed entro quali limiti può essere usata.

Ritenuta D’acconto: Come funziona e Quando si Applica

La Ritenuta è un metodo di pagamento che viene utilizzato da datori di Lavoro e Lavoratori quando quest’ultimo non possidere un contratto di lavoro ma svolge lavori saltuari e per diversi datori di lavoro, l’utilizzo della ritenuta si è diffuso negli ultmi anni per causa della carenza di lavoro e contratti a tempo indeterminato, questi due fattori spingono giovani e meno giovani a svolgere lavori non continuativi e per diversi datori di lavoro.

Come spesso accade ci sono pro e contro nell’usare questo strumento di pagamento, i vantaggi che ha il lavoratore consistono nell’evitare di aprire una partita iva e quindi risparmiare tutte le spese che comporta il possedimento della partita iva, lo svantaggio è che ovviamente chi si avvale per parecchi anni di questo strumento significa che non possiede un contratto a tempo indeterminato e inoltre ricordiamo che per usufruire della ritenuta non si possono superare i 5.000 € annui di reddito percepito.

Per quanto riguarda il datore di lavoro non ci sono particolare svataggi, i vantaggi invece sono maggiori poichè non deve stipulare nessuna tipologia di contratto e per tanto non dovrà versare nessun tipo di contributo o altre tipologie di tasse.

Ritenuta d’Acconto: cosa deve fare il lavoratore?

Quando il lavoratore svolge un’attività lavorativa per un datore di lavoro (committente) al termine della prestazione lavorativa e della ricezione del pagamento pattuito, dovrà presentare al committente una ricevuta che dovrà saldare, capita spesso che sia lo stesso datore di lavoro che fornisca al lavoratore un modello di ricevuta già compilata sulla quale il lavoratore dovrà semplicemente apporre la propria firma.

Questa pratica viene messa in atto per evitare errori nella compilazione della ricevuta, infatti è una pratica alla quale molti lavoratori non sono abituati e per tanto potrebbero esserci degli errori nella realizzazione della ricevuta, per evitare problema di questo genere i datori spesso forniscono loro un modello già compilato, in questo caso il lavoratore potrà tranquillamente firmare, prestando attenzione che le cifre del compenso pattuite siano corrette.

Di seguito elenchiamo tutte le voci che devono essere presenti nella ricevuta:

  • La data e il numero della ricevuta
  • I dati del collaboratore (incluso codice fiscale)
  • I dati del committente (inclusi codice fiscale e partita IVA)
  • La descrizione dell’attività prestata
  • L’importo del compenso lordo
  • L’importo della ritenuta d’acconto
  • L’importo netto (lordo – ritenuta d’acconto)

Ricoridmao inoltre che nella ritenuta d’acconto è inclusa una quota pari al 20% del compenso lordo che il datore di lavoro trattiene dall’importo totale dovuto a professionisti i collaboratori occasionali, come titolo di anticipo di imposta, infatti il datore di lavoro entro il 16 del mese successivo al ricevimento della ricevuta, versa quel 20% trattenuto al fisco attraverso il modello f24.

Tutti  i lavoratori che vengono pagati con la ritenuta nel corso di un anno, avranno poi diritto a ricevere entro la fine di febbraio dell’anno successivo la certificazione dei compensi ricevuti da ciascun datore di lavoro. Questa certificazione è poi utile per produrre la dichiarazione dei redditi annuale.

Quali sono i redditi sottoposti alla Ritenuta d’Acconto?

Su questo aspetto c’è stato un’intervento dell’agenzia delle entrate che ha chiarito quali sono i redditi che sono soggetti alla ritenuta e quali invece non lo sono, vediamo di seguito l’elenco riassuntivo:

  • prestazioni di lavoro autonomo e occasionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
  • prestazioni rese a terzi o nel loro interesse;
  • l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • utili provenienti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è composto esclusivamente dalla prestazione lavorativa;
  • utili per promotori e soci fondatori di S.p.a., in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • redditi relativi alla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
  • redditi derivanti dai diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

Non sono invece sottoposti a ritenuta:

  • i compensi dal valore inferiore di 25,82 euro, corrisposti da enti pubblici o privati, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

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