La Legge 104 è un diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità’, con grado di parentela fino al secondo grado, ‘ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito’. A tal proposito vi parliamo di novità riguardanti la Legge 104, (L. 104/1992 art. 33 – D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011).
La novità della sentenza della Cassazione questa volta, riguardano i permessi retribuiti della legge 104, in quanto è stato introdotto il principio della discontinuità dell’assistenza.
Ancora oggi a molti, non è molto chiara questa Legge che tutela i lavoratori. Ma in realtà a chi spettano tali permessi? In questo articolo vi daremo tutte le delucidazioni necessarie in merito ai quesiti più frequenti per tale legge.
Legge 104: ecco le ultime novità introdotte
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti: -coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010);-disabili in situazione di gravità; -genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità.
Quali sono le novità della Cassazione in merito alla discontinuità dell’assistenza?
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza ha introdotto un nuovo principio in merito ai permessi retribuiti dalla legge 104 che appunto va a tutelare maggiormente i lavoratori che assistono un familiare disabile, che rientrano nelle categorie sopra elencate.
La novità in controtendenza l’orientamento della stessa Cassazione, secondo la pronuncia della Suprema Corte, il lavoratore se usufruisce dei permessi mensili previsti dalla legge 104 (L. 104/1992 art. 33 – D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011) può organizzare l’assistenza secondo orari e modalità flessibili.
I permessi retribuiti comunque restano perseguibili se il lavoratore li utilizza in modo improprio, infatti, tali permessi se utilizzati in modo improprio possono precludere il licenziamento del dipendente, per il reato di truffa ai danni dello Stato.
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Con l’introduzione di tale modifica “discontinuità dell’assistenza” però il dipendente potrà usufruire dei tre giorni di permesso mensili anche per dedicarsi alle proprie esigenze personali, o meglio, una parte delle 24 ore potrà essere utilizzata dal lavoratore per rilassarsi, in quanto nei restanti giorni il lavoratore occupandosi del proprio familiare, che necessita di costanti cure non può dedicarsi alle sue attività sociali.
Il principio della discontinuità dell’assistenza segna un cambiamento rispetto a precedenti sentenze della stessa Corte di Cassazione nei confronti di un caso di licenziamento avvenuto tempo fa in cui il lavoratore ‘sorpreso’ in discoteca dopo aver ‘messo a letto’ il familiare invalido era stato licenziato perché truffatore dello Stato.
Secondo la Cassazione, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità’, con grado di parentela fino al secondo grado, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, ma ben chiaro che i permessi devono essere utilizzati per prestazioni di natura assistenziale al familiare portatore di handicap, e che rientrano nei giorni e orari stabiliti, ricordandosi che la modifica alla Legge 104 prevede ulteriori benefici per il lavoratori che potranno usufruire di spazio per la cura delle proprie attività sociali in cui non è necessario dover prestare assistenza all’ammalato h24.