Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato ai lavoratori stranieri extra UE che abbiano perso il lavoro. Infatti, qualora uno straniero perda il posto di lavoro a seguito di licenziamento o dimissioni, ha la possibilità di iscriversi – entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro – nelle liste di collocamento del centro per l’impiego della provincia di residenza.
Il permesso di soggiorno va richiesto tramite la compilazione del kit postale, presso gli uffici postali abilitati. Alla domanda deve essere allegata l’iscrizione nelle liste di collocamento, oltre ai documenti previsti dalla legge.
Si tratta di un permesso di soggiorno della durata massima di un anno, in genere non rinnovabile e convertibile in un permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero ottenga un’occupazione.
Rinnovo del permesso per attesa occupazione
Sebbene in passato il permesso non venisse rinnovato, il Ministero dell’Interno – con la circolare del 03 ottobre 2016, n. 40579 – ha chiarito questo aspetto, fornendo indicazioni operative sul rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La circolare chiarisce che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro (o si dimette), può essere iscritto nelle liste di collocamento non solo per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno ma anche per un periodo non inferiore ad un anno.
Tale circostanza, prevista dall’art. 22, comma 11 del testo unico immigrazione, non pone quindi limiti ad un ad un eventuale rinnovo del titolo. Più nello specifico, qualora allo scadere del permesso di soggiorno, il cittadino straniero non abbia ancora trovato un lavoro, la autorità interessate al rinnovo del permesso, dovranno tenere conto di eventuali legami familiari presenti in Italia da parte dello straniero, nonché della relativa inclusione sociale raggiunta.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la valutazione inerente al reddito deve tenere conto anche del reddito complessivo dei familiari conviventi con lo straniero, secondo i parametri reddituali previsti in materia di ricongiungimento familiare.
La circolare sottolinea anche l’importanza delle motivazioni addotte dal Consiglio di Stato, nella Sentenza n. 2730/16, che ha ritenuto indispensabile tenere conto anche “della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall’ordinamento.”
Conversione del permesso per attesa occupazione
Lo straniero che nelle more del possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione abbia ottenuto un lavoro, deve richiedere la conversione all’ufficio immigrazione della Questura della provincia dove dimora. Quest’ultima, verificati i presupposti, rilascerà un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La durata del nuovo permesso avrà durata pari alla durata del contratto ottenuto:
di conseguenza, se il contratto di lavoro ha durata di un anno, anche il permesso di soggiorno avrà durata di un anno, se il contratto di lavoro ha durata di due anni, il permesso di soggiorno avrà durata di due anni.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione anche per i laureati in Italia
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere chiesto ed ottenuto anche dagli studenti stranieri che abbiano conseguito un titolo di studio in Italia. Tale possibilità è limitata agli stranieri che abbiamo conseguito una laurea, un master o un dottorato in Italia. In questo caso, lo studente straniero, prima della scadenza del suo permesso per motivi di studio, dovrà recarsi presso il Centro per l’Impiego della sua città di residenza per iscriversi alle liste di collocamento.
L’iter di richiesta del permesso di soggiorno è sempre uguale: bisognerà recarsi presso lo Sportello Amico dell’Ufficio Postale, compilare il Kit con la domanda per il rilascio del nuovo permesso, oltre ai documenti richiesti.
La busta verrà inviata all’Ufficio Immigrazione della Questura, la quale provvederà a fissare un appuntamento per il richiedente permesso di soggiorno.
La questura provvederà alla verifica dei documenti e al fotosegnalemento del cittadino straniero ed in caso di esito positivo, rilascerà il permesso di soggiorno.