Quando di parla di Pignoramento Presso Terzi siamo ovviamente in ambito legale, in questa guida andremo a vedere in maniera dettagliata in quali casi viene applicato, i requisiti per poterlo attuare e la forma giuridica per poterlo attuare.
Pignoramento Presso Terzi che cos’è?
Questo tipo di Pignoramento viene disciplinato dall’articolo 543 del codice di procedura civile è si verifica quando un creditore, per soddisfare le sue pretese “aggredisce” i beni del debitore secondo le modalità previste dalla legge.
I beni che il creditore può aggredire possono essere quelli immediatamente disponibili nelle possibilità del debitore come beni immobili e mobili ma anche tutti quelli che non sono disponibili direttamente verso il debitore come ad esempio stipendio, pensione e conti correnti, in questo caso allora si parlerà di pignoramento verso terzi, quindi tutti quei beni che sono riconducibili al debitore ma che non sono nelle sue disponibilità.
Requisiti dell’atto di pignoramento presso terzi
L’atto di pignoramento, notificato al terzo e al debitore, deve innanzitutto contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento, come previsto in via generale dall’articolo 492 c.p.c..
All’interno dell’Atto devono essere riportati l’indicazione sia delle cose che delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. del creditore procedente.
Infine è necessario che l’atto contenga la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, in questo caso sarà necessario indicare l’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c., e l’invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’articolo 547.
E’ consigliabile inoltre di includere unavvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che se il terzo non compare o non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore.